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Sentenza

Sentenza n. 1583/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202502381

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulle istanze volte alla predisposizione di un progetto individualizzato ai sensi dell’art. 14 della legge n. 328/2000

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (amministrazioni sociosanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, nella qualità di amministratore di sostegno di una persona minore disabile grave, ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Palermo e dall’ASP di Palermo sulle istanze presentate il 19 e 22 settembre 2025, già precedentemente formulate il 16 aprile 2024, aventi ad oggetto la predisposizione di un progetto individualizzato ai sensi dell’art. 14 della legge n. 328/2000. Le amministrazioni non si sono costituite in giudizio. Nel corso del processo, esse hanno predisposto il Piano Assistenziale Individualizzato del minore disabile; per tale ragione la ricorrente ha dichiarato, con nota del 21 febbraio 2026, di non avere più interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l’attività amministrativa richiesta è stata svolta e che la ricorrente non conserva interesse alla prosecuzione del giudizio. Le spese sono state tuttavia poste a carico delle amministrazioni in applicazione del principio della soccombenza virtuale: il Comune di Palermo e l’ASP di Palermo sono stati condannati ciascuno al pagamento di euro 750,00, oltre IVA, CPA e accessori di legge. La decisione valorizza, in particolare, la mancata dimostrazione da parte del Comune della tempestiva effettuazione degli adempimenti di propria competenza e il carattere ripetuto e anomalo del comportamento dell’ASP, consistente nella definizione della pratica soltanto dopo l’instaurazione del giudizio e la fissazione dell’udienza. Per tale condotta il TAR ha disposto la trasmissione della sentenza ai vertici dell’ASP, al competente Dipartimento regionale e alla Procura regionale della Corte dei conti. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità del minore e della ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 14 l. 328/2000

    Costituisce la base normativa della richiesta di predisposizione del progetto individualizzato in favore della persona disabile.

  • art. 34, comma 5 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio in ragione della sopravvenuta cessazione dell’interesse alla decisione.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alle ulteriori norme sulla protezione dei dati, quale presupposto per l’oscuramento delle generalità del minore e della ricorrente.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati personali appartenenti a categorie particolari.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base normativa per l’oscuramento dei dati identificativi nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato in materia di trattamento delle categorie particolari di dati personali.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l’amministrazione adotta il provvedimento o compie l’attività richiesta, e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere non impedisce la regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso alla luce della condotta amministrativa e degli atti disponibili.
  • La definizione del procedimento amministrativo soltanto dopo la proposizione del ricorso avverso il silenzio può giustificare la condanna dell’amministrazione alle spese, anche quando il giudizio si conclude senza una pronuncia di merito sull’illegittimità del silenzio.
  • La reiterazione di ritardi amministrativi, con definizione delle pratiche solo dopo l’instaurazione di giudizi avverso il silenzio e la fissazione dell’udienza, può giustificare la trasmissione della decisione agli organi di vertice dell’amministrazione, agli organi regionali competenti e alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieServizi sociali ed educativiEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiSanitàServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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