Sentenza n. 218/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento protocollo GP N. 386882 del 18/11/2024 SCIA n. 16551/2024 del Dirigente del Servizio Edilizia privata della Direzione Urbanistica del Comune di Firenze avente ad oggetto “SCIA in sanatoria b. 16551/2024 – comunicazione inefficacia con archiviazione”; - degli atti tutti a detto provvedimento comunque presupposti, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale che ha dichiarato inefficace la SCIA in sanatoria e archiviato l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica relativa alla ricostruzione di un muro di contenimento
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato una SCIA per la ricostruzione di un muro di contenimento crollato in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Dopo un sopralluogo, il Comune aveva rilevato che il muro era stato ricostruito con caratteristiche morfo-tipologiche differenti da quelle dichiarate, aveva sospeso i lavori e ordinato il ripristino dello stato dei luoghi. Il ricorrente presentava quindi una SCIA in sanatoria e un’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004. Il Comune dichiarava inefficace la SCIA e archiviava l’istanza, ritenendo che le opere non fossero ultimate, che le opere di completamento non fossero ammissibili nella SCIA in sanatoria e che la nuova configurazione del muro fosse incompatibile con l’art. 61 delle NTA del regolamento urbanistico comunale. Il ricorrente deduceva: violazione degli artt. 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 e incompetenza del Comune per non avere trasmesso l’istanza alla Soprintendenza; erronea valutazione della mancata ultimazione delle opere; violazione dell’art. 61 delle NTA e carenza di istruttoria e motivazione; erronea esclusione delle opere di completamento dalla SCIA in sanatoria; illegittimità della disciplina relativa alla rinnovazione dei termini per il ripristino.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti esaminati e ha annullato il provvedimento impugnato, assorbendo le ulteriori censure. In primo luogo, ha ritenuto illegittima la valutazione comunale secondo cui il muro non sarebbe stato ultimato al momento della presentazione della SCIA in sanatoria. Le opere ancora da eseguire — stuccatura, prolungamento della ringhiera, stuccatura del giunto e rimozione dei detriti — sono state qualificate come mere finiture, compatibili con l’ultimazione dell’opera, poiché il muro era già realizzato nella struttura portante e possedeva una riconoscibile identità funzionale. In secondo luogo, il TAR ha rilevato che l’accertamento della compatibilità paesaggistica avrebbe dovuto essere preceduto dall’acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza ai sensi dell’art. 167, comma 5, del d.lgs. 42/2004, richiamato dall’art. 17 del d.P.R. 31/2017. Il Comune non poteva quindi archiviare autonomamente l’istanza sulla base della propria valutazione di incompatibilità. Inoltre, l’art. 61 delle NTA non prevede un divieto assoluto di ricostruire muri di contenimento con sagomatura difforme da quella preesistente; le ipotesi di divieto, aventi carattere eccezionale e costituenti numerus clausus, sono soggette a stretta interpretazione e non possono essere estese analogicamente. Spetta pertanto alla Soprintendenza esprimere il parere vincolante sulla compatibilità paesaggistica. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 167 d.lgs. 42/2004
L’accertamento della compatibilità paesaggistica deve essere preceduto dall’acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza, autorità preposta alla tutela del vincolo.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Richiamato dal ricorrente nell’ambito della disciplina dell’autorizzazione paesaggistica; la decisione valorizza la competenza della Soprintendenza nella valutazione paesaggistica.
art. 17 d.P.R. 31/2017
Richiama l’art. 167, comma 5, del d.lgs. 42/2004 e impone l’acquisizione del parere della Soprintendenza nel procedimento paesaggistico pertinente.
punto B.21 Allegato B d.P.R. 31/2017
realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici
La ricostruzione del muro con caratteristiche morfo-tipologiche diverse rientra tra gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata.
art. 61 NTA del Regolamento Urbanistico del Comune di Firenze
Non stabilisce un divieto assoluto di ricostruzione di muri di contenimento con sagomatura diversa dalla preesistenza; le ipotesi di divieto sono eccezionali, tassative e di stretta interpretazione.
art. 31, comma 2, l. 47/1985
si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente
La disposizione è applicabile per identità di ratio alla sanatoria edilizia in generale e consente di considerare ultimata l’opera quando essa sia completata strutturalmente o funzionalmente, anche se mancano mere finiture.
Massime di principio
- Nel procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica postuma, l’autorità comunale procedente non può definire autonomamente la questione sostanziale di compatibilità senza acquisire il parere vincolante della Soprintendenza, quale autorità preposta alla tutela del vincolo ai sensi dell’art. 167, comma 5, del d.lgs. 42/2004.
- Ai fini della sanatoria edilizia, un’opera può considerarsi ultimata quando abbia raggiunto il completamento strutturale e una riconoscibile identità funzionale; la necessità di eseguire esclusivamente opere di finitura non esclude l’ultimazione dell’intervento.
- Le opere di finitura, quali stuccature, completamenti accessori e rimozione dei detriti derivanti dai lavori, non impediscono di qualificare come ultimato un manufatto già realizzato nella sua struttura portante e nella sua funzione essenziale.
- Le disposizioni urbanistiche che prevedono divieti eccezionali di intervento costituiscono un numerus clausus e devono essere interpretate restrittivamente; non è consentita un’estensione analogica o meramente estensiva a interventi non espressamente vietati.
- Quando il Comune abbia qualificato un intervento come soggetto ad autorizzazione paesaggistica semplificata, la successiva valutazione della compatibilità paesaggistica postuma deve rispettare il procedimento previsto dalla normativa statale, inclusa l’acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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