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Ordinanza

Ordinanza n. 10013/2026 - Roma, Sezione 1

per l'esecuzione della sentenza di questo Tribunale 28 aprile 2018 n. 4708

Giustizia amministrativa202602133

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancato pagamento delle spese di lite e delle spese accessorie liquidate o maturate in relazione al precedente giudizio di ottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 4708 del 28 aprile 2018, che aveva ordinato al Ministero della Giustizia di dare esecuzione a un decreto della Corte d'appello di Roma relativo all'equa riparazione ex legge n. 89/2001 e aveva liquidato in favore del ricorrente, quale difensore della parte privata e distrattario, € 250,00 per spese di lite oltre accessori di legge. Il Ministero ha eseguito il giudicato relativo al pagamento dell'equa riparazione e degli interessi alla parte privata, ma, secondo il ricorrente, non ha corrisposto al medesimo le spese di lite liquidate, gli accessori, le spese per il rilascio e la notificazione della copia esecutiva del decreto, le spese per la notificazione della sentenza e gli interessi richiesti secondo la disciplina civilistica e quella speciale sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Il Ministero intimato non si è costituito.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la spettanza o la quantificazione delle somme richieste. Ha rilevato che l'art. 1, comma 817, lettera m), della legge n. 207/2024 ha introdotto il comma 12-bis nell'art. 5-sexies della legge n. 89/2001, prevedendo che, per due anni decorrenti dopo venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione, i creditori di somme liquidate ai sensi della legge n. 89/2001 fino al 31 dicembre 2021 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e che quelli già pendenti sono sospesi. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato e del medesimo TAR, il Collegio ha ritenuto che la novella si applichi a tutti i giudizi di ottemperanza aventi a oggetto crediti liquidati ai sensi della legge n. 89/2001 entro il limite temporale indicato, comprendendo ogni fase e grado del giudizio e anche gli incidenti di esecuzione. Ha quindi disatteso le argomentazioni contrarie e disposto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 79 c.p.a. e della speciale previsione introdotta dalla legge n. 207/2024.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 817, lett. m), legge 30 dicembre 2024, n. 207

    “per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi”

    La disposizione introduce una causa speciale di sospensione biennale delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza, applicabile ai crediti liquidati ai sensi della legge n. 89/2001 fino al 31 dicembre 2021.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, legge 24 marzo 2001, n. 89

    La disciplina si applica a tutti i giudizi di ottemperanza aventi a oggetto crediti di somme liquidate ai sensi della legge n. 89/2001 entro il termine del 31 dicembre 2021, comprese ogni fase e grado del giudizio e gli eventuali incidenti di esecuzione.

  • art. 79 c.p.a.

    Il giudizio deve essere sospeso quando ricorre la causa speciale di sospensione prevista dalla legge n. 207/2024.

  • legge 24 marzo 2001, n. 89

    Costituisce la legge in base alla quale sono state liquidate le somme oggetto del giudizio di ottemperanza e alla quale si riferisce la disciplina speciale di sospensione.

Massime di principio

  • La sospensione biennale prevista dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 si applica ai giudizi di ottemperanza relativi a somme liquidate ai sensi della medesima legge fino al 31 dicembre 2021, anche quando il giudizio riguarda spese di lite o altri crediti accessori collegati all'esecuzione del decreto di equa riparazione.
  • La causa speciale di sospensione prevista per i crediti da equa riparazione opera in ogni fase e grado del giudizio di ottemperanza, inclusi gli incidenti di esecuzione, e non soltanto nella fase iniziale diretta all'esecuzione del decreto della Corte d'appello.
  • Quando ricorre la causa speciale di sospensione prevista dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, il giudice amministrativo deve sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 79 c.p.a., senza esaminare nel merito la debenza o la quantificazione delle somme richieste.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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