Sentenza n. 1696/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- dell’8 maggio /05/2025 con il quale il Comune di Venezia ha negato l’integrazione nel pagamento della retta di ricovero della ricorrente; del «Regolamento di accesso alle prestazioni economiche erogate dal Comune di Venezia a favore delle persone anziane non autosufficienti, delle persone con disabilità e delle persone con problemi di salute mentale autorizzate all’ingresso in strutture residenziali», approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 133 del 26 novembre 2015, nelle parti in cui prevede i criteri per la determinazione dell’entità della prestazione economica comunale in favore dell’assistito demandando alla Giunta comunale il compito di individuare il valore della retta di riferimento per il calcolo del contributo di residenzialità per le persone anziane e con disabilità; della deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 14 marzo 2024 nella parte in cui ha stabilito in € 60,00 al giorno l’importo della retta di riferimento per il calcolo del contributo di residenzialità per le persone anziane; nonché di ogni altro atto inerente e/o conseguente, procedimentale e/o finale, e per la conseguente condanna del Comune di Venezia a rideterminare la quota di compartecipazione della ricorrente nel pagamento della retta della struttura ospitante, con rifusione delle somme anticipate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del contributo comunale per l'integrazione della retta di ricovero, nonché disposizioni regolamentari comunali e deliberazione della Giunta comunale che fissavano i criteri e l'importo della retta di riferimento
Esito
Favorevole al ricorrente (assistita non autosufficiente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, ospite di una residenza per anziani con una retta giornaliera di € 71,50 e titolare di un ISEE pari a € 6.697,87, aveva chiesto al Comune un contributo per la quota socio-alberghiera della retta. Il Comune ha respinto la domanda ritenendo che la sua capacità contributiva fosse pari a € 32.921,56 annui, superiore alla retta di riferimento comunale di € 21.960,00 annui, calcolando tale capacità anche sulla base delle pensioni, del patrimonio mobiliare e dell'indennità di accompagnamento. La ricorrente ha dedotto: la violazione del d.P.C.M. n. 159 del 2013, per il mancato utilizzo dell'ISEE quale criterio indefettibile per determinare l'accesso e la compartecipazione alle prestazioni sociosanitarie; la violazione dell'art. 2-sexies d.l. n. 42 del 2016, convertito dalla l. n. 89 del 2016, per l'inclusione nel reddito disponibile dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari connessi alla disabilità; l'illegittimità degli artt. 5, 8 e 18 del regolamento comunale, nella parte in cui consentivano il computo di ogni risorsa percepita, inclusa l'indennità di accompagnamento, e attribuivano alla Giunta il potere di fissare criteri e importi non conformi alla disciplina dell'ISEE; l'illegittimità della deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 2024, che aveva fissato la retta di riferimento in € 60,00 al giorno e una somma fissa di € 4,00 al giorno per le spese personali, senza adeguata motivazione e senza considerare i bisogni concreti dell'assistita. Ha inoltre sostenuto che l'obbligo comunale di integrazione non potesse essere limitato da generiche esigenze di contenimento della spesa. Il TAR ha preliminarmente dichiarato inammissibile la memoria di replica della ricorrente, poiché il Comune non aveva depositato una memoria difensiva alla quale replicare.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto irrilevante, ai fini della compartecipazione, la distinzione prospettata dal Comune tra anziani e persone con disabilità, poiché la ricorrente, pur avendo più di 65 anni, era anche invalida civile al 100% e portatrice di handicap grave; ciò che rileva è la condizione di menomazione fisica o psichica che impedisce lo svolgimento autonomo degli atti quotidiani. L'art. 6 d.P.C.M. n. 159 del 2013 disciplina le prestazioni socio-sanitarie rivolte alle persone maggiorenni senza distinguere tra anziani e disabili, e l'allegato 3 qualifica gli invalidi civili ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti come soggetti in condizione di disabilità grave. Il Collegio ha ribadito che l'ISEE costituisce l'indefettibile strumento per calcolare la capacità contributiva e per stabilire la compartecipazione al costo delle prestazioni sociali e sociosanitarie; i Comuni non possono introdurre criteri autonomi, derogatori o sostitutivi dell'ISEE. Il diniego è stato quindi annullato perché ha posto integralmente a carico della ricorrente una retta annuale di € 26.097,50, superiore al suo ISEE, e perché ha computato anche l'assegno sociale e l'indennità di accompagnamento, nonostante l'art. 2-sexies d.l. n. 42 del 2016 ne imponga l'esclusione dal reddito disponibile ai fini ISEE, salvo i ristretti limiti previsti dal d.P.C.M. n. 159 del 2013. Sono state annullate, nei limiti indicati in motivazione, anche le parti degli artt. 5, 8 e 18 del regolamento comunale incompatibili con la disciplina statale: l'art. 5, nella parte relativa alla documentazione e al computo di pensioni, altre risorse e indennità di accompagnamento; l'art. 8, già annullato da precedente sentenza, nella parte concernente il computo di tutte le risorse percepite, dell'indennità di accompagnamento e dei beni mobili; l'art. 18, nella parte in cui attribuiva alla Giunta il potere di fissare l'importo delle spese personali senza criteri adeguati. È stata inoltre annullata la deliberazione della Giunta n. 35 del 2024, nella parte in cui fissava in modo rigido l'importo da lasciare a disposizione dell'assistita, senza considerare i bisogni concreti e senza assicurare una quota almeno pari al 50% del reddito minimo di inserimento, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. g), l. n. 328 del 2000. Il TAR ha escluso che esigenze generiche e non dimostrate di contenimento della spesa possano comprimere prestazioni socioassistenziali riconducibili ai LEA e a diritti costituzionalmente garantiti. Il Comune è stato condannato a rideterminare la compartecipazione secondo i criteri indicati, assumendo la parte residua della retta e rimborsando le eventuali maggiori somme già versate dalla ricorrente. È stato inoltre condannato alle spese, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 d.P.C.M. n. 159/2013
La determinazione e l’applicazione dell’indicatore ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni.
L’ISEE è lo strumento indefettibile per valutare la situazione economica e determinare la proporzione di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali e sociosanitarie; i Comuni non possono sostituirlo con criteri autonomi o derogatori.
art. 6 d.P.C.M. n. 159/2013
Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore età.
La disciplina non distingue, ai fini considerati, tra persone anziane e persone con disabilità; non consente quindi ai Comuni di introdurre una disciplina deteriore fondata soltanto sull’età dell’assistito.
Allegato 3 d.P.C.M. n. 159/2013
Invalidi civili ultrasessantacinquenni ... disabilità grave.
Gli invalidi civili ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’età rientrano, ai fini ISEE, nella condizione di disabilità grave.
art. 2-sexies d.l. n. 42/2016, convertito in l. n. 89/2016
Sono esclusi dal reddito disponibile ... i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari ... percepiti ... in ragione della condizione di disabilità.
I trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari connessi alla disabilità, inclusa l’indennità di accompagnamento, non possono essere computati ordinariamente nel reddito disponibile ai fini ISEE, salvo i ristretti limiti previsti dalla disciplina applicabile.
art. 24, comma 1, lett. g), l. n. 328/2000
La compartecipazione ... deve essere determinata in modo tale da lasciare nella disponibilità ... una quota almeno pari al 50% del reddito minimo di inserimento.
La determinazione della quota a carico dell’assistito deve preservare una disponibilità minima conforme al parametro normativo, non potendo essere fissata mediante un importo rigido e astratto, privo di riferimento ai bisogni concreti.
art. 74 c.p.a.
Ha consentito al Collegio di definire la controversia con sentenza semplificata, mediante rinvio ai precedenti consolidati della Sezione.
art. 73, comma 1, c.p.a.
La facoltà di depositare memoria di replica presuppone l’esercizio, da parte della controparte, della facoltà di depositare memoria difensiva nel termine previsto.
Massime di principio
- L’ISEE costituisce lo strumento indefettibile per determinare sia l’accesso sia il livello di compartecipazione alle prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate; i Comuni non possono sostituirlo o derogarlo mediante criteri regolamentari fondati su una diversa e autonoma nozione di capacità contributiva.
- Ai fini della compartecipazione alle rette di strutture residenziali sociosanitarie, la condizione di persona anziana non esclude né prevale sulla condizione di disabilità grave quando l’assistito presenti menomazioni fisiche o psichiche che ne limitano l’autonomia; la disciplina ISEE per le prestazioni sociosanitarie rivolte agli adulti non consente discriminazioni basate sul solo dato anagrafico.
- I trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti in ragione della condizione di disabilità, inclusa l’indennità di accompagnamento, sono esclusi dal reddito disponibile ai fini ISEE nei limiti stabiliti dall’art. 2-sexies d.l. n. 42 del 2016 e non possono essere computati dal Comune come ordinaria capacità contributiva dell’assistito.
- Le prestazioni socioassistenziali riconducibili ai LEA e correlate a diritti costituzionalmente garantiti non possono essere limitate mediante un tetto di spesa fondato su generiche e non dimostrate esigenze di contenimento della spesa pubblica.
- La quota di compartecipazione dell’assistito deve essere determinata secondo i criteri normativi e in modo da preservare una disponibilità minima per le spese personali, tenendo conto dei bisogni concreti dell’interessato; è illegittima la fissazione di un importo rigido e astratto privo di adeguata motivazione.
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