Direttiva 2010/77
Direttiva 2010/77/UE della Commissione, del 10 novembre 2010 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le scadenze dell'iscrizione di determinate sostanze attive nell'allegato I Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2010/77/UE della Commissione modifica la direttiva 91/414/CEE prorogando la durata dell’iscrizione nell’allegato I di una serie di sostanze attive usate nei prodotti fitosanitari. La proroga è funzionale a consentire la presentazione e la valutazione delle domande di rinnovo, alla luce delle regole procedurali previste dall’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 91/414/CEE. Per ciascuna sostanza l’allegato stabilisce inoltre usi autorizzabili e specifiche cautele che gli Stati membri devono considerare nell’applicazione dei principi uniformi. Gli Stati membri dovevano recepire le disposizioni entro il 31 marzo 2011 e applicarle dal 1° aprile 2011.
Proroga delle iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE per determinate sostanze attive dei prodotti fitosanitari, fino al 31 dicembre 2015, con aggiornamento delle condizioni specifiche di autorizzazione.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea in relazione alla disciplina dell’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ai sensi della direttiva 91/414/CEE. Riguarda specificamente le sostanze attive elencate nell’allegato della direttiva 2010/77/UE, per le quali viene modificata la scadenza dell’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Restano fermi gli obblighi nazionali di recepimento e applicazione; il testo non introduce una disciplina generale per tutte le sostanze attive, ma solo per quelle indicate nell’allegato, con esclusione delle altre.
Proroga delle iscrizioni di sostanze attive nei prodotti fitosanitari
La direttiva 2010/77/UE della Commissione interviene sulla direttiva 91/414/CEE, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, prorogando la durata dell’iscrizione nell’allegato I di un gruppo di sostanze attive. La misura è adottata perché le iscrizioni in scadenza tra il 31 maggio 2011 e il 31 dicembre 2012 devono essere mantenute per il tempo necessario alla presentazione e valutazione delle domande di rinnovo.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama l’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 91/414/CEE, secondo cui l’iscrizione di una sostanza attiva può essere rinnovata su domanda presentata almeno due anni prima della scadenza. Poiché sono state ricevute domande per il rinnovo di tutte le sostanze interessate, si ritiene necessario prorogare l’iscrizione per consentire ai richiedenti di elaborare le domande e alla Commissione di esaminarle e decidere. La direttiva modifica quindi la 91/414/CEE in modo puntuale, senza introdurre una disciplina autonoma generale.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda gli Stati membri dell’Unione europea e incide sulla regolazione nazionale dei prodotti fitosanitari ai sensi della direttiva 91/414/CEE. L’oggetto materiale è circoscritto alle sostanze attive elencate nell’allegato della direttiva 2010/77/UE, per le quali viene prorogata la scadenza dell’iscrizione nell’allegato I della direttiva quadro. Non risultano estensioni ad altre sostanze o ad altri settori.
Obblighi degli Stati membri e termini di recepimento
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 marzo 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicando subito alla Commissione il testo delle misure e una tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali si applicano dal 1° aprile 2011. Quando adottano le misure di recepimento, gli Stati membri devono includere un riferimento alla direttiva oppure corredare l’atto di un tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità concrete del richiamo sono lasciate alla loro discrezionalità.
Modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE
L’allegato della direttiva sostituisce le righe relative a numerose sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Per tutte le sostanze elencate viene fissata la nuova scadenza dell’iscrizione al 31 dicembre 2015. Le date di entrata in vigore originarie sono per lo più collocate tra il 1° luglio 2001 e il 1° gennaio 2003, mentre le purezze tecniche richieste sono specificate caso per caso.
Sostanze interessate e condizioni di autorizzazione
Tra le sostanze prorogate figurano, tra le altre, metsulfuron metile, triasulfuron, esfenvalerate, bentazone, lambda-cialotrina, fenexamid, amitrolo, diquat, piridato, tiabendazolo, Paecilomyces fumosoroseus ceppo Apopka 97/PFR 97/CG 170/ATCC20874, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), acibenzolar-s-metile, ciclanilide, fosfato ferrico, pimetrozina, piraflufen-etile, glifosate, tifensulfuron metile, 2,4-D, isoproturon, iprovalicarb, prosulfuron, sulfosulfuron, cinidon etile, cialofop butile, famoxadone, florasulam, metalaxyl-M, picolinafen e flumiossazina. Per ciascuna sono indicati il nome, gli identificativi CAS/CIPAC, la denominazione IUPAC, la purezza, la data di entrata in vigore e, soprattutto, le disposizioni specifiche che limitano gli usi autorizzabili.
Limiti d’uso e cautele ambientali e sanitarie
La direttiva mostra un forte orientamento alla gestione del rischio. In numerosi casi consente solo un tipo di utilizzo: erbicida, insetticida, fungicida, molluschicida, attivatore della resistenza delle piante o fitoregolatore. Alcune sostanze presentano ulteriori restrizioni, come il divieto di impiego come diserbante acquatico per il diquat o di applicazioni fogliari tramite nebulizzazione per il tiabendazolo. Gli Stati membri, quando applicano i principi uniformi dell’allegato VI, devono prestare particolare attenzione a specifiche criticità: acque sotterranee, organismi acquatici, alghe, piante acquatiche, artropodi non bersaglio, api, operatori, uccelli, mammiferi selvatici, lombrichi e residui negli alimenti, prevedendo misure di attenuazione ove necessario.
Prescrizioni tecniche specifiche per singole sostanze
In alcuni casi l’allegato impone verifiche e condizioni tecniche più puntuali. Per il tiabendazolo devono essere adottate misure di attenuazione dei rischi, ad esempio depurazione con terra diatomacea o carbone attivo, per proteggere le acque superficiali dalla contaminazione tramite acque reflue. Per il Paecilomyces fumosoroseus ogni coltura di fermentazione deve essere controllata mediante HPLC per accertare l’assenza di metaboliti secondari. Per la ciclanilide è stabilito che l’impurezza 2,4-dicloroanilina non deve superare 1 g/kg. Per l’iprovalicarb la specificazione della sostanza tecnica commerciale deve essere confermata con dati analitici adeguati e il materiale di prova del fascicolo tossicologico deve essere confrontato con tale specificazione.
Rapporti di riesame e margine di valutazione degli Stati membri
L’allegato richiama per ogni sostanza il relativo rapporto di riesame, spesso con riferimento alle appendici I e II e alla data della riunione del comitato permanente che ha concluso il dossier. Tali rapporti costituiscono la base tecnica che gli Stati membri devono considerare nell’applicazione dei principi uniformi. Ne deriva un margine nazionale di discrezionalità nell’individuazione delle misure di mitigazione del rischio e nelle condizioni di autorizzazione, purché sia raggiunto il risultato richiesto dalla direttiva e siano rispettate le limitazioni specifiche indicate per ciascuna sostanza.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE
L’articolo 1 dispone che l’allegato I della direttiva 91/414/CEE sia modificato conformemente all’allegato della direttiva 2010/77/UE. La modifica riguarda la proroga della scadenza dell’iscrizione di numerose sostanze attive, portandola, per quelle elencate, al 31 dicembre 2015, così da consentire il completamento delle procedure di rinnovo.
Recepimento e applicazione nazionale
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 31 marzo 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni devono essere applicate dal 1° aprile 2011. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento e una tavola di concordanza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri.
Entrata in vigore
L’articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La direttiva è rivolta agli Stati membri destinatari.
Proroga e condizioni per le singole sostanze attive
L’allegato sostituisce o modifica le righe corrispondenti a diverse sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Per tutte le sostanze elencate è fissata una nuova scadenza dell’iscrizione al 31 dicembre 2015, con date di entrata in vigore originarie variabili tra il 1° luglio 2001 e il 1° gennaio 2003. Le sostanze comprendono, tra le altre, metsulfuron metile, triasulfuron, esfenvalerate, bentazone, lambda-cialotrina, fenexamid, amitrolo, diquat, piridato, tiabendazolo, Paecilomyces fumosoroseus ceppo Apopka 97/PFR 97/CG 170/ATCC20874, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), acibenzolar-s-metile, ciclanilide, fosfato ferrico, pimetrozina, piraflufen-etile, glifosate, tifensulfuron metile, 2,4-D, isoproturon, iprovalicarb, prosulfuron, sulfosulfuron, cinidon etile, cialofop butile, famoxadone, florasulam, metalaxyl-M, picolinafen e flumiossazina.
Limitazioni d’uso e misure di gestione del rischio
Per molte sostanze l’allegato consente solo specifici impieghi, ad esempio come erbicida, insetticida, fungicida, molluschicida, attivatore della resistenza delle piante o fitoregolatore. In più casi sono vietati usi particolari, come le applicazioni fogliari tramite nebulizzazione per il tiabendazolo o gli impieghi come diserbante acquatico per il diquat. L’allegato impone agli Stati membri, nell’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, di prestare particolare attenzione a rischi per acque sotterranee, organismi acquatici, alghe, piante acquatiche, artropodi non bersaglio, api, operatori, uccelli, mammiferi selvatici, lombrichi e residui negli alimenti, prevedendo ove necessario misure di attenuazione dei rischi.
Obblighi specifici di valutazione e controllo
Per alcune sostanze sono previste prescrizioni tecniche puntuali: ad esempio per il tiabendazolo devono essere adottate misure di attenuazione per proteggere le acque superficiali dalle acque reflue; per il Paecilomyces fumosoroseus ogni coltura di fermentazione deve essere controllata mediante HPLC per verificare l’assenza di metaboliti secondari; per la ciclanilide l’impurezza 2,4-dicloroanilina non deve superare 1 g/kg. Per l’iprovalicarb è richiesta la conferma della specificazione della sostanza tecnica con adeguati dati analitici e la verifica del materiale di prova rispetto a tale specificazione.
Rinvii ai rapporti di riesame e ai principi uniformi
Per ciascuna sostanza l’allegato richiama il relativo rapporto di riesame e, in diversi casi, le relative appendici I e II, indicando la data della riunione del comitato permanente alla quale il rapporto è stato concluso. Gli Stati membri devono tener conto di tali conclusioni nell’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, potendo imporre misure di attenuazione o restrizioni ulteriori in funzione del rischio.
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