Cassazione Penale, Sentenza n. 40255/2024 del 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 23/01/2024 che ha respinto la richiesta di misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale o detenzione domiciliare) per l'espiazione di una pena residua di 2 anni, 4 mesi e 27 giorni. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale ha errato nell'affermare che fosse detenuto per nuovi reati (mentre era libero), ha dato eccessivo rilievo alle informazioni della questura su precedenti e pendenze, e non ha considerato adeguatamente le spiegazioni del ricorrente che le denunce recenti deriverebbero da equivoci. Inoltre il ricorrente richiamava il parere favorevole dell'UEPE (risarcimento alla persona offesa, disponibilità a percorsi GRU e attività riparatorie) e affermava un inserimento familiare, sociale e lavorativo positivo.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le censure: il ricorrente non ha sinceramente contestato gli elementi negativi (condanne e numerose denunce, anche per reati gravi e con episodi recenti) né ha fornito elementi nuovi o diversi da quelli già valutati dal Tribunale. La Corte ha ricordato che il parere dell'UEPE non è vincolante e che il Tribunale ha adeguatamente motivato la decisione, descrivendo gli elementi favorevoli indicati dall'UEPE ma valutandoli insufficienti a bilanciare l'elevata propensione alla delinquere e il pericolo di recidiva (anche in considerazione di indagini disposte nel settembre 2023 e gennaio 2024). Il Tribunale ha inoltre rilevato l'assenza di concreti progetti attuativi o di una partecipazione effettiva del ricorrente ai percorsi proposti, così da non poter ritenere sussistente una reale revisione critica dello stile di vita precedente. La Corte ha confermato che il giudice può negare la misura alternativa se ritiene che non prevenga il pericolo di commissione di nuovi reati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Giurisprudenza - Cass. Sez. 1, n. 38953 del 18/06/2021 (Rv. 282146)
Conferma che è giustificato un giudizio prognostico negativo (escludente la misura alternativa) quando il giudice di merito accerta una rilevante propensione a delinquere fondata sui precedenti penali e sulle pendenze giudiziarie.
Giurisprudenza - Cass. Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017 (Rv. 270016)
Richiama il principio secondo cui il parere dell'UEPE non ha carattere vincolante e può essere disatteso dal giudice di merito purché la decisione sia adeguatamente motivata.
Giurisprudenza - Cass. Sez. 6, n. 1354 del 14/04/1998 (Rv. 210658)
Stabilisce i limiti del sindacato di legittimità: la Corte di legittimità verifica la completezza, la logicità e l'assenza di contraddittorietà del provvedimento di merito, senza poter sostituirsi a quest'ultimo nella valutazione del merito.
Massime di principio
- Il parere dell'UEPE è rilevante ma non vincolante: il giudice può disattenderlo se motivatamente ritiene che gli elementi positivi non neutralizzino il rischio di recidiva.
- Precedenti penali numerosi, pendenze giudiziarie e fatti recenti, specie se violenti, giustificano un giudizio prognostico negativo e la negazione delle misure alternative.
- Per ottenere misure alternative il ricorrente deve fornire elementi concreti e attuati (progetti riparativi reali, partecipazione effettiva a percorsi, rete sociale e lavorativa solida) che dimostrino l'abbandono dello stile di vita criminale.
- La mera dichiarazione di disponibilità a svolgere percorsi riparativi non è sufficiente: è rilevante la concreta attuazione o comunque piani attuativi verificabili.
- In sede di legittimità si può contestare solo la correttezza formale e logica della motivazione; non è consentito chiedere una diversa valutazione del merito se il giudizio di merito è completo e coerente.
- Se il ricorrente contesta fatti obiettivi (es. stato di detenzione), è necessario che tale circostanza sia provata in modo chiaro in sede di ricorso, ma l'accertamento della pericolosità sociale resta fondato sugli elementi penali e processuali complessivi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40158/2024 del 31/10/2024
- Sentenza penale · 31 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40159/2024 del 31/10/2024
- Sentenza penale · 31 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40161/2024 del 31/10/2024
- Sentenza penale · 31 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40162/2024 del 31/10/2024
- Sentenza penale · 31 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40163/2024 del 31/10/2024
- Sentenza penale · 31 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40164/2024 del 31/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →