Direttiva 2010/74
Direttiva 2010/74/UE della Commissione, del 9 novembre 2010 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per estendere l'iscrizione del principio attivo biossido di carbonio nell'allegato I al tipo di prodotto 18 Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 98/8/CE per estendere l’iscrizione del biossido di carbonio all’allegato I anche per il tipo di prodotto 18. La misura si fonda sulla valutazione del rischio svolta nell’ambito del programma di lavoro europeo e introduce condizioni specifiche di autorizzazione per ridurre i rischi a un livello accettabile. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 ottobre 2011 e applicarla dal 1º novembre 2012.
Estensione dell’iscrizione del biossido di carbonio nell’allegato I della direttiva 98/8/CE al tipo di prodotto 18 (insetticidi, acaricidi e prodotti per il controllo degli altri artropodi).
Ambito di applicazione
Si applica ai biocidi contenenti biossido di carbonio destinati all’uso come insetticidi, acaricidi e prodotti per il controllo degli altri artropodi, cioè al tipo di prodotto 18 dell’allegato V della direttiva 98/8/CE. Vincola gli Stati membri nella procedura di autorizzazione dei prodotti e nella trasposizione delle modifiche normative; non incide sui prodotti o utilizzi diversi da quelli esaminati, salvo la necessità per gli Stati membri di valutare eventuali usi o scenari di esposizione non rappresentati nella valutazione a livello UE. È rilevante per l’SEE, come indicato nel testo.
Estensione dell’iscrizione del biossido di carbonio al tipo di prodotto 18
La direttiva 2010/74/UE della Commissione modifica la direttiva 98/8/CE sui biocidi per estendere l’iscrizione del biossido di carbonio nell’allegato I anche ai biocidi del tipo di prodotto 18, cioè insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi. La misura deriva dalla procedura di esame prevista dal regolamento (CE) n. 1451/2007 e recepisce le conclusioni della valutazione effettuata a livello dell’Unione.
Contesto e base della modifica
I considerando precisano che il biossido di carbonio era già stato incluso nell’allegato I della direttiva 98/8/CE per il tipo di prodotto 14, rodenticidi, con la direttiva 2008/75/CE. Successivamente è stato esaminato anche per il tipo di prodotto 18 ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE. La Francia, in qualità di Stato membro relatore, ha presentato la relazione dell’autorità competente e la raccomandazione il 19 febbraio 2008; la relazione è stata discussa dagli Stati membri e dalla Commissione e, il 27 maggio 2010, i risultati sono confluiti nella relazione di valutazione del comitato permanente sui biocidi.
Obiettivo e risultato perseguito
Dalla valutazione emerge che i biocidi contenenti biossido di carbonio e impiegati come insetticidi, acaricidi e prodotti per il controllo degli altri artropodi possono soddisfare i requisiti dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE. Per tale motivo la Commissione estende l’iscrizione del principio attivo all’allegato I, così da consentire l’autorizzazione di questi prodotti a livello nazionale secondo le regole comuni della direttiva sui biocidi.
Ambito di applicazione e margini di valutazione nazionale
La direttiva riguarda i prodotti biocidi contenenti biossido di carbonio destinati al tipo di prodotto 18. Tuttavia, i considerando chiariscono che non tutti i possibili utilizzi sono stati valutati a livello europeo: gli Stati membri devono quindi esaminare eventuali usi o scenari di esposizione e i rischi per matrici o gruppi di persone non rappresentati in modo adeguato nella valutazione UE, e possono imporre condizioni specifiche o altre misure di mitigazione nel rilascio delle autorizzazioni.
Condizioni di autorizzazione e misure di riduzione del rischio
L’allegato alla direttiva introduce disposizioni specifiche che accompagnano l’iscrizione del biossido di carbonio. In sede di autorizzazione del prodotto, gli Stati membri devono valutare i rischi pertinenti e assicurare misure adeguate per ridurli a un livello accettabile, in conformità all’articolo 5 e all’allegato VI della direttiva 98/8/CE. Le condizioni obbligatorie previste sono:
- vendita esclusiva a professionisti appositamente formati;
- utilizzo consentito soltanto a tali professionisti;
- adozione di misure di protezione degli operatori, inclusi, se necessario, dispositivi di protezione individuale;
- misure di tutela delle persone presenti, ad esempio l’allontanamento dall’area interessata durante la fumigazione.
Dati tecnici dell’iscrizione nell’allegato I
L’allegato inserisce nella voce n. 7 dell’allegato I della direttiva 98/8/CE il biossido di carbonio con i seguenti elementi essenziali:
- purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato: 990 ml/l;
- data di iscrizione: 1º novembre 2012;
- termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3: 31 ottobre 2014;
- scadenza dell’iscrizione: 31 ottobre 2022;
- tipo di prodotto: 18.
Recepimento, applicazione ed entrata in vigore
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 31 ottobre 2011 e applicarle a decorrere dal 1º novembre 2012. Quando adottano tali misure, devono inserire un riferimento alla direttiva oppure corredarle di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri. Essi devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I della direttiva 98/8/CE
L’articolo 1 dispone che l’allegato I della direttiva 98/8/CE sia modificato secondo l’allegato della direttiva, estendendo l’iscrizione del biossido di carbonio al tipo di prodotto 18.
Condizioni specifiche per l’autorizzazione dei prodotti
L’allegato inserisce il biossido di carbonio con purezza minima di 990 ml/l, data di iscrizione 1º novembre 2012, termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, fissato al 31 ottobre 2014, e scadenza dell’iscrizione al 31 ottobre 2022. Gli Stati membri devono valutare, se pertinente, usi o scenari di esposizione e rischi non rappresentati nella valutazione UE e imporre misure o condizioni per attenuare i rischi.
Restrizioni d’uso e misure di riduzione del rischio
Le autorizzazioni dei prodotti sono subordinate a condizioni specifiche: vendita esclusiva a professionisti appositamente formati, utilizzo solo da parte di tali professionisti, misure di protezione degli operatori, anche tramite DPI se necessario, e misure per proteggere le persone presenti, ad esempio l’allontanamento dalla zona durante la fumigazione.
Base giuridica e motivazione tecnica
La Commissione agisce ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 98/8/CE. I considerando richiamano il regolamento (CE) n. 1451/2007, la valutazione svolta dalla Francia come Stato membro relatore e la conclusione che i prodotti in questione possono soddisfare i requisiti dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE.
Recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 31 ottobre 2011 e applicarle dal 1º novembre 2012. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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