Direttiva 2010/71
Direttiva 2010/71/UE della Commissione, del 4 novembre 2010 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il metofluthrin come principio attivo nel relativo allegato I Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 98/8/CE per inserire il metofluthrin nell'allegato I tra i principi attivi ammessi per i biocidi del tipo 18. L'iscrizione si fonda sulla valutazione tecnica svolta e comporta l'obbligo per gli Stati membri di garantire, in sede di autorizzazione dei prodotti, condizioni e misure idonee a mantenere i rischi a livelli accettabili. La direttiva fissa inoltre termini precisi per il recepimento, l'applicazione e la scadenza dell'iscrizione.
Modifica della direttiva 98/8/CE per iscrivere il metofluthrin nell'allegato I come principio attivo dei biocidi del tipo di prodotto 18.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea in relazione all'immissione sul mercato e all'autorizzazione dei biocidi contenenti metofluthrin, limitatamente al tipo di prodotto 18 (insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi). L'iscrizione riguarda il principio attivo metofluthrin e impone agli Stati membri, al momento della valutazione delle domande di autorizzazione dei prodotti, di considerare anche usi, scenari di esposizione e rischi non rappresentati integralmente nella valutazione a livello UE, ove pertinenti per il singolo prodotto. La direttiva è applicabile nel SEE ed è destinata agli Stati membri; non disciplina direttamente altri tipi di prodotto o usi non connessi al biocida oggetto della valutazione.
Modifica della direttiva 98/8/CE per l'iscrizione del metofluthrin
La direttiva interviene sulla disciplina dei biocidi contenuta nella direttiva 98/8/CE per iscrivere il metofluthrin nell'allegato I tra i principi attivi approvati. L'atto si fonda sull'esito della valutazione tecnico-scientifica svolta a livello di Stati membri e Commissione e mira a consentire l'impiego del principio attivo nei biocidi del tipo 18, nel rispetto delle condizioni fissate a livello unionale e nazionale.
Contesto e finalità
Secondo i considerando, il Regno Unito aveva ricevuto la domanda di iscrizione del metofluthrin nel 2005 per l'uso come insetticida, acaricida e prodotto destinato al controllo degli altri artropodi. Dopo la valutazione nazionale e l'esame in sede di comitato permanente sui biocidi, è emerso che i biocidi contenenti metofluthrin possono soddisfare i requisiti dell'articolo 5 della direttiva 98/8/CE. La Commissione precisa tuttavia che non tutti i possibili usi sono stati valutati a livello europeo, con la conseguenza che gli Stati membri devono completare la valutazione, quando necessario, per gli scenari non rappresentati in modo adeguato.
Ambito di applicazione
La direttiva riguarda esclusivamente il principio attivo metofluthrin e il suo inserimento nell'allegato I della direttiva 98/8/CE. L'iscrizione vale per il tipo di prodotto 18, ossia insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi. Non si tratta di un'autorizzazione automatica all'immissione sul mercato: l'uso concreto resta subordinato alle autorizzazioni rilasciate dagli Stati membri secondo la disciplina dei biocidi.
Iscrizione nell'allegato I: dati essenziali
L'allegato della direttiva inserisce una nuova voce per il metofluthrin con le seguenti informazioni principali:
- nome comune: metofluthrin;
- tipo di prodotto: 18;
- data di iscrizione: 1º maggio 2011;
- scadenza dell'iscrizione: 30 aprile 2021;
- purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato: 754 g/kg per l'isomero RTZ e 930 g/kg per la somma di tutti gli isomeri. Sono inoltre riportate le denominazioni IUPAC e i numeri CAS relativi alle diverse formulazioni/isomerie indicate nell'allegato.
Obblighi per gli Stati membri in sede di autorizzazione
Il nucleo sostanziale della direttiva consiste nell'obbligo, per gli Stati membri, di tener conto in modo mirato dei rischi residui non completamente valutati a livello dell'Unione. In particolare, quando esaminano una domanda di autorizzazione di un prodotto ai sensi dell'articolo 5 e dell'allegato VI della direttiva 98/8/CE, devono valutare, se pertinente per quel prodotto:
- gli usi o gli scenari di esposizione non esaminati in maniera rappresentativa nella valutazione europea;
- i rischi per matrici ambientali e gruppi di persone non adeguatamente rappresentati nella valutazione del rischio UE. La direttiva quindi lascia un margine di discrezionalità tecnica agli Stati membri, ma li vincola a integrare la valutazione europea con un'analisi nazionale o caso per caso quando necessario per assicurare un livello accettabile di rischio.
Recepimento, applicazione ed entrata in vigore
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 30 aprile 2011 e applicarle dal 1º maggio 2011. È richiesto anche un rinvio espresso alla direttiva nel testo nazionale o in sede di pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro. Inoltre, gli Stati devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.
Rapporto con la direttiva 98/8/CE
La presente direttiva non sostituisce la disciplina generale dei biocidi, ma la modifica puntualmente. L'effetto giuridico principale è l'aggiornamento dell'elenco dei principi attivi approvati nell'allegato I della direttiva 98/8/CE. L'iscrizione del metofluthrin resta comunque soggetta alle condizioni applicative e alle valutazioni previste dalla disciplina quadro sui biocidi, in particolare per quanto riguarda l'autorizzazione dei singoli prodotti.
Disposizioni principali
Iscrizione del metofluthrin nell'allegato I della direttiva 98/8/CE
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 98/8/CE in conformità all'allegato della direttiva. Il metofluthrin viene iscritto come principio attivo per i biocidi del tipo di prodotto 18, con indicazione delle denominazioni chimiche, dei numeri CAS, delle purezze minime richieste e della data di iscrizione del 1º maggio 2011.
Condizioni specifiche per l'autorizzazione dei prodotti
Nell'esaminare le domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 e dell'allegato VI della direttiva 98/8/CE, gli Stati membri devono valutare, se pertinente per il prodotto specifico, gli usi o scenari di esposizione e i rischi per matrici e gruppi di persone non esaminati in modo rappresentativo nella valutazione del rischio a livello dell'Unione.
Termine di recepimento e data di applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 30 aprile 2011 e applicarle dal 1º maggio 2011. Tali disposizioni devono contenere un riferimento alla presente direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Scadenza dell'iscrizione
L'iscrizione del metofluthrin nell'allegato I ha scadenza al 30 aprile 2021, come indicato nell'allegato della direttiva.
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