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direttiva

Direttiva 2010/72

Direttiva 2010/72/UE della Commissione, del 4 novembre 2010 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere lo spinosad come principio attivo nell'allegato I della direttiva Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32010L0072

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva inserisce lo spinosad nell'allegato I della direttiva 98/8/CE, consentendone l'uso come principio attivo nei biocidi del tipo 18. La decisione deriva dalla valutazione tecnica svolta a livello UE e impone agli Stati membri di applicare, in sede di autorizzazione dei prodotti, misure di riduzione del rischio, in particolare per l'uso professionale tramite nebulizzazione e per i possibili residui in alimenti e mangimi. Sono previsti un termine di recepimento al 31 ottobre 2011 e l'applicazione delle nuove norme dal 1 novembre 2012.

Modifica della direttiva 98/8/CE per iscrivere lo spinosad nell'allegato I come principio attivo autorizzabile nei biocidi del tipo di prodotto 18 (insetticidi, acaricidi e prodotti contro altri artropodi).

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea, che devono recepirla nel proprio ordinamento, e riguarda i biocidi contenenti spinosad destinati al tipo di prodotto 18 ai sensi della direttiva 98/8/CE. Incide sulla fase di autorizzazione dei prodotti biocidi e sulle condizioni di immissione sul mercato dei prodotti contenenti tale principio attivo, con particolare attenzione ai rischi per utilizzatori professionali e per esposizioni indirette tramite alimenti e mangimi. Restano rilevanti le valutazioni nazionali per usi o scenari di esposizione non rappresentati nella valutazione a livello UE.

Direttiva 2010/72/UE: iscrizione dello spinosad nell'allegato I della direttiva 98/8/CE

La direttiva attua l'esito della procedura di valutazione prevista per i principi attivi dei biocidi e modifica la direttiva 98/8/CE per iscrivere lo spinosad nell'allegato I. La scelta si fonda sulla conclusione che i biocidi del tipo 18 contenenti spinosad possono soddisfare i requisiti dell'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate specifiche misure di gestione del rischio.

Finalità e contesto della modifica

La Commissione richiama il programma di esame dei principi attivi istituito dal regolamento (CE) n. 1451/2007 e la valutazione tecnica svolta con il coinvolgimento dei Paesi Bassi come relatore. Dalla relazione di valutazione emerge che lo spinosad è idoneo all'impiego nei biocidi insetticidi, acaricidi e prodotti per il controllo di altri artropodi, ma l'iscrizione è accompagnata da cautele per alcuni profili di rischio non completamente esaminati a livello UE.

Ambito materiale della disciplina

L'intervento riguarda i biocidi disciplinati dalla direttiva 98/8/CE, limitatamente ai prodotti del tipo 18. L'allegato aggiornato precisa che lo spinosad è una miscela composta al 50-95 % da spinosyn A e al 5-50 % da spinosyn D, con identificativi CE e CAS indicati nell'allegato. La purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato è fissata in 850 g/kg.

Obblighi per gli Stati membri in sede di autorizzazione

La direttiva non si limita a consentire l'iscrizione del principio attivo, ma impone agli Stati membri un obbligo di risultato nella fase di autorizzazione dei prodotti:

  • devono valutare, se pertinenti per il prodotto specifico, usi, scenari di esposizione e rischi per matrici e gruppi di persone non rappresentati in modo rappresentativo nella valutazione europea;
  • devono subordinare l'autorizzazione a misure adeguate di limitazione del rischio;
  • per i prodotti autorizzati per uso professionale tramite nebulizzazione, devono imporre l'uso di dispositivi di protezione individuale adeguati, salvo prova, nella domanda di autorizzazione, che i rischi per gli utilizzatori professionali possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi.

Residui in alimenti e mangimi

La direttiva affronta anche il possibile rischio di esposizione indiretta dell'uomo attraverso alimenti e mangimi. Per i prodotti contenenti spinosad che possono lasciare residui, gli Stati membri devono verificare la necessità di fissare nuovi limiti massimi di residui o di modificare quelli esistenti secondo il regolamento (CE) n. 470/2009 e/o il regolamento (CE) n. 396/2005. Devono inoltre adottare misure idonee a garantire il rispetto dei livelli applicabili.

Termini di recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure nazionali di recepimento entro il 31 ottobre 2011. Tali misure si applicano dal 1 novembre 2012, consentendo un periodo di preparazione sia alle autorità nazionali sia agli operatori. La direttiva specifica inoltre che, al momento dell'adozione, le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale.

Rapporti con altri atti e disciplina transitoria

L'iscrizione nell'allegato I si inserisce nel meccanismo di cui all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE. La direttiva richiama anche il legame con la protezione dei dati prevista dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), sottolineando che il periodo decennale decorre dalla data di iscrizione. Viene inoltre previsto che la simultanea applicazione negli Stati membri favorisca la parità di trattamento dei biocidi contenenti spinosad e il corretto funzionamento del mercato interno dei biocidi.

Disposizioni principali

Iscrizione dello spinosad nell'allegato I

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 98/8/CE secondo quanto indicato nell'allegato della direttiva. Lo spinosad viene iscritto come principio attivo per il tipo di prodotto 18, con purezza minima di 850 g/kg, data di iscrizione 1 novembre 2012, termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, fissato al 31 ottobre 2014 e scadenza dell'iscrizione al 31 ottobre 2022.

Condizioni specifiche di autorizzazione dei prodotti

In sede di autorizzazione dei prodotti, gli Stati membri devono valutare gli usi o scenari di esposizione e i rischi non rappresentati in modo adeguato nella valutazione UE. Le autorizzazioni devono essere soggette a misure adeguate di limitazione del rischio; per i prodotti destinati all'uso professionale tramite nebulizzazione è richiesto l'impiego di appropriati dispositivi di protezione individuale, salvo prova che i rischi possano essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi.

Residui in alimenti e mangimi

Per i prodotti contenenti spinosad che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, gli Stati membri devono verificare se sia necessario fissare nuovi livelli massimi di residui o modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 e/o al regolamento (CE) n. 396/2005, e adottare misure per garantire che i livelli applicabili non siano superati.

Recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 ottobre 2011 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dal 1 novembre 2012. Tali disposizioni devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di riferimento in sede di pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisalute e sicurezzamercato internoprotezione dei consumatorialimenti e mangimi

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