Cassazione Civile, Ordinanza n. 11155/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La società poi fallita aveva svolto attività di appalto ed era stata finanziata da una banca con varie forme di credito per oltre un milione di euro. Il curatore del fallimento aveva agito in responsabilità contro la banca, assumendo che il credito fosse stato erogato abusivamente in assenza di una sana e prudente gestione, in un contesto di difficoltà economico-finanziaria della società, contribuendo a prolungarne l’attività e ad aggravare il dissesto. Il Tribunale aveva rigettato la domanda nel merito. In appello, la banca aveva riproposto varie eccezioni; la Corte d’appello aveva ritenuto coperta da giudicato esterno la domanda risarcitoria, perché il credito della banca era stato ammesso al passivo fallimentare. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 2909 c.c., 96 l.fall., 2446 e ss., 2486 e 2393 c.c., sostenendo che l’ammissione al passivo non poteva precludere l’azione risarcitoria per abusiva concessione di credito, trattandosi di titolo diverso e di azione fondata su responsabilità extracontrattuale, non su contestazione della validità del contratto di finanziamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della Corte d’appello di Napoli e rinviando alla medesima Corte, in diversa composizione, per nuovo esame. Ha escluso che l’ammissione al passivo del credito della banca produca un giudicato esterno idoneo a precludere l’azione della curatela per responsabilità da abusiva concessione di credito. Ha precisato che il giudicato endofallimentare opera solo ai fini del concorso e non si estende alle pretese risarcitorie della curatela verso il creditore, fondate su un titolo diverso. La Corte d’appello dovrà quindi esaminare i motivi di merito e l’eventuale responsabilità della banca secondo i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
Norme richiamate
art. 96 l.fall.
I provvedimenti sullo stato passivo producono effetti soltanto ai fini del concorso; l’accertamento del passivo non equivale a pieno giudicato esterno sulle questioni ulteriori tra le parti.
art. 2909 c.c.
Il giudicato non può essere esteso oltre l’oggetto della pronuncia resa in sede fallimentare, che in tema di passivo ha efficacia solo endofallimentare.
art. 2446 c.c.
Richiamato dalla parte ricorrente nel contesto della responsabilità per prosecuzione illecita dell’attività d’impresa.
art. 2486 c.c.
Richiamato dalla parte ricorrente nel contesto della prosecuzione dell’attività in presenza di perdita del capitale sociale.
art. 2393 c.c.
Richiamato per la legittimazione e l’azione di responsabilità verso gli amministratori.
art. 146 l.fall.
La curatela è legittimata ad agire contro gli organi sociali e, nel caso di concorso con il finanziatore, può agire anche contro la banca.
art. 2055 c.c.
La responsabilità della banca può concorrere con quella degli organi sociali a titolo di solidarietà passiva per il medesimo danno.
art. 56 l.fall.
Resta salvo il potere della banca di opporre in compensazione il proprio credito fino a concorrenza della pretesa risarcitoria.
art. 52 l.fall.
Il concorso formale non impedisce l’eccezione riconvenzionale di compensazione nel giudizio promosso dal curatore.
art. 2740 c.c.
La concessione abusiva di credito può incidere sulla garanzia patrimoniale generale del fallito e sul pregiudizio al ceto creditorio.
art. 185-bis c.p.c.
Richiamato solo per la proposta conciliativa formulata in corso di causa.
Massime di principio
- L’ammissione di un credito allo stato passivo fallimentare produce un effetto preclusivo limitato alla procedura concorsuale e non fa stato, di regola, in un autonomo giudizio ordinario promosso dalla curatela contro il creditore per fatti illeciti distinti dal titolo del credito.
- Il giudicato endofallimentare copre la decisione sulla domanda di ammissione del credito, ma non si estende automaticamente alle eventuali pretese risarcitorie del fallimento contro il medesimo creditore, quando tali pretese si fondino su una responsabilità extracontrattuale autonoma.
- È diverso il caso in cui l’azione della curatela miri a privare di efficacia il medesimo titolo posto a base dell’ammissione al passivo: in tale ipotesi può operare la preclusione derivante dalla stabilizzazione endofallimentare.
- La responsabilità della banca per abusiva concessione di credito può concorrere con quella degli organi sociali nella causazione del dissesto, senza necessità di litisconsorzio necessario tra tutti i responsabili.
- Il curatore è legittimato ad agire contro il finanziatore per il danno diretto all’impresa e per il pregiudizio arrecato alla massa dei creditori quando la nuova finanza o il mantenimento dei rapporti di credito abbiano aggravato il dissesto.
- Resta salvo, nel giudizio ordinario promosso dalla curatela, il potere del creditore di opporre in compensazione il proprio credito nei limiti di legge.
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