Sentenza n. 1109/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione in via cautelare dell’efficacia, - del provvedimento prot. -OMISSIS-– L.P., adottato dalla Questura di Agrigento in data 25.07.2025 e notificato in pari data avente ad oggetto “manifesta irricevibilità dell’istanza di conversione del Permesso di soggiorno per protezione speciale -OMISSIS-”; - di ogni altro atto precedente, successivo, conseguente e/o consequenziale lesivo dell’interesse del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Questura di Agrigento recante la manifesta irricevibilità dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato il 14 maggio 2024 e valido fino al 23 agosto 2025, aveva presentato il 25 luglio 2025 istanza di conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La Questura aveva dichiarato l’istanza manifestamente irricevibile, ritenendo abrogata dalla legge n. 50/2023 la possibilità di conversione dei permessi per protezione speciale. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 6, comma 1-bis, lett. a), e 19, commi 1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998, nonché dell’art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023, sostenendo che la disciplina previgente continuasse ad applicarsi alle istanze di protezione speciale presentate prima dell’entrata in vigore del decreto-legge, con conseguente permanenza della facoltà di conversione. Ha inoltre sostenuto che tale facoltà dovesse riconoscersi indipendentemente dalla procedura concretamente seguita per il rilascio del permesso, sia da parte della Commissione territoriale sia a seguito di provvedimento giudiziario.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento questorile. Il Collegio ha ritenuto applicabile la disciplina transitoria dell’art. 7 d.l. n. 20/2023, il cui comma 3 mantiene la facoltà di conversione in permesso per motivi di lavoro dei permessi per protezione speciale già rilasciati e in corso di validità, ove ricorrano i requisiti di legge. Ha valorizzato il dato letterale della disciplina transitoria, individuando quale unico sbarramento temporale la data di presentazione dell’istanza di protezione speciale, senza poter introdurre ulteriori condizioni ostative non previste dalla legge. La facoltà di conversione è stata ritenuta operante per tutti i permessi per protezione speciale, indipendentemente dalla procedura di rilascio, inclusi quelli rilasciati dalla Commissione territoriale ai sensi dell’art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008 o dall’autorità giudiziaria. Una diversa interpretazione avrebbe determinato un’ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti che avevano presentato la domanda prima della riforma, in violazione dell’art. 3 Cost. Il riferimento dell’Amministrazione all’abrogazione generalizzata del meccanismo di conversione è stato quindi ritenuto illegittimo. L’Amministrazione è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori, ed è stata disposta l’ammissione definitiva del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 6, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. n. 286/1998
La disposizione è richiamata quale base della disciplina previgente che consentiva la conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro.
art. 19, commi 1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998
Disciplina i presupposti della protezione speciale, cui si riferisce il titolo di soggiorno del ricorrente.
art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023
Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione dell’istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.
La disciplina previgente continua ad applicarsi alle istanze presentate prima dell’entrata in vigore del decreto-legge; il dato letterale non consente di aggiungere ulteriori condizioni ostative alla convertibilità del titolo.
art. 7, comma 3, d.l. n. 20/2023
I Permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in Permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge.
Mantiene la facoltà di conversione dei permessi per protezione speciale già rilasciati e in corso di validità, ove sussistano i requisiti di legge.
art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008
È richiamato per affermare che la facoltà di conversione opera anche per i permessi per protezione speciale rilasciati attraverso la procedura davanti alla Commissione territoriale.
art. 3 Cost.
Impone di evitare una disparità di trattamento tra titolari di permessi per protezione speciale rilasciati tramite procedure diverse, quando le posizioni sostanziali siano identiche.
Massime di principio
- La disciplina transitoria dell’art. 7 d.l. n. 20/2023 mantiene la possibilità di conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro dei permessi per protezione speciale, quando ricorrano i requisiti di legge e la relativa istanza di protezione speciale sia stata presentata prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina.
- Ai fini della convertibilità del permesso per protezione speciale, lo sbarramento temporale previsto dalla disciplina transitoria riguarda la data di presentazione dell’istanza di protezione speciale; l’Amministrazione non può introdurre ulteriori condizioni ostative non previste dal testo legislativo.
- La facoltà di conversione deve essere riconosciuta ai titolari di permessi per protezione speciale indipendentemente dalla procedura attraverso la quale il titolo è stato rilasciato, inclusi i permessi rilasciati dalla Commissione territoriale o dall’autorità giudiziaria.
- È illegittimo trattare diversamente titolari di permessi per protezione speciale aventi la medesima posizione sostanziale sulla sola base del diverso procedimento amministrativo o giudiziario che ha condotto al rilascio del titolo, poiché ciò determina un’ingiustificata disparità di trattamento.
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