Sentenza n. 492/2026 - Ancona, Sezione 2
per l’esecuzione alla sentenza n. 570/2024 del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza n. 570/2024 del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, recante il riconoscimento del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e la condanna al pagamento delle somme spettanti
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che le aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e aveva condannato l’Amministrazione all’assegnazione delle somme relative agli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata regolarmente notificata all’Amministrazione ed era stata prodotta l’attestazione della formazione del giudicato. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato né la spettanza né l’azionabilità della pretesa, né ha dedotto l’avvenuto adempimento, salvo l’eventualità di somme già corrisposte.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, rilevando che tra la notificazione della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito ha accertato l’inottemperanza al giudicato, poiché il titolo giudiziale non era stato eseguito e l’Amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie alla pretesa. Ha quindi accolto il ricorso e dichiarato l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
La sentenza del giudice del lavoro, costituente il titolo da eseguire, aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto al beneficio previsto da tale disposizione e aveva liquidato le somme spettanti.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il ricorso in ottemperanza è procedibile dopo la notificazione del titolo all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
art. 39 c.p.a.
Richiamato, insieme all’art. 93 c.p.c., quale fondamento della distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese processuali a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato all’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
- La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosce somme dovute dalla pubblica amministrazione integra inottemperanza e legittima il giudice amministrativo a ordinare l’integrale adempimento entro un termine prefissato, salvo quanto eventualmente già corrisposto.
- In caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’istanza del creditore e conferendogli i poteri necessari per adottare anche gli atti contabili e organizzativi indispensabili all’esecuzione del giudicato.
- La costituzione meramente formale dell’Amministrazione, priva di contestazioni sull’esistenza, sulla definitività e sull’azionabilità del credito e non accompagnata dalla prova dell’adempimento, non impedisce l’accertamento dell’inottemperanza e l’accoglimento dell’azione esecutiva.
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