Cassazione Civile, Sentenza n. 1608/2020 del 24/01/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione pubblica)
La controversia
La società aveva chiesto alla Provincia di Genova agevolazioni finanziarie per ampliare un impianto destinato alla lavorazione di grandi macchine. Le era stato riconosciuto provvisoriamente un contributo in conto impianti di Euro 439.246,59, su investimenti agevolabili complessivi di Euro 1.876.287,91, ed erano stati erogati Euro 261.872,48. A circa nove anni dalla conclusione del programma d’investimento, dopo l’istruttoria di Europrogetti & Finanza e un procedimento di cui era stato comunicato l’avvio alla società, la Provincia adottò il provvedimento definitivo, rideterminando il contributo in misura inferiore e chiedendo la restituzione della differenza. Seguirono una determinazione provinciale integrativa delle richieste ministeriali e la presa d’atto del Ministero. La società promosse due giudizi: uno per ottenere l’accertamento del credito relativo alla terza rata del finanziamento e al saldo del leasing, l’altro per impugnare la rideterminazione delle agevolazioni; furono inoltre proposti motivi aggiunti contro gli atti successivi. Il TAR Liguria, riuniti i giudizi, respinse i ricorsi; il Consiglio di Stato respinse l’appello, ritenendo che il superamento del termine procedimentale non consumasse il potere di rideterminazione, che non si fosse consolidato un affidamento tutelabile, e che non sussistessero i dedotti vizi di motivazione e di contraddittorio procedimentale. In Cassazione la società ha proposto tre motivi. Con i primi due ha denunciato, come motivi inerenti alla giurisdizione, l’asserita consumazione del potere amministrativo per tardività della rideterminazione e la violazione del legittimo affidamento. Con il terzo, subordinato, ha posto due questioni pregiudiziali: la compatibilità con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea della ritenuta omissione di tutela giurisdizionale e la questione se il diritto dell’Unione osti a una disciplina nazionale priva di termini perentori per concludere il procedimento, che consenta la rideterminazione o revoca del contributo provvisorio anche dopo un considerevole lasso di tempo.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi e, quindi, l’intero ricorso. I primi due motivi non denunciavano un difetto assoluto o relativo di giurisdizione, ma contestavano l’interpretazione della normativa e la decisione di merito del Consiglio di Stato: eventuali errori interpretativi, anche se denunciati come contrastanti con norme interne o principi europei, non integrano di per sé violazione dei limiti esterni della giurisdizione. È stato dichiarato inammissibile anche il terzo motivo: la negazione concreta della tutela, se dipende dall’erronea interpretazione delle norme sostanziali o del diritto europeo, non equivale a rifiuto di giurisdizione; inoltre, il limite al sindacato della Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato per violazioni del diritto dell’Unione è stato ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione e con l’effettività della tutela, essendo rimessa agli Stati la scelta degli strumenti processuali. La ricorrente è stata condannata alle spese: Euro 5.000,00 per compensi a ciascuna parte controricorrente, oltre alle spese prenotate a debito in relazione al Ministero; per la Città Metropolitana, anche Euro 200,00 per esborsi e spese forfetarie nella misura del 15%. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
il sindacato della Corte di cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione concerne le ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione per “invasione” o “sconfinamento” nella sfera riservata ad altro potere dello stato ovvero per “arretramento” rispetto ad una materia che può formare oggetto di cognizione giurisdizionale, nonchè le ipotesi di difetto relativo di giurisdizione, le quali ricorrono quando la Corte dei conti o il Consiglio di stato affermino la propria giurisdizione su materia attribuita ad altro giudice o la neghino sull’erroneo presupposto di quell’attribuzione
Il ricorso alle Sezioni Unite contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso per contestare i limiti esterni della giurisdizione, in caso di difetto assoluto o relativo; non consente invece di sottoporre a nuovo esame errori nell’interpretazione e applicazione delle norme.
art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
la negazione in concreto di tutela della situazione soggettiva azionata, determinata dall’erronea interpretazione delle norme sostanziali nazionali o dei principi del diritto Europeo da parte del giudice amministrativo, non concreta eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione così da giustificare il ricorso previsto dall’art. 111 Cost., comma 8, poichè l’interpretazione delle norme di diritto costituisce il proprium della funzione giurisdizionale e non può integrare di per sè sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione
La garanzia della tutela giurisdizionale non trasforma un’eventuale erronea interpretazione delle norme nazionali o europee da parte del giudice amministrativo in un rifiuto di giurisdizione sindacabile ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost.; occorre che il giudice neghi in astratto la tutela per difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione è circoscritto ai casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione e non consente di censurare come violazione dei limiti esterni gli errori nell’interpretazione o nell’applicazione delle norme, anche quando siano dedotti come abnormi o in contrasto con il diritto dell’Unione.
- La negazione in concreto della tutela di una situazione soggettiva, quando deriva dall’interpretazione delle norme sostanziali nazionali o europee, non costituisce rifiuto o omissione di giurisdizione; tale vizio ricorre quando il giudice afferma in astratto che la situazione è priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione.
- Il fatto che una decisione del giudice amministrativo sia denunciata come incompatibile con il diritto dell’Unione non amplia, di per sé, il sindacato della Corte di cassazione previsto dall’art. 111, comma 8, Cost.; la scelta degli strumenti processuali per garantire i diritti riconosciuti dall’Unione spetta ai singoli Stati, nel rispetto dei principi europei.
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