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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8503/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che li aveva confermati condannati per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990) con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991 (metodo mafioso). Le difese hanno contestato soprattutto: la credibilità e l'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (tre dei quali dello stesso nucleo familiare); la coerenza temporale e fattuale delle propalazioni rispetto alla contestazione; la mancanza di elementi a prova dell'elemento psicologico dell'associazione (dolo) e della finalità/beneficio per il clan; l'assenza di sequestri di droga a carico di MIRALDI e la genericità delle accuse.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto irrilevanti le censure difensive perché la Corte d'appello ha valutato congruamente la credibilità soggettiva e l'attendibilità oggettiva delle dichiarazioni di numerosi collaboratori, ha valorizzato riscontri (intercettazioni, deposizioni di polizia giudiziaria, sentenze irrevocabili acquisite ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p.) e ha spiegato le presunte discrepanze come marginali o riferibili a diversi incontri/contesti. Ha confermato che era provata l'esistenza di un'organizzazione stabile per lo spaccio a Mondragone, l'intraneità apicale degli imputati e l'aggravante del metodo mafioso (versamenti al clan, eliminazione concorrenza, intimidazioni). Ha condannato gli imputati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 74, d.P.R. n. 309/1990

    Norma base per l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che l'associazione dedotta fosse provata dalla convergenza delle propalazioni e dai riscontri processuali.

  • art. 7, L. 203/1991

    Aggravante del 'metodo mafioso'; la Corte ha interpretato e applicato l'aggravante alla luce di condotte specifiche (intimidazioni, pagamento per la concessione della piazza, eliminazione della concorrenza, destinazione dei proventi al clan), ritenendola compatibile con l'associazione di cui all'art. 74 DPR 309/1990.

  • art. 238-bis, cod. proc. pen.

    Consente l'acquisizione di sentenze irrevocabili per dimostrare l'esistenza di organizzazioni mafiose sul territorio; la Corte d'appello le ha utilizzate per delineare il contesto di operatività dei clan a Mondragone.

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiama i criteri per la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori: la Corte ha applicato un vaglio unitario di credibilità soggettiva e attendibilità oggettiva, senza richiedere una sequenza tassativa di accertamenti.

  • art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

    Limita il sindacato di legittimità alle sole ipotesi in cui emergano vizi di motivazione tali da configurare illogicità o contraddizioni manifeste; la Corte ha ritenuto che i ricorsi fossero, in realtà, istanze di rivalutazione del fatto non ammissibili in Cassazione.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000 (richiamata)

    Richiamata in relazione alla condanna alle spese per ricorsi inammissibili; conferma la possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità priva di giustificazione.

Massime di principio

  • La credibilità dei collaboratori di giustizia va valutata unitariamente (credibilità soggettiva e attendibilità oggettiva) e non è esclusa dal rapporto di parentela quando le dichiarazioni sono convergenti, autoaccusatorie e corredate da riscontri.
  • La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti e le prove per sostituirsi al giudice di merito: sono inammissibili censure che chiedano una diversa valutazione del compendio probatorio salvo che emergano illogicità o contraddizioni manifeste nella motivazione.
  • L'aggravante 'metodo mafioso' può essere desunta anche dall'organizzazione del mercato di spaccio (pagamenti periodici al clan per la 'piazza', uso dell'intimidazione, eliminazione della concorrenza) e non richiede sempre la dimostrazione di un trasferimento contabile formale dei proventi se esistono riscontri che attestano il vincolo di assoggettamento e l'agevolazione del clan.
  • La mancanza di un sequestro materiale non determina automaticamente l'inattendibilità delle accuse se esiste una plausibile spiegazione (es. distruzione della droga) e la presenza di altri elementi corroboranti (bilancino, intercettazioni, deposizioni di polizia giudiziaria).
  • Il motivo 'mercenario' della collaborazione non inficia di per sé l'attendibilità del collaboratore: va valutato insieme alla posizione del dichiarante nell'organizzazione, alle autoaccuse e ai riscontri fattuali.
  • Le sentenze irrevocabili acquisite ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p. sono utili per delimitare il contesto di operatività di clan locali e possono costituire premessa probatoria rilevante per collegare singole condotte a un'organizzazione mafiosa.

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