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Sentenza

Sentenza n. 1696/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento 1. del giudizio di non idoneità alla Prova Scritta al concorso interno per titoli ed esame per 1400 posti per l’accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 24 settembre 2013, di cui al verbale della Commissione Esaminatrice n. 7 del 8 giugno 2020, reso in ritenuta esecuzione della sentenza n. 2673/2019 del TAR Lazio-Roma pronunciata nel giudizio Reg. Ricorsi n. 2403/2016 e pertanto, del detto verbale n. 7 del 8 giugno 2020; mai notificato e comunicato a mezzo pec in data 24 agosto 2020; 2. delle attività, degli atti, dei verbali con i relativi allegati e delle valutazioni operate dalla Commissione Esaminatrice indicata sub n. 1 che precede e, in particolare, delle determinazioni di cui al verbale n. 7 del 08.06.2020, non notificato ma comunicato a mezzo pec in data 24 agosto 2020; 3. dell’allegato al verbale n. 7 del 8 giugno 2020 (contrassegnato in epigrafe di allegato come verbale n. 6 del 8 giugno 2020) della Commissione Esaminatrice di cui al n. 1 che precede, relativo alla correzione degli elaborati inseriti nel plico (o busta) n. 12, nonché della valutazione dell’elaborato del ricorrente contrassegnato col numero 12.5, voto 28, giudizio “L’elaborato si caratterizza per essere scarsamente intellegibile a causa di una esposizione contorta ed involuta. La trattazione della parte generale sulla struttura del reato risulta scarna, mentre quella specifica sulle scriminanti del P.U., oltre ad essere carente sugli aspetti operativi, è sviluppata in modo farraginoso e confuso”; 4. della esclusione dal concorso determinata dal mancato superamento della prova scritta di cui ai numeri 1, 2 e 3 che precedono; 5. per quanto di ragione, della procedura di nuova correzione dell’elaborato del ricorrente, posta in essere per la esecuzione della citata sentenza n. 2673/2019 del TAR Lazio, Sezione Prima Quater; 6. per quanto occorrente e d’interesse, del Decreto del Direttore Centrale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane n. 333 — B/12P.1.13 dell’8 giugno 2017 di approvazione della graduatoria di merito degli idonei al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l''accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice - ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto 24.09.2013, nonché del Decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse umane n. 333-B/12P.1.13, a firma del Direttore Centrale del 20 giugno 2017 recante parziale rettifica, per errore materiale, del Decreto di approvazione della graduatoria di merito; 7. per quanto occorrente e d’interesse, del Decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse umane n. 333-B/12P.1.13, a firma del Direttore Centrale, datato 8 settembre 2017, mai notificato, pubblicato nel Supplemento Straordinario 1/23 del 11 settembre 2017 del Bollettino Ufficiale del Personale, con il quale - a parziale rettifica del Decreto del 20 giugno 2017 sono state approvate e pubblicate le rettifiche delle graduatorie e nominati i vincitori del concorso interno per titoli ed esame per l’accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 24 settembre 2013; 8. per quanto occorrente e d’interesse, del Decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse, a firma del Direttore Centrale, datato 24 ottobre 2017, mai notificato, pubblicato in Supplemento Straordinario 1/31 del 24 ottobre 2017 del Bollettino Ufficiale del Personale, di ulteriore rettifica e rideterminazione delle graduatorie per l’accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 24 settembre 2013; 9. per quanto occorrente e d’interesse, del Decreto del Ministero dell''Interno del 08.03.2018, pubblicato il 09.03.2018, con il quale - a rettifica della graduatoria datata 8 giugno 2017 - è stata disposta la differente collocazione di alcuni concorrenti per effetto della rideterminazione del punteggio e pertanto riformulata la graduatoria dei vincitori del concorso per l''accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore della Polizia di Stato; 10. per quanto occorrente e d’interesse, del Decreto del Ministero dell''Interno del 08.03.2018, pubblicato il 09.03.2018 con il quale - a rettifica del Decreto di rettifica del 24 ottobre 2017 - viene apposta la dicitura “con riserva” ad un concorrente e per l''effetto riformulata la graduatoria dei vincitori del concorso interno di cui al punto che precede; 11. per quanto di ragione e lesivo dell’interesse del ricorrente, di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all’accoglimento del presente ricorso;

Giustizia amministrativa202009252

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nuovo giudizio di non idoneità alla prova scritta del concorso interno per vice ispettore della Polizia di Stato, adottato all'esito della ricorrezione dell'elaborato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il nuovo giudizio di non idoneità alla prova scritta e gli atti presupposti, deducendo violazione ed elusione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza del TAR, violazione del principio di anonimato, imparzialità, trasparenza e correttezza, nonché degli artt. 1 e 14 d.P.R. 487/1994, degli artt. 56 e 59 d.m. 129/2005 e degli artt. 3 e 97 Cost. Ha contestato, in particolare, che le operazioni propedeutiche alla ricorrezione — sorteggio degli elaborati da correggere insieme al proprio, anonimizzazione, preparazione e chiusura delle buste — fossero state svolte da un unico soggetto, senza presenza di terzi, senza pubblicità, senza consentire al difensore di assistere e senza redazione di verbale. Ha inoltre dedotto l'inattendibilità, illogicità, contraddittorietà e irrazionalità della valutazione, il travisamento dei fatti, la violazione della par condicio e dell'affidamento dei candidati. La precedente sentenza aveva imposto una nuova correzione da parte di una diversa commissione, insieme a elaborati anonimi estratti a sorte tra candidati idonei e non idonei, proprio per assicurare l'anonimato e prevenire condizionamenti comparativi.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso applicando il principio della ragione più liquida e ha esaminato prioritariamente le censure relative alle modalità di esecuzione della precedente sentenza. Ha ritenuto che l'Amministrazione non avesse dimostrato che il sorteggio, l'anonimizzazione e la predisposizione delle buste si fossero svolti nel rispetto delle prescrizioni giudiziali, dell'anonimato e dell'imparzialità. In particolare, il sorteggio effettuato da un solo soggetto, in assenza di terzi e di pubblicità, ha vanificato la funzione di garanzia della procedura casuale; il sorteggio finalizzato alla tutela dell'imparzialità deve infatti svolgersi in seduta pubblica. L'assenza di verbalizzazione delle operazioni di imbustamento e chiusura dei plichi non ha consentito di verificare il rispetto dell'anonimato. Il giudice ha inoltre rilevato elementi idonei a rendere concreto il pericolo astratto di identificazione, tra cui la collocazione di nove elaborati su diciotto, compreso quello del ricorrente, al primo posto delle rispettive buste, nonché la radicale difformità di valutazioni espresse sul medesimo elaborato in diverse correzioni. Il giudizio di inidoneità è stato pertanto annullato ed è stata ordinata una nuova ricorrezione dell'elaborato da parte di una commissione diversa, con modalità idonee a garantire l'anonimato. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 24 e 111 Cost.

    principio processuale della "ragione più liquida"

    Consentono di definire la controversia sulla questione di più agevole soluzione, senza esaminare necessariamente tutte le altre censure, in funzione dell'economia e della celerità processuale.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato quale fondamento, insieme agli artt. 97 Cost. e alle regole concorsuali, dei principi di imparzialità e parità di trattamento.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato quale fondamento costituzionale dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, anche nello svolgimento delle procedure concorsuali.

  • art. 9 d.P.R. 487/1994

    Richiamato quale norma sulla composizione della commissione incaricata della nuova correzione.

  • art. 14 d.P.R. 487/1994

    Richiamato quale parametro delle modalità di svolgimento della prova concorsuale e della tutela dell'anonimato.

  • artt. 56 e 59 d.m. 129/2005

    Richiamati dal ricorrente quali disposizioni violate o eluse nella gestione della ricorrezione e delle operazioni di anonimizzazione.

Massime di principio

  • Quando una sentenza impone la nuova correzione di un elaborato insieme a un numero determinato di altri elaborati estratti a sorte per garantire anonimato e imparzialità, l'Amministrazione deve rispettare puntualmente tali modalità, non potendo sostituirle con procedure prive di adeguate garanzie di trasparenza e casualità.
  • Il sorteggio degli elaborati concorsuali disposto a tutela dell'imparzialità deve svolgersi in forma pubblica o comunque con modalità idonee a consentire un controllo esterno effettivo; il sorteggio riservato, eseguito da un unico soggetto in assenza di terzi, vanifica la funzione di garanzia della procedura e vizia la successiva correzione.
  • Le operazioni di selezione, anonimizzazione, imbustamento e chiusura dei compiti sottoposti a ricorrezione devono essere adeguatamente verbalizzate; l'assenza di verbalizzazione impedisce di verificare il rispetto del principio dell'anonimato e delle prescrizioni giudiziali.
  • La violazione del principio di anonimato nelle procedure concorsuali configura un'illegittimità da pericolo astratto, ma il candidato deve fornire almeno un principio di prova idoneo a rendere concreto il rischio di identificazione o condizionamento; tale prova può risultare da anomalie nella collocazione degli elaborati e da significative incoerenze nelle valutazioni comparative.
  • L'annullamento della valutazione per violazione delle garanzie di anonimato impone una nuova correzione da parte di una commissione diversa, secondo modalità concretamente idonee a preservare l'anonimato e l'imparzialità.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciStato giuridico e avanzamentoDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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