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Sentenza

Sentenza n. 1107/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’annullamento della deliberazione -OMISSIS- del 1° ottobre 2025 (comunicata con nota prot.-OMISSIS- – GEN/2025 del 10 ottobre 2025) del C.d.a. della Risorse Ambiente Palermo S.p.A., con la quale, avuto riguardo alla gara con procedura aperta per l’affidamento della “fornitura, trasporto e conferimento di aggregati riciclati provenienti da impianti di trattamento di rifiuti presso la Piattaforma Impiantistica di Bellolampo” (-OMISSIS-), è stata approvata la proposta di aggiudicazione, con la presa d’atto dello scioglimento della riserva, in capo alla migliore offerta individuata, relativa al requisito dichiarato inerente la disponibilità di autocarri; quindi, la gara in questione è stata aggiudicata all’O.E. Pizzo Vivai s.r.l., autorizzando il Dirigente di Area a sottoscrivere il contratto di appalto; nonché, ove occorra: - del verbale della Commissione di gara del 25 giugno 2025, nella parte in cui la Pizzo Vivai s.r.l. non è stata esclusa per carenza dei requisiti di partecipazione; - del parere reso dal RUP con nota prot. -OMISSIS- – GEN/2025 del 24 luglio 2025, nel quale si è ritenuto che possa ritenersi assolto da parte dell’O.E. il requisito sulla disponibilità di almeno 4 autocarri (non comunicato); - della nota del 30 luglio 2025, prot. -OMISSIS- – GEN/2025, con la quale il Presidente del Seggio, a scioglimento della riserva, individuava l’offerta dell’O.E. Pizzo Vivai s.r.l. quale migliore offerta per la successiva proposta di aggiudicazione; - della nota prot.-OMISSIS- del 5 settembre 2025 con la quale il RUP rilasciava parere positivo sulla verifica della congruità dell’offerta e dei costi della manodopera (non comunicata); nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra la stazione appaltante e il soggetto individuato come aggiudicatario ai sensi degli artt. 121, comma 1 e 122 c.p.a., e per l’accoglimento della domanda di conseguire l’aggiudicazione del servizio e la stipulazione del contratto, ovvero per il risarcimento del danno per equivalente subito dalla ricorrente ai sensi dell’art. 124 c.p.a. e/o per il risarcimento del danno derivante dalla perdita di chance di conseguire l’aggiudicazione.

Giustizia amministrativa202502161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della gara in favore di Pizzo Vivai s.r.l., nonché gli atti presupposti relativi all’ammissione con riserva, alla verifica dei requisiti e alla proposta di aggiudicazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato l’aggiudicazione sotto due profili. In primo luogo, ha dedotto la violazione dell’art. 100 del d.lgs. n. 36/2023 e degli artt. 6 e 7 della lex specialis, sostenendo che l’aggiudicataria non possedesse, alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il requisito di capacità tecnica e professionale consistente nella disponibilità di almeno quattro autocarri, ciascuno con capacità non inferiore a 25 tonnellate, del tipo a quattro assi, nonché iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria richiesta. L’aggiudicataria disponeva di soli due mezzi; per gli altri due aveva prodotto una comunicazione della concessionaria relativa ai tempi di consegna di veicoli ordinati. Il successivo contratto di leasing traslativo era stato stipulato l’8 settembre 2025, dopo la scadenza per la presentazione delle offerte e dopo la conclusione della verifica di anomalia, mentre la disponibilità materiale dei mezzi era intervenuta il 16 ottobre 2025. Anche l’iscrizione dei due mezzi mancanti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali era intervenuta soltanto il 29 ottobre 2025, dopo l’aggiudicazione. In secondo luogo, la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, lamentando l’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria, in particolare per il ribasso del 37,5% sul costo della manodopera e per l’insufficienza delle giustificazioni relative ai tragitti di smaltimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il primo motivo. Ha precisato che, ai fini della partecipazione a una gara, può essere sufficiente la disponibilità giuridica del requisito, ma ha ritenuto che nel caso concreto l’aggiudicataria non disponesse, né materialmente né giuridicamente, dei quattro autocarri richiesti alla data di scadenza delle offerte. La mera comunicazione della concessionaria non integrava una disponibilità giuridica, perché non risultavano indicati gli elementi essenziali di un contratto ai sensi dell’art. 1325 c.c., tra cui il prezzo, e la successiva operazione negoziale era stata realizzata mediante leasing traslativo con un soggetto diverso dalla concessionaria. Inoltre, alla data rilevante mancava anche l’iscrizione dei due mezzi nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, requisito previsto dalla lex specialis e perfezionato solo dopo l’aggiudicazione. L’aggiudicataria avrebbe quindi dovuto essere esclusa. Il secondo motivo è stato respinto: secondo il Collegio, non sussiste un obbligo di motivazione negativa specifica della stazione appaltante sulle ragioni per cui un’offerta è stata ritenuta non anomala; l’obbligo motivazionale può essere assolto mediante rinvio per relationem ai giustificativi. La ricorrente non aveva contestato ritualmente il contenuto concreto dei giustificativi, non prodotti in giudizio, né aveva chiesto l’ostensione ai sensi dell’art. 116 c.p.a. Le domande relative all’inefficacia del contratto, al conseguimento dell’aggiudicazione, alla stipulazione e al risarcimento sono rimaste assorbite, non essendo stato stipulato il contratto. Il TAR ha annullato l’aggiudicazione e le note del 24 e 30 luglio 2025 e ha condannato la stazione appaltante e l’aggiudicataria, ciascuna, al pagamento di 3.000 euro di spese di lite, oltre accessori, in favore della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 100 d.lgs. 36/2023

    La partecipazione alla gara richiede il possesso dei requisiti speciali previsti dalla legge di gara; nel caso concreto il requisito relativo agli autocarri doveva sussistere alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    La disciplina della verifica dell’anomalia non impone, quando l’offerta è ritenuta non anomala, una motivazione negativa ulteriore rispetto al rinvio per relationem ai giustificativi; il sindacato concreto richiede comunque che siano ritualmente contestati e conoscibili i contenuti delle giustificazioni.

  • art. 6 del disciplinare di gara

    La disponibilità di almeno quattro autocarri, con le caratteristiche tecniche richieste e iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria prevista, costituiva requisito necessario per la partecipazione e doveva sussistere alla scadenza delle offerte.

  • art. 7 del capitolato speciale d’appalto

    Imponeva la produzione dell’elenco degli autocarri, delle carte di circolazione, degli eventuali contratti di noleggio o disponibilità e della certificazione di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

  • art. 1325 c.c.

    La mera comunicazione relativa a un ordine di acquisto non dimostra la disponibilità giuridica dei mezzi quando non consente di individuare gli elementi essenziali del contratto, tra cui il prezzo.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’obbligo di motivazione della valutazione di non anomalia può essere assolto anche mediante rinvio per relationem ai giustificativi dell’offerta.

  • art. 116 c.p.a.

    La mancata richiesta di ostensione dei giustificativi dell’offerta, non prodotti in giudizio, impedisce al giudice di esaminare ritualmente e concretamente la congruità dell’offerta sotto il profilo contestato.

Massime di principio

  • Nelle procedure di gara, il requisito speciale richiesto dalla lex specialis deve essere posseduto alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, salvo che la disciplina di gara o la legge prevedano diversamente; il successivo conseguimento del requisito non sana la carenza originaria e non consente la permanenza in gara dell’operatore privo del requisito.
  • La disponibilità giuridica di un bene necessario per la partecipazione a una gara deve risultare da un titolo negoziale perfezionato e idoneo a vincolare il concorrente e a garantirgli la concreta disponibilità del bene; una comunicazione o un ordine di acquisto privo degli elementi essenziali del contratto non è sufficiente.
  • Quando la lex specialis richiede sia la disponibilità dei mezzi sia la loro iscrizione in uno specifico albo o registro, entrambi i requisiti devono sussistere alla data di presentazione dell’offerta; l’iscrizione intervenuta dopo l’aggiudicazione non è idonea a sanare la carenza.
  • La valutazione di non anomalia dell’offerta non richiede, di regola, una motivazione negativa autonoma sulle ragioni per cui l’offerta è stata ritenuta congrua, potendo la stazione appaltante motivare per relationem mediante rinvio ai giustificativi; il sindacato giudiziale presuppone tuttavia una contestazione puntuale del loro contenuto e la loro rituale acquisizione o ostensione.
  • La mancanza di un requisito di partecipazione impone l’esclusione dell’operatore economico e determina l’illegittimità dell’aggiudicazione, anche quando il requisito sia stato acquisito successivamente, prima o dopo l’adozione dell’aggiudicazione.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoria

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