Sentenza n. 76/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda n.43723) e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso; nonché per la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro l’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, al quale aveva presentato il 19 aprile 2025 una domanda di riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento di sostegno conseguito in Spagna. Ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, la condanna dell’amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero non si è costituito. La censura riguarda il mancato rispetto del termine massimo per la conclusione del procedimento previsto dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, nonostante il decorso del termine applicabile alla domanda.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il Ministero non aveva ancora adottato un provvedimento sulla domanda, sebbene fosse scaduto il termine massimo di 120 giorni previsto dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007; il termine è stato individuato come scaduto il 17 agosto 2025. Il Collegio ha ritenuto che l’elevato numero di pratiche analoghe, superiore a 26.500, la complessità delle questioni giuridiche e la rilevanza degli interessi coinvolti, pur spiegando il ritardo, non lo giustificassero. Ha quindi ordinato al Ministero di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per l’eventuale persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine concesso al Ministero. Le spese sono state integralmente compensate, poiché il ricorso era stato proposto immediatamente a ridosso della scadenza del termine per provvedere.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di contestare il silenzio-inadempimento e di ottenere l’ordine giudiziale all’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
art. 16 d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
“Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”; “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato”.
La disposizione è stata applicata nel senso che il procedimento di riconoscimento della qualifica professionale deve concludersi entro il termine massimo individuato dal giudice in 120 giorni; il superamento del termine rende illegittima l’inerzia dell’amministrazione.
art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
La disposizione è richiamata quale intervento legislativo adottato in relazione alle criticità del riconoscimento dei titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all’estero.
decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77
È richiamato quale atto di recente attuazione dell’intervento legislativo in materia di riconoscimento dei titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all’estero.
Massime di principio
- Il superamento del termine previsto per la conclusione del procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in uno Stato membro dell’Unione europea rende illegittimo il silenzio dell’amministrazione e legittima l’azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
- L’elevato numero di istanze da esaminare, la complessità delle questioni giuridiche e la rilevanza degli interessi coinvolti possono spiegare il ritardo amministrativo, ma non giustificano il mancato rispetto del termine legale di conclusione del procedimento.
- In caso di accoglimento dell’azione avverso il silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine fissato nella sentenza e nominare contestualmente un commissario ad acta, con un termine ulteriore, per l’ipotesi di persistente inerzia.
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