Sentenza n. 10394/2026 - Roma, Sezione 5B
Per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di concessione della cittadinanza (K10/1206393) e per la condanna all’adozione di un provvedimento espresso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per accertare l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Interno sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata il 13 febbraio 2024 ai sensi dell'art. 9, lettera f), della legge n. 91/1992, chiedendo la condanna dell'Amministrazione all'adozione di un provvedimento espresso. Nel corso del giudizio, il Ministero ha depositato copia dello stralcio del decreto di conferimento della cittadinanza italiana, emesso e ritualmente notificato al ricorrente. Il ricorrente ha aderito alla richiesta dell'Amministrazione di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione ha adottato e notificato il decreto di concessione della cittadinanza italiana, dando così favorevole riscontro all'istanza e facendo venir meno l'interesse alla decisione sull'azione avverso il silenzio. Il Collegio ha tuttavia condannato il Ministero dell'Interno alla rifusione delle spese di lite, applicando il criterio della soccombenza virtuale, poiché l'Amministrazione ha definito favorevolmente l'istanza solo nel corso del giudizio. Le spese sono state liquidate in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 9, lettera f), l. 91/1992
La disposizione è indicata quale base normativa dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana.
art. 25 c.p.a.
Il testo non indica espressamente una specifica disposizione del codice del processo amministrativo per la cessazione della materia del contendere; il riferimento è ricavabile solo dalla natura dell'azione proposta e dell'esito dichiarato.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio, l'Amministrazione adotta e notifica il provvedimento richiesto, dando favorevole riscontro all'istanza, viene meno l'interesse alla decisione sull'azione e il giudizio deve essere definito con dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale, quando il provvedimento favorevole sia stato adottato soltanto dopo la proposizione del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1236/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1237/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1238/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1239/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1240/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1241/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →