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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25166/2024 del 19/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

Una società creditrice aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento di una società debitrice per un credito di euro 467.496,55, invocando la prelazione derivante da ipoteca volontaria concessa prima del fallimento. Il giudice delegato, aderendo al parere del curatore, aveva ammesso il credito solo in chirografo revocando la garanzia ipotecaria ai sensi della disciplina fallimentare sulla revocatoria e sull'inefficacia degli atti compiuti in prossimità del fallimento. La creditrice aveva proposto opposizione, respinta dal Tribunale. In Cassazione ha dedotto, con il primo motivo, la violazione delle norme sulla revocatoria fallimentare e sulla c.d. consecuzione tra procedure, sostenendo che la prima domanda di concordato "con riserva" era stata rinunciata e dichiarata improcedibile, sicché non vi sarebbe stata continuità tra quella domanda e il successivo fallimento; ha inoltre sostenuto che la norma sull'inefficacia degli atti ex art. 69-bis l.fall. andrebbe interpretata in senso sostanziale, limitandola alle domande di concordato corredate da proposta, piano e attestazione. Con il secondo motivo ha denunciato violazione delle norme sulla prova presuntiva e sull'art. 116 c.p.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, contestando che fosse stata ritenuta non provata la propria inscientia decoctionis rispetto allo stato di insolvenza della debitrice, e lamentando che il tribunale avesse svalutato gli indizi allegati (assenza di protesti, bilanci, regolarità dell'operatività) e valorizzato contro-presunzioni tratte dai rapporti commerciali tra le parti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo infondato perché la censura si limitava in sostanza a riproporre le difese già svolte nel merito senza misurarsi con la ratio decidendi del decreto impugnato, e comunque perché la verifica della consecuzione tra procedure dipende dalla continuità dello stato di insolvenza, accertamento di fatto riservato al giudice di merito e nel caso motivato in modo congruo, avendo il tribunale evidenziato la sostanziale identità della situazione di decozione e la vicinanza temporale tra gli atti procedurali. Ha ritenuto infondato anche il richiamo all'art. 168, comma 3, l.fall., perché la fattispecie era disciplinata dall'art. 69-bis l.fall. e non dalla norma invocata. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che esso mirava a rimettere in discussione la valutazione di merito degli indizi e delle presunzioni relativi alla scientia decoctionis, attività riservata al giudice del merito e sindacabile in cassazione solo nei limiti dell'anomalia motivazionale o dell'omesso esame, qui non ricorrenti. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 93 l.fall.

    disciplina la domanda di ammissione al passivo fallimentare; nel caso è il fondamento del procedimento di insinuazione del credito.

  • art. 67, 1° co., n. 4, l.fall.

    regola la revocatoria fallimentare dell'ipoteca concessa in prossimità del fallimento e la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza.

  • art. 69-bis, 2° co., l.fall.

    opera come disciplina dell'inefficacia degli atti nell'ambito del fallimento; la Corte esclude che richieda, per essere applicata, una domanda di concordato già corredata da proposta, piano e attestazione.

  • art. 161, 6° co., l.fall.

    richiamato come base della domanda di concordato con riserva; la Corte considera irrilevante ai fini decisivi la tesi che essa non fosse domanda di concordato in senso pieno.

  • art. 168, 3° co., l.fall.

    ritenuto inconferente nel caso concreto, perché l'inefficacia dell'ipoteca va valutata nel diverso ambito dell'art. 69-bis l.fall.

  • art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.

    invocato per denunciare violazioni di legge; la Corte rigetta il primo motivo e non accoglie le censure giuridiche formulate.

  • art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.

    invocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte esclude che sussista un vizio scrutinabile, perché la censura mira in realtà a rivalutare il merito.

  • art. 366, 1° co., n. 4, c.p.c.

    richiamato per affermare che la mera riproposizione di tesi difensive senza confronto con la sentenza impugnata integra un 'non motivo' inammissibile.

  • artt. 2728 e 2729 c.c.

    richiamati sul tema delle presunzioni: la valutazione dei requisiti di precisione, gravità e concordanza è riservata al giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    la sua violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce alle prove un valore legale diverso da quello previsto o disapplica la regola della libera valutazione; non basta contestare l'apprezzamento di merito.

  • art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115

    comporta, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, 1° co. bis, d.P.R. 30.5.2002, n. 115

    è il parametro di riferimento per il raddoppio del contributo unificato richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • Nel procedimento di revocatoria fallimentare o di inefficacia dell'atto compiuto in prossimità del fallimento, la consecuzione tra procedure dipende dalla continuità sostanziale dello stato di insolvenza: la rinuncia o l'improcedibilità della domanda di concordato non escludono automaticamente la continuità se il successivo fallimento si innesta nella medesima decozione originaria.
  • La verifica della continuità o discontinuità dell'insolvenza è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e priva di anomalie, anche quando la procedura concordataria precedente non sia giunta a sviluppo pieno.
  • Il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre le medesime difese già respinte nei gradi di merito: è necessario confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, altrimenti il motivo si risolve in un 'non motivo' inammissibile.
  • In tema di scientia decoctionis, il convenuto in revocatoria non assolve l'onere probatorio con la sola dimostrazione dell'assenza di segnali macroscopici di insolvenza; occorre una positiva dimostrazione di circostanze idonee a far apparire l'impresa in condizioni normali al momento dell'atto.
  • La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi ex art. 2729 c.c. appartiene al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per vizi motivazionali nei limiti stretti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. o per violazione dei criteri legali della prova presuntiva.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice del merito attribuisca ad una prova un regime legale diverso da quello previsto o disattenda il principio della libera valutazione senza base normativa, non quando si contesti semplicemente il suo apprezzamento del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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