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Parere

Parere n. 28/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione, proposto, con presentazione diretta ex art.11, comma 2, del d.P.R. n.1199 del 1971, dal signor -OMISSIS- contro il Comune di -OMISSIS- per l’annullamento dell’ordinanza dirigenziale n.171/2023 del 31 luglio 2023, notificata il 4 agosto 2023, con cui si attesta l’inottemperanza all’ingiunzione a demolire e ripristino dello stato dei luoghi di cui al provvedimento n.30/2003.

Giustizia amministrativa202301525

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dell’ordinanza dirigenziale n. 171/2023, recante accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi e acquisizione dell’area al patrimonio comunale.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica l’ordinanza dirigenziale n. 171/2023 del 31 luglio 2023, notificata il 4 agosto 2023, con la quale il Comune aveva accertato l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi di cui al provvedimento n. 30/2003 e disposto l’attivazione delle procedure previste dall’art. 31, commi 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 380/2001, compresa l’acquisizione al patrimonio comunale di un’area di circa 988 mq. Il ricorrente ha dedotto: violazione delle garanzie partecipative previste dagli artt. 7 e seguenti della l. n. 241/1990; violazione dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, per inesistenza dei presupposti, travisamento dei fatti e carenza di istruttoria; illegittimità, anche con riguardo alle dimensioni e alla conformazione dell’area da acquisire, per violazione dell’art. 31, comma 3, dell’art. 3 della l. n. 241/1990, difetto di motivazione, travisamento e carenza di istruttoria. Il Comune ha eccepito l’irricevibilità o inammissibilità del ricorso e, nel merito, la sua infondatezza.

Il parere

La Sezione non ha esaminato i motivi di merito e ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività. L’ordinanza impugnata risultava notificata il 4 agosto 2023 ai sensi dell’art. 140 c.p.c.; il plico era stato comunque ritirato dal destinatario il 10 agosto 2023 e la stessa data del 4 agosto 2023 era stata indicata dal ricorrente nel ricorso. Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971, non soggetto alla sospensione feriale, scadeva l’8 dicembre 2023, con proroga al primo giorno non festivo successivo. Poiché il ricorso era stato notificato soltanto il 21 dicembre 2023, il termine era già decorso e l’impugnazione doveva essere dichiarata irricevibile.

Osservazioni

Tardività del ricorso straordinario

Il ricorso è stato notificato il 21 dicembre 2023, oltre il termine di 120 giorni previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971, decorrente dalla notificazione dell’ordinanza il 4 agosto 2023. La sospensione feriale dei termini non trova applicazione; il termine scadeva l’8 dicembre 2023, con differimento al primo giorno non festivo successivo.

Norme richiamate

  • art. 9 d.P.R. n. 1199/1971

    termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

    Il termine per proporre il ricorso straordinario è perentorio e, nel caso esaminato, non è soggetto alla sospensione feriale; la notificazione successiva alla scadenza determina l’irricevibilità per tardività.

  • art. 11, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971

    La disposizione è richiamata in relazione alla presentazione diretta del ricorso straordinario.

  • art. 140 c.p.c.

    La notificazione dell’ordinanza è stata eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c.; la Sezione ha valorizzato la data del 4 agosto 2023 risultante dagli atti e confermata dal ricorrente.

  • art. 31, commi 2, 3 e 4, d.P.R. n. 380/2001

    Le disposizioni sono richiamate quali fondamento dell’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione e della conseguente acquisizione dell’area al patrimonio comunale; la Sezione non ne ha esaminato l’applicazione nel merito per la tardività del ricorso.

  • artt. 7 e seguenti l. n. 241/1990

    Le disposizioni sono state invocate dal ricorrente a sostegno della censura relativa alla partecipazione procedimentale, non esaminata per l’irricevibilità dell’impugnazione.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La disposizione è stata invocata per il dedotto difetto di motivazione, anch’esso non esaminato nel merito.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971 deve essere rispettato a pena di irricevibilità.
  • La sospensione feriale dei termini non si applica al termine per la proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
  • Quando dagli atti risulta la notificazione del provvedimento impugnato in una determinata data, tale data è idonea a far decorrere il termine per il ricorso, soprattutto se è stata espressamente confermata dal ricorrente nel proprio atto.

Impugnazione dell’ordinanza di accertamento dell’inottemperanza alla demolizione

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un proprietario di un immobile interessato da interventi edilizi abusivi contro un’ordinanza dirigenziale comunale. L’ordinanza aveva accertato l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi e aveva avviato le procedure previste dall’art. 31, commi 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 380/2001, disponendo l’acquisizione al patrimonio comunale dell’area interessata dalle opere abusive.

Motivi dedotti

Il ricorrente aveva articolato tre motivi:

  • violazione degli artt. 7 e seguenti della l. n. 241/1990, in materia di partecipazione procedimentale;
  • violazione dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, nonché eccesso di potere per inesistenza dei presupposti, travisamento dei fatti e carenza di istruttoria;
  • illegittimità dell’individuazione, per dimensioni e conformazione, dell’area da acquisire, con deduzione della violazione dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 3 della l. n. 241/1990, del difetto di motivazione, del travisamento e della carenza di istruttoria.

Questione preliminare sui termini

La Sezione ha ritenuto assorbente la questione della tardività del ricorso, senza esaminare le censure di merito. Dagli atti risultava che l’ordinanza era stata notificata il 4 agosto 2023 ai sensi dell’art. 140 c.p.c.; il plico era stato ritirato dall’interessato il 10 agosto 2023. La data del 4 agosto 2023 era inoltre stata espressamente indicata dallo stesso ricorrente nel ricorso.

Applicazione dell’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971

Il termine per proporre il ricorso straordinario è quello di 120 giorni previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971. La Sezione ha precisato che tale termine non è soggetto alla sospensione feriale. Considerata la notificazione del provvedimento il 4 agosto 2023, il termine scadeva l’8 dicembre 2023, con differimento al primo giorno non festivo successivo.

Il ricorso è stato invece notificato il 21 dicembre 2023, quando il termine era già ampiamente decorso. La tardività ha impedito l’esame delle deduzioni concernenti la partecipazione procedimentale, i presupposti dell’acquisizione, la delimitazione dell’area e la motivazione dell’ordinanza.

Esito

La Sezione Prima ha espresso parere per la dichiarazione di irricevibilità del ricorso straordinario per tardività.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiDecadenza e tardivitàTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

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