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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-81/21

Judgment of the General Court (Second Chamber) of 19 October 2022. — "Sistem ecologica" production, trade and services d.o.o. Srbac v European Commission. — Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 – Investigation into evasion of the conventional, countervailing and anti-dumping duties imposed on imports of biodiesel into the European Union – OLAF Communication to national customs authorities – OLAF investigation report – Action for annulment – Act not open to challenge – Claim for compensation – Sufficiently serious breach of a rule of law intended to confer rights on individuals. — Case T-81/21

Giurisprudenza europea62021TJ0081

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso di una società bosniaca coinvolta in un’indagine OLAF sul presunto occultamento dell’origine del biodiesel importato nell’Unione. Dichiara inammissibili le domande di annullamento perché gli atti OLAF non sono impugnabili e rigetta la domanda risarcitoria perché non è dimostrata alcuna violazione sufficientemente grave imputabile all’OLAF. La Corte esclude, in particolare, che vi fosse un diritto a essere sentiti prima della comunicazione del 9 giugno 2020 o a ottenere accesso al fascicolo durante l’indagine.

Azione di annullamento e risarcimento contro atti e attività di indagine OLAF relativi a una presunta elusione dei dazi sul biodiesel: il Tribunale ne dichiara l’inammissibilità quanto all’annullamento e respinge il risarcimento per difetto di illecito sufficientemente grave.

La questione giuridica

Se la comunicazione OLAF del 9 giugno 2020, il rapporto finale, la chiusura dell’indagine e le lettere interlocutorie possano essere impugnati con ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE; se la condotta OLAF abbia violato diritti procedurali e fondamentali della ricorrente in modo da integrare una responsabilità extracontrattuale dell’Unione ai sensi dell’articolo 268 TFUE.

Principio di diritto

Gli atti OLAF contestati non sono impugnabili con ricorso di annullamento quando non producono effetti giuridici vincolanti distinti sulla posizione del destinatario: la comunicazione alle autorità nazionali e il rapporto finale hanno solo effetti pratici e non vincolano le autorità destinatarie. Inoltre, la mancata audizione preventiva rispetto alla comunicazione di informazioni alle autorità nazionali e il diniego di accesso al fascicolo non violano, nel contesto dell’articolo 9 del regolamento n. 883/2013, i diritti della difesa; e, in ogni caso, la ricorrente non prova una violazione sufficientemente grave di una norma attributiva di diritti tale da fondare la responsabilità dell’Unione ex articolo 268 TFUE.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 268 TFUE
  • Articolo 340 TFUE
  • Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013
  • Regolamento (CE) n. 515/97
  • Regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 47 TUE
  • Articolo 48 della Carta
  • Articolo 41 della Carta
  • Articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013
  • Articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013
  • Articolo 11 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013
  • Articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013
  • Articolo 17 del regolamento (CE) n. 515/97
  • Articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001

Elusione dei dazi sul biodiesel e atti OLAF non impugnabili

La pronuncia riguarda un ricorso proposto ai sensi degli articoli 263 e 268 TFUE da una società bosniaca contro la Commissione europea, in relazione a un’indagine OLAF su presunta elusione di dazi convenzionali, antidumping e compensativi applicabili alle importazioni di biodiesel nell’Unione. Il Tribunale esamina sia l’ammissibilità delle domande di annullamento sia la fondatezza della domanda di risarcimento del danno.

Fatti e svolgimento dell’indagine OLAF

OLAF aveva individuato sospetti di frode connessi a importazioni di biodiesel presentate come olio da cucina esausto originario della Bosnia ed Erzegovina, in realtà proveniente dagli Stati Uniti. Dopo una verifica in Croazia e una missione investigativa in Bosnia ed Erzegovina, OLAF apriva un’indagine il 23 agosto 2019 e trasmetteva agli Stati membri una comunicazione preliminare il 9 giugno 2020, invitandoli ad adottare misure cautelari. Successivamente inviava alla ricorrente una lettera del 7 ottobre 2020 per consentirle di presentare osservazioni, rifiutava poi l’accesso al fascicolo con lettera del 25 novembre 2020 e adottava il rapporto finale l’8 dicembre 2020, chiudendo l’indagine.

Oggetto delle domande della ricorrente

La società chiedeva, in sostanza:

  • l’annullamento della comunicazione del 9 giugno 2020, del rapporto finale, della chiusura dell’indagine e di diverse lettere OLAF;
  • una serie di pronunce dichiarative sull’illegittimità delle investigazioni e sull’inammissibilità degli elementi trasmessi alle autorità nazionali;
  • il risarcimento del danno subito, quantificato in via principale in EUR 3.026.388,74.

Inammissibilità delle domande dichiarative

Il Tribunale ricorda che, nell’ambito di un ricorso di annullamento, non può rendere pronunce meramente dichiarative. Per tale ragione dichiara inammissibili i capi di domanda che miravano a far accertare l’illegittimità in astratto della condotta OLAF, delle indagini, dei risultati investigativi e del materiale probatorio trasmesso alle autorità nazionali.

Atti non impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE

Quanto alle domande di annullamento, il Tribunale ribadisce che sono impugnabili solo gli atti che producono effetti giuridici vincolanti idonei a incidere in modo distinto sulla posizione del ricorrente. In questa logica:

  • il rapporto finale OLAF non è un atto impugnabile, perché non vincola le autorità nazionali o le istituzioni destinatarie, che restano libere di decidere quale seguito dare alle conclusioni investigative;
  • la chiusura dell’indagine non è autonoma rispetto al rapporto finale e segue la sua adozione;
  • la comunicazione del 9 giugno 2020 non è impugnabile, perché costituisce una trasmissione di informazioni alle autorità nazionali ai sensi del regolamento n. 515/97 e dell’articolo 12 del regolamento n. 883/2013, senza effetto vincolante;
  • le lettere del 25 e 27 novembre 2020 e del 21 dicembre 2020, relative a osservazioni, accesso al fascicolo e gestione dei reclami, non sono atti dotati di effetti giuridici vincolanti nel senso richiesto dall’articolo 263 TFUE.

Diritti della difesa e diritto di essere sentiti

La ricorrente sosteneva di dover essere sentita prima della comunicazione del 9 giugno 2020 alle autorità nazionali. Il Tribunale respinge l’argomento osservando che l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento n. 883/2013 prevede il diritto di essere sentiti solo dopo la conclusione dell’indagine e prima della formulazione di conclusioni nominative, non durante l’indagine. La successiva audizione del 7 ottobre 2020, seguita dalle osservazioni del 16 ottobre 2020, è ritenuta conforme alla norma. Il Tribunale esclude anche una violazione dell’articolo 41 della Carta, considerato il bilanciamento tra diritto di difesa, esigenza di riservatezza ed efficacia dell’indagine OLAF.

Diniego di accesso al fascicolo e regolamento n. 1049/2001

Il Tribunale afferma che l’articolo 9 del regolamento n. 883/2013 non prevede un diritto di accesso al fascicolo per il "person concerned". Tale assenza non viola i diritti di difesa, poiché la tutela è assicurata dall’informazione ricevuta e dall’opportunità di presentare osservazioni. Di conseguenza, il rifiuto del 25 novembre 2020 non è illegittimo. Il Tribunale esclude anche che la richiesta potesse essere esaminata utilemente come domanda di accesso ai documenti ex regolamento n. 1049/2001, perché nel contesto di un’indagine in corso e rispetto a un soggetto interessato l’eccezione relativa alla tutela delle indagini sarebbe comunque applicabile.

Controllo sul posto in Bosnia ed Erzegovina

Parte delle censure riguardava la verifica del 4 dicembre 2019 nei locali della ricorrente in Bosnia ed Erzegovina, alla presenza di OLAF e di autorità nazionali. Il Tribunale osserva che, in base al Protocollo 5 dell’accordo di stabilizzazione e associazione con la Bosnia ed Erzegovina, l’ispezione era soggetta al diritto di quel Paese e sotto la responsabilità dell’autorità doganale bosniaca. Ne consegue che la legittimità di quel controllo non è sindacabile dal giudice dell’Unione; la ricorrente avrebbe dovuto contestarla dinanzi ai giudici nazionali. Viene anche esclusa la violazione del principio di non discriminazione, poiché non sono comparabili i controlli effettuati in uno Stato membro e quelli eseguiti in un paese terzo.

Inesistenza di bias del direttore generale OLAF

La ricorrente lamentava che il direttore generale OLAF non fosse imparziale nel gestire i suoi reclami perché coinvolto nell’indagine. Il Tribunale ricorda che il principio di imparzialità, tutelato dall’articolo 41 della Carta, conferisce diritti agli interessati, ma richiede solo garanzie sufficienti a escludere dubbi legittimi di parzialità. Nel caso di specie non emerge alcun elemento oggettivo, come un conflitto di interessi, idoneo a far sorgere un dubbio legittimo. Il mero fatto che il direttore generale sia inserito nell’assetto istituzionale OLAF non è sufficiente.

Presunta fuga di notizie e presunzione di innocenza

La società sosteneva che informazioni riservate fossero state divulgate alla stampa dopo l’ispezione del 4 dicembre 2019. Il Tribunale richiama la portata dell’articolo 10 del regolamento n. 883/2013 e del principio di presunzione di innocenza, ma rileva che la ricorrente non ha fornito prova sufficiente che la fuga di notizie fosse imputabile a OLAF. La presenza, nella missione investigativa, di diverse autorità nazionali e dell’autorità doganale bosniaca impedisce di attribuire con il necessario grado di certezza la divulgazione alla sola OLAF.

Motivazione degli atti OLAF

Quanto al preteso difetto di motivazione, il Tribunale osserva che la ricorrente in realtà ripropone censure già esaminate sulla conduzione dell’indagine. In ogni caso, la lettera del 25 novembre 2020 spiegava in modo adeguato il rifiuto di accesso al fascicolo e, poiché il rapporto finale era stato adottato, la ricorrente era in grado di comprendere la ragione della chiusura dell’indagine.

Responsabilità extracontrattuale dell’Unione

Nel valutare la domanda risarcitoria, il Tribunale ricorda che occorre dimostrare cumulativamente illecito, danno e nesso causale, e che l’illecito deve consistere in una violazione sufficientemente grave di una norma che conferisce diritti ai singoli. Dopo aver esaminato tutti i motivi, il Tribunale conclude che la ricorrente non ha provato alcuna violazione imputabile a OLAF: né nella fase di apertura e conduzione dell’indagine, né quanto all’audizione, né quanto all’accesso al fascicolo, né quanto alla presunta parzialità o fuga di notizie.

Dispositivo

Il Tribunale:

  • dichiara inammissibili le domande di annullamento contro gli atti OLAF privi di effetti giuridici vincolanti;
  • respinge la domanda di risarcimento per difetto del presupposto dell’illecito sufficientemente grave;
  • condanna la ricorrente alle spese.

Principi affermati

La sentenza conferma che gli atti istruttori o comunicativi di OLAF, quando non producono effetti vincolanti autonomi, non sono impugnabili ex articolo 263 TFUE. Conferma inoltre che, nell’ambito dell’articolo 9 del regolamento n. 883/2013, il diritto di essere sentiti sorge dopo l’indagine e non implica un diritto generale di accesso al fascicolo; eventuali contestazioni sulla legittimità di controlli effettuati in un paese terzo seguono il diritto di quello Stato e non quello dell’Unione.

Come è indicizzato

Materieolaf e antifrodedazi doganaliresponsabilità extracontrattuale dell’unioneaccesso ai documentidiritti della difesa

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