Cassazione Penale, Sentenza n. 6011/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la conferma della condanna per ricettazione e detenzione ai fini di vendita di capi con marchio contraffatto, censurando il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. (danno patrimoniale di speciale tenuità). Ha sostenuto violazione dell'art. 69 cod.pen. perché il giudice di appello avrebbe ritenuto che l'ipotesi attenuata del reato di ricettazione (capoverso dell'art. 648 cod.pen.) avesse già considerato l'esiguità del valore dei beni, precludendo così l'applicazione dell'attenuante per il danno di speciale tenuità senza una motivazione logica e senza valutare separatamente gli altri parametri di cui all'art. 133 cod.pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: a) la particolare tenuità del fatto era stata riconosciuta dal Tribunale sulla base dell'esiguo valore dei beni; b) l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 è compatibile con la forma attenuata della ricettazione solo se la valutazione del danno patrimoniale è rimasta separata dal giudizio di particolare tenuità; c) nel caso concreto il valore contenuto del danno era già stato valorizzato per riconoscere la particolare tenuità, quindi non poteva essere nuovamente usato per una ulteriore attenuante. Inoltre la Corte ha osservato che, anche ove vi fosse stato un errore di valutazione, il ricorrente non avrebbe potuto ottenere un esito più favorevole rispetto a quello già conseguito (pena determinata al minimo edittale). Di conseguenza il ricorso è respinto come inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62 n. 4 cod. pen.
Si tratta dell'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità. La sentenza precisa che tale attenuante è compatibile con la forma attenuata del reato di ricettazione solo se la valutazione del danno patrimoniale non è già stata utilizzata dal giudice per riconoscere la particolare tenuità del fatto; se invece il valore esiguo è stato già valorizzato per quella attenuante, non è possibile una duplicazione basata sullo stesso elemento fattuale.
art. 69 cod. pen.
Disciplina il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti. La Corte osserva che il ricorso lamenta un vizio di motivazione nel bilanciamento, ma conclude che, poiché le attenuanti riconosciute hanno già portato alla determinazione della pena al minimo edittale, il censore non riesce a dimostrare un pregiudizio concreto derivante da un'erronea applicazione del giudizio ex art. 69.
art. 648 cod. pen. (capoverso / quarto comma, ipotesi attenuata di ricettazione)
La fattispecie attenuata di ricettazione può essere applicata tenendo conto di elementi come il valore della cosa ricettata. Tuttavia la Corte sottolinea che l'attenuazione prevista dal capoverso non esclude astrattamente il riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità: l'incompatibilità sorge solo se entrambe le attenuanti si fondano sullo stesso elemento fattuale (es. l'esiguità del valore).
art. 133 cod. pen.
Fornisce i criteri per la valutazione della particolare tenuità del fatto (valore del bene, entità del profitto, capacità a delinquere, precedenti). La sentenza richiama che il valore è un elemento concorrente e sussidiario: se non è esiguo la tenuità va esclusa; se è esiguo occorre valutare anche gli altri parametri (profitto, capacità a delinquere, precedenti), così come è stato fatto nel caso concreto.
art. 474 cod. pen.
Norma richiamata in relazione alle condanne pregresse dell'imputato. La sentenza segnala precedenti condanne per ricettazione e per reati commessi ai sensi dell'art. 474, valutati ai fini della recidiva reiterata e della capacità a delinquere.
Massime di principio
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e la forma attenuata del reato (es. capoverso dell'art. 648) possono essere compatibili, ma non è possibile riconoscere entrambe se si fondano sul medesimo elemento fattuale: il giudice non può "doppiare" la medesima circostanza di fatto per ottenere duplici benefici attenuanti.
- Per valutare la particolare tenuità del fatto occorre considerare non solo il valore del bene, ma anche gli altri parametri di cui all'art. 133 (entità del profitto, capacità a delinquere, precedenti). Un valore esiguo non basta se sono presenti elementi soggettivi o precedenti che escludono la tenuità.
- Quando si contesta in Cassazione il mancato riconoscimento di un'attenuante, il ricorrente deve mostrare che l'errore ha prodotto un pregiudizio concreto sulla determinazione della pena; se il tribunale ha già fissato la pena al minimo edittale per la fattispecie attenuata, l'ulteriore attenuante difficilmente produrrà un vantaggio rilevante.
- Il giudice deve motivare separatamente la valutazione delle diverse circostanze attenuanti e aggravanti, spiegando se e perché elementi simili sono stati valutati una sola volta o esclusi dalla valutazione duplicativa.
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