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Sentenza

Sentenza n. 3594/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 5347/2024 del Tribunale di Milano del 28.11.2024

Giustizia amministrativa202504409

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 5347/2024, passata in giudicato, relativa al pagamento del beneficio economico tramite Carta elettronica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice del lavoro, che aveva condannato il Ministero al riconoscimento del beneficio economico di 500 euro annui tramite Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. La sentenza era stata notificata via PEC al Ministero il 14 gennaio 2025. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, l'Amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di accreditare l'importo dovuto e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza contestare l'esistenza o l'ammontare del credito e senza fornire indicazioni sull'andamento della procedura.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato l'inottemperanza del Ministero rispetto alla sentenza passata in giudicato, rilevando che era ritualmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni per l'adempimento e che l'Amministrazione non aveva eseguito il pagamento. Il credito è stato riconosciuto nella misura complessiva di 1.000 euro, corrispondente a 500 euro annui per due anni scolastici, correggendo l'erronea indicazione di 500 euro contenuta nelle conclusioni della ricorrente. Il Ministero è stato onerato di effettuare integralmente il pagamento entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, con facoltà di delega, da attivarsi entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Le spese di lite sono state compensate, salvo il rimborso del contributo unificato in favore della ricorrente, da distrarsi ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza, mediante la quale il giudice accerta l'inottemperanza al giudicato e ordina all'Amministrazione di eseguire il titolo.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari di condanna al pagamento nei confronti delle amministrazioni pubbliche deve essere decorso prima di poter accertare l'inadempimento dell'Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica”

    La norma individua il beneficio economico riconosciuto dal titolo giudiziale, pari a 500 euro per ciascuno dei due anni scolastici considerati.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, l'inottemperanza può essere accertata quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
  • Quando l'Amministrazione non contesta né l'esistenza né l'ammontare del credito risultante dal titolo giudiziale e non dimostra l'avvenuto pagamento, neppure parziale, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento integrale dell'importo dovuto sulla base del giudicato.
  • In presenza di un persistente inadempimento dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'esecuzione e nominare già nella sentenza un commissario ad acta, prevedendone l'intervento per il caso di inutile decorso del termine assegnato.
  • Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza può essere individuato in un organo dell'amministrazione pubblica competente per materia, con facoltà di delega e con obbligo di compiere gli atti necessari all'esecuzione a carico dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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