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Sentenza

Sentenza n. 352/2026 - Bari, Sezione 2

per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e, ove occorrer possa, anche di quello del Ministero della cultura, rispetto all’istanza di VIA presentata dalla ricorrente per un progetto di impianto eolico denominato “Conca d'Oro”, da realizzare nei Comuni di Ascoli Satriano, Castelluccio dei Sauri e Deliceto, per una potenza complessiva di 48 MW, istanza cui è stato attribuito il codice ID_VIP: 11292; per la condanna del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e, ove occorrer possa, anche del Ministero della cultura, a concludere il procedimento di cui alla precedente lettera entro un breve termine perentorio; per la nomina di un commissario ad acta cui la ricorrente potrà rivolgersi in caso di perdurante inerzia delle Amministrazioni; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a ottenere il rimborso della metà degli oneri istruttori corrisposti per l’istanza di VIA di cui supra e conseguentemente per la condanna del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica al rimborso della somma di 14.360,32 € (in lettere quattordicimila-trecentosessanta/32 euro).

Giustizia amministrativa202500355

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sul procedimento di VIA relativo a un impianto eolico da 48 MW e mancato rimborso del 50% degli oneri istruttori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha presentato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un'istanza di VIA per la realizzazione e l'esercizio di un impianto eolico denominato “Conca d'Oro”, nonché alla Regione Puglia l'istanza di autorizzazione unica. L'istanza di VIA è stata dichiarata procedibile il 24 maggio 2024, con avvio della consultazione pubblica. Il Ministero della cultura ha successivamente richiesto integrazioni tecniche, depositate il 29 ottobre 2024; il MASE ha quindi rinnovato la consultazione pubblica. Nonostante la diffida del 20 febbraio 2025, la Commissione tecnica PNRR-PNIEC non ha espresso la propria determinazione e il procedimento non è stato concluso. La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 20 della l. n. 241/1990, degli artt. 5, 23, 24 e 25 del d.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 1 della direttiva 2011/92/UE, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'ordine di provvedere, la nomina eventuale di un commissario ad acta e il rimborso della metà degli oneri istruttori versati.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha accertato l'illegittimità dell'inerzia, rilevando che i termini del procedimento di VIA sono perentori e che né i criteri di priorità nella trattazione dei progetti né il numero elevato delle istanze o disfunzioni organizzative interne possono giustificare il mancato rispetto dei termini. Dopo la pubblicazione della documentazione progettuale e la rinnovazione della consultazione pubblica a seguito delle integrazioni, erano decorsi sia il termine di 30 giorni dalla conclusione della consultazione sia il termine massimo di 130 giorni per l'espressione della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, senza che questa si fosse pronunciata. Il TAR ha ordinato alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC di predisporre, senza vincolo di contenuto, lo schema di provvedimento di VIA entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza; gli ulteriori organi del MASE e del Ministero della cultura dovranno poi esprimersi nei rispettivi termini di legge. È stato inoltre riconosciuto il diritto al rimborso del 50% degli oneri istruttori, qualificato come conseguenza automatica del ritardo, previa verifica dell'importo originariamente versato. La nomina del commissario ad acta è stata subordinata a un'istanza di parte in caso di ulteriore inadempimento. Le amministrazioni sono state condannate in solido alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori e rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone la conclusione del procedimento entro il termine previsto.

  • art. 20 l. 241/1990

    Richiamato tra le norme dedotte in relazione al procedimento amministrativo; il testo non esplicita una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    “non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione”

    Il principio è utilizzato per escludere che disfunzioni o ritardi imputabili all'amministrazione possano giustificare il mancato rispetto dei termini procedimentali.

  • art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990

    Richiamato quale base generale della speciale figura di indennizzo per ritardo procedimentale prevista dall'art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006.

  • art. 1 direttiva 2011/92/UE

    Richiamato tra le norme dedotte; il testo non esplicita una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 3-bis d.lgs. 152/2006

    “possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi della Repubblica, purché sia comunque sempre garantito il rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle competenze delle Regioni e degli Enti locali”

    Rafforza la stabilità della disciplina ambientale e l'esigenza di rispettarne i termini, salvo deroga espressa compatibile con il diritto europeo e le competenze territoriali.

  • art. 8, comma 1-ter, d.lgs. 152/2006

    “il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare”

    La disciplina sull'ordine di trattazione dei progetti prioritari non può pregiudicare il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale.

  • art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006

    Individua la Commissione tecnica PNRR-PNIEC competente per la valutazione del progetto.

  • art. 23 d.lgs. 152/2006

    Disciplina la presentazione e la pubblicazione della documentazione posta a base dell'avvio della procedura di VIA.

  • art. 24 d.lgs. 152/2006

    Disciplina la consultazione pubblica; il termine per la presentazione delle osservazioni e dei pareri decorre anche dalla consultazione rinnovata dopo le integrazioni.

  • art. 24, comma 5, d.lgs. 152/2006

    Consente la rinnovazione della consultazione pubblica in relazione alle integrazioni progettuali.

  • art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006

    Prevede il termine di 30 giorni dalla conclusione della consultazione e il termine massimo di 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione per l'espressione della Commissione tecnica PNRR-PNIEC; disciplina inoltre i successivi termini per il provvedimento VIA e il concerto del Ministero della cultura.

  • art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006

    “Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria”

    Introduce un rimborso automatico del 50% dei diritti di istruttoria quando non siano rispettati i termini del procedimento di VIA; il rimborso grava sul MASE.

  • art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006

    Qualifica come perentori tutti i termini del procedimento di VIA.

  • art. 33 d.lgs. 152/2006

    Individua i diritti di istruttoria della procedura di VIA, dei quali deve essere rimborsato il 50% nei casi previsti dall'art. 25, comma 2-ter.

  • art. 31 c.p.a.

    Base processuale dell'azione avverso il silenzio, pur non essendo espressamente menzionato nel testo.

Massime di principio

  • I termini previsti per il procedimento di VIA dall'art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 hanno natura perentoria e il loro superamento integra un'inerzia illegittima dell'amministrazione, quando il procedimento non sia stato concluso nei tempi stabiliti.
  • Nel procedimento di VIA, il termine di 30 giorni dalla conclusione della consultazione pubblica e il termine massimo di 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione progettuale impongono alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC di esprimersi entro il termine applicabile; la mancata determinazione consente l'azione avverso il silenzio.
  • Criteri di priorità nella trattazione dei progetti, elevato numero di istanze e disfunzioni organizzative interne non giustificano il mancato rispetto dei termini perentori del procedimento di VIA.
  • Il concerto del Ministero della cultura relativo al provvedimento finale di VIA si colloca in una fase successiva rispetto alla determinazione della Commissione tecnica PNRR-PNIEC; l'inerzia può quindi essere accertata già per la mancata adozione dell'atto presupposto.
  • Il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 comporta automaticamente il rimborso al proponente del 50% dei diritti di istruttoria, previa verifica dell'importo effettivamente versato.
  • In caso di accoglimento dell'azione avverso il silenzio, il giudice può ordinare alla Commissione tecnica competente di predisporre lo schema di provvedimento entro un termine assegnato, senza vincolarne il contenuto, disponendo la successiva prosecuzione del procedimento secondo i termini di legge.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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