Sentenza del 27/02/2020 n. 1147 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Difesa tecnica - Agenzia delle Entrate Riscossione - Affidamento dell'incarico ad avvocati del libero foro - Ammissibilità. Processo Tributario - Costituzione non tempestiva parte resistente in CTP - Preclusioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Verifica dell'ammissibilità dell'affidamento dell'incarico difensivo da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione ad avvocati del libero foro in alternativa all'Avvocatura dello Stato; e valutazione degli effetti della costituzione tardiva del concessionario della riscossione davanti alla CTP oltre il termine di 60 giorni.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione possa affidare il mandato difensivo ad avvocati del libero foro nelle seguenti ipotesi: (i) se la convenzione con l'Avvocatura dello Stato riserva la difesa all'Avvocatura ma sussiste un conflitto con quest'ultima, fatto salvo l'adozione di una delibera motivata e specifica e la sottoposizione agli organi di vigilanza (richiamando art. 43, co. 2, R.D. 1611/1933); (ii) se l'Avvocatura si rende indisponibile; (iii) se la convenzione non riserva espressamente all'Avvocatura la difesa e la rappresentanza in giudizio, senza necessità di formalità aggiuntive. Quanto alla costituzione del concessionario della riscossione davanti alla CTP oltre il termine di sessanta giorni, la decisione precisa che essa non impedisce la produzione di documenti, ma determina la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e dalla possibilità di chiedere la chiamata in causa di terzi. La decisione richiama e conferma orientamenti delle Sezioni Unite e della Cassazione (tra cui SS.UU. n. 30008/2019; Cass. n. 14638/2019 e n. 947/2019).
Norme richiamate
R.D. 1611/1933, art. 43, co. 2
Prevede la possibilità di riservare la difesa all'Avvocatura dello Stato; la decisione interpreta la norma nel senso che, seppure riservata, la difesa può essere affidata a soggetti esterni quando sussiste un conflitto con l'Avvocatura, purché preceduta da delibera motivata e sottoposta agli organi di vigilanza.
d.lgs. 546/1992, art. 23
Norma processuale tributaria richiamata in relazione agli effetti della costituzione tardiva del resistente: la Corte interpreta l'art. 23 in combinato con la giurisprudenza consolidata per stabilire la decadenza dall'allegazione di eccezioni non rilevabili d'ufficio e dalla richiesta di chiamata di terzi se la costituzione avviene oltre il termine.
d.l. 193/2016, art. 1, co. 8
Norma normativa collegata al regime delle attività di riscossione e alle relative attribuzioni; utilizzata per inquadrare le competenze e le modalità operative del concessionario nella rappresentanza giudiziale.
d.l. 34/2019, art. 4-novies
Richiamata quale fonte normativa intervenuta sulle procedure di riscossione e sul ruolo del concessionario; la decisione la utilizza per completare il quadro normativo che consente l'affidamento esterno dell'incarico difensivo in determinate circostanze.
Massime di principio
- L'ente pubblico concessionario (Agenzia delle Entrate - Riscossione) può avvalersi di avvocati del libero foro quando la convenzione con l'Avvocatura dello Stato lo permette espressamente o quando sussistono ragioni oggettive (conflitto con l'Avvocatura o indisponibilità di quest'ultima); in caso di riserva formale all'Avvocatura occorre una delibera motivata e l'impegno agli organi di vigilanza.
- La costituzione tardiva (oltre 60 giorni) del concessionario davanti alla CTP non impedisce la produzione di documenti, ma comporta la perdita della possibilità di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di chiedere la chiamata in causa di terzi: per preservare tutte le difese è quindi essenziale costituirsi nei termini.
- In situazioni dubbie sul potere di rappresentanza dell'avvocato che si costituisce per l'ente pubblico, le controparti possono chiedere prova del mandato o della delibera autorizzativa; l'assenza di tali autorizzazioni può rendere più agevole contestare la legittimità della rappresentanza o limitare gli effetti di atti processuali compiuti.
- Per il contribuente convene agire tempestivamente: eccepire subito la tardività della costituzione del resistente quando utile per precludere determinate eccezioni dell'avversario, ma evitare di confondere la tardività con l'impossibilità di produrre documenti, che resta ammessa.
- Quando si verifica un conflitto tra Avvocatura dello Stato e l'ente, la documentazione della delibera motivata e il rispetto delle procedure di vigilanza costituiscono elementi decisivi per valutare la legittimità dell'affidamento a soggetti esterni.
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