Cassazione Penale, Ordinanza n. 01370/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di Monza, quale giudice dell'esecuzione, aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra i reati definiti da più sentenze irrevocabili. In ricorso ha sostenuto, in modo sostanzialmente generico, che le condotte fossero omogenee, accomunate dalla necessità di far fronte a un bisogno economico, e che fossero state realizzate con identiche modalità esecutive; ha quindi dedotto la medesimezza del disegno criminoso. Il provvedimento impugnato aveva invece valorizzato la rilevante distanza temporale tra i fatti, commessi nell'arco di sette anni, e la mancata dimostrazione di una preventiva deliberazione unitaria, ritenendo la pluralità degli episodi sintomatica di abitualità criminosa. Il ricorso non si confrontava specificamente con tali argomentazioni e non allegava elementi fattuali concreti idonei a provare l'unicità del progetto criminoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura si limitasse a riproporre in modo generico l'asserita unicità del disegno criminoso, senza superare la motivazione del giudice dell'esecuzione né assolvere all'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della continuazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
norma invocata per ottenere il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra reati già giudicati con sentenze irrevocabili
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In tema di reato continuato, l'accertamento dell'unicità del disegno criminoso è una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per motivazione mancante o manifestamente illogica.
- Chi chiede in executivis il riconoscimento della continuazione ha l'onere di allegare elementi specifici, concreti e individualizzanti idonei a dimostrare un programma unitario già presente al momento del primo episodio.
- La mera omogeneità dei reati, la contiguità cronologica o l'identità delle modalità esecutive non bastano, da sole, a dimostrare la continuazione, potendo invece essere indici di abitualità criminosa.
- Un movente generico, come la necessità di far fronte a esigenze economiche, se non ulteriormente specificato, non è sufficiente a provare la medesimezza del disegno criminoso.
- Il giudice dell'esecuzione può negare la continuazione quando la pluralità degli episodi, distribuiti in un arco temporale significativo, sia incompatibile con la prova di una preventiva deliberazione unitaria.
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