Circolare n. 39 del 1/08/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modifiche all’art. 35 del DPR 633/1972 introdotte dal DL 78/2010 per rafforzare il contrasto alle frodi negli scambi intracomunitari. Vengono chiariti i soggetti tenuti a manifestare la volontà di operare in ambito intracomunitario, le modalità di inclusione nell’Archivio VIES, i controlli preventivi e successivi, i casi di diniego e revoca, gli effetti fiscali dell’assenza dall’archivio e la gestione delle posizioni interessate dalla rivisitazione automatica del 25 febbraio 2011. Sono inoltre fornite indicazioni specifiche per soggetti non residenti, contribuenti minimi, enti non commerciali, produttori agricoli e operazioni straordinarie.
Adeguamento alla normativa UE sulle operazioni intracomunitarie e disciplina VIES
Adeguamento alla normativa europea sulle operazioni intracomunitarie e Archivio VIES
La circolare fornisce istruzioni applicative sull’art. 27 del DL 78/2010, che ha modificato l’art. 35 del DPR 633/1972 per rafforzare il contrasto alle frodi negli scambi intracomunitari. Il fulcro della disciplina è l’inclusione nell’Archivio VIES, quale presupposto per essere riconosciuti come soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie.
Quadro normativo e finalità della disciplina
Le modifiche introdotte dal legislatore incidono sulla dichiarazione di inizio attività e sulla gestione dell’autorizzazione alle operazioni intracomunitarie. In particolare, la circolare ricorda che:
- i nuovi soggetti che avviano un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato devono indicare nella dichiarazione di inizio attività l’eventuale intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie;
- l’Agenzia delle entrate può negare o revocare l’autorizzazione con provvedimento motivato;
- sono stabiliti criteri e modalità per l’inclusione delle partite IVA nella banca dati VIES.
L’Archivio VIES è qualificato come archivio informatico dei soggetti autorizzati a effettuare operazioni intracomunitarie e la sua finalità è consentire un più stretto monitoraggio dei contribuenti e una maggiore affidabilità dei dati relativi alle controparti comunitarie.
Ambito soggettivo
La manifestazione di volontà di effettuare operazioni intracomunitarie riguarda, anzitutto, i soggetti che iniziano attività in Italia o vi istituiscono una stabile organizzazione. La volontà può essere espressa sia all’atto della dichiarazione di inizio attività sia successivamente, se il soggetto è già titolare di partita IVA.
La circolare estende l’obbligo anche a:
- soggetti non residenti che si identificano direttamente ai fini IVA tramite modello ANR;
- soggetti non residenti identificati tramite rappresentante fiscale;
- contribuenti minimi, che pur non effettuando cessioni intracomunitarie in senso tecnico possono compiere acquisti intracomunitari e devono quindi risultare inclusi nel VIES;
- enti non soggetti passivi che abbiano superato la soglia di 10.000 euro per gli acquisti intracomunitari o abbiano optato per l’imposizione in Italia;
- produttori agricoli che optino per la tassazione in Italia o superino la soglia di 10.000 euro.
È inoltre chiarito che il contribuente può in qualsiasi momento rinunciare alla volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie, per evitare i controlli connessi all’iscrizione nel VIES.
Ambito oggettivo delle operazioni
La disciplina non riguarda soltanto le cessioni intracomunitarie di beni, ma anche le prestazioni di servizi intracomunitarie. La circolare precisa che l’inclusione nel VIES è necessaria anche per le prestazioni soggette a IVA nel Paese di destinazione ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/1972.
È richiamato anche l’art. 18 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, che impone al prestatore comunitario di verificare lo status di soggetto passivo del committente consultando i dati del VIES. Per i committenti italiani, però, la circolare osserva che il numero di identificazione IVA viene attribuito contestualmente alla richiesta, sicché non ricorre la situazione contemplata dalla norma europea per i casi in cui il numero non sia ancora stato rilasciato.
Modalità di manifestazione della volontà
Per i soggetti che iniziano l’attività, la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie deve essere espressa:
- nel modello AA7, per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- nel modello AA9, per imprese individuali e lavoratori autonomi;
- per gli enti non commerciali, selezionando la casella “C” del quadro A del modello AA7.
Per i soggetti già titolari di partita IVA e non ancora inclusi nel VIES, la volontà va espressa mediante apposita istanza, che può essere presentata:
- a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate;
- per i soggetti con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiori a 100 milioni di euro, anche alla struttura della Direzione Regionale competente;
- per i non residenti identificati con modello ANR, esclusivamente al Centro Operativo di Pescara.
L’istanza può essere presentata a mano, per raccomandata o via PEC. In caso di invio postale o tramite PEC non firmata digitalmente, deve essere allegata copia del documento di identità; in mancanza, l’istanza è irricevibile, con la possibilità di integrazione successiva. Se la presentazione avviene tramite delegato, occorre anche la copia del documento del delegante.
Le istanze presentate in ufficio devono essere registrate tempestivamente nel sistema informativo, in ordine cronologico e nella stessa giornata di ricezione, con corretta indicazione della data di presentazione.
Controlli, diniego e revoca
Entro 30 giorni dalla data di attribuzione della partita IVA o dalla ricezione dell’istanza, l’ufficio territorialmente competente svolge un’analisi preliminare di rischio. Devono essere considerati gli elementi di rischio richiamati dai provvedimenti direttoriali del 29 dicembre 2010 e le istruzioni della Direzione Centrale Accertamento.
Se emergono indizi di evasione o frode, l’ufficio può emanare un provvedimento motivato di diniego, che impedisce l’inclusione nel VIES. In assenza di diniego, l’inclusione opera automaticamente il 31° giorno successivo. Dopo l’inserimento, entro sei mesi, devono essere svolti ulteriori approfondimenti; se risultano profili di rischio, può essere disposta la revoca con provvedimento motivato.
Per i soggetti già titolari di partita IVA, l’istruttoria deve tenere conto della storia del contribuente, inclusi precedenti dinieghi, revoche e violazioni IVA. La posizione dei soggetti inclusi nel VIES deve essere monitorata nel tempo anche nell’ambito della normale attività di controllo.
La competenza al diniego e alla revoca appartiene alla struttura competente per i controlli IVA. Per i soggetti di maggiori dimensioni, la competenza spetta alla Direzione Regionale individuata dai provvedimenti richiamati; per i non residenti, al Centro Operativo di Pescara, salvo il caso dei soggetti con volume d’affari pari o superiore a 100 milioni di euro.
Effetti del diniego, della revoca e regime fiscale delle operazioni
La circolare interpreta la disciplina nel senso che l’assenza dal VIES comporta la sospensione della soggettività attiva e passiva per le operazioni intracomunitarie. Fino all’inclusione, e anche in caso di diniego o revoca, il soggetto non è considerato come soggetto passivo IVA italiano ai fini degli scambi intracomunitari.
Di conseguenza, le eventuali operazioni effettuate prima dell’inclusione o dopo il diniego/revoca non rientrano nel regime intracomunitario, ma in quello ordinario. Se il contribuente avesse applicato indebitamente il regime intracomunitario, possono derivarne riflessi sanzionatori ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 471/1997. La circolare precisa tuttavia che tale trattamento sanzionatorio non si applica alle violazioni commesse prima della sua emanazione, in ossequio ai principi di affidamento e buona fede.
In caso di revoca, la sospensione opera dalla data di emissione del provvedimento, che coincide con la cancellazione dal VIES. I provvedimenti di diniego e revoca devono essere notificati tempestivamente, e sono impugnabili davanti alle Commissioni tributarie territorialmente competenti entro 60 giorni dalla notifica. Rimane possibile anche il ricorso all’autotutela presso l’ufficio che ha emesso l’atto.
Operazioni straordinarie d’azienda
Per fusioni, scissioni, conferimenti e altre trasformazioni sostanziali che estinguono il soggetto d’imposta, la manifestazione di volontà deve essere resa dal soggetto risultante dalla trasformazione. La circolare riconosce che, in tali casi, può essere utile garantire la continuità operativa rispetto a un soggetto già incluso nel VIES.
Tuttavia, non è possibile trasferire automaticamente l’inclusione nel VIES al nuovo soggetto, perché resta necessaria la verifica preventiva della nuova posizione soggettiva. Per questo motivo, su istanza di parte, la struttura competente può anticipare i controlli e, se del caso, rilasciare una certificazione provvisoria che attesti la considerazione della posizione come già presente nell’archivio, pur in attesa dell’inserimento automatico che avverrà dopo 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell’istanza.
Contenuto dei provvedimenti e garanzie procedimentali
I provvedimenti di diniego o revoca devono contenere gli elementi essenziali: ufficio emittente, riferimenti normativi, motivazione, dispositivo, luogo e data, sottoscrizione del responsabile o del delegato, organo competente per l’impugnazione e responsabile del procedimento.
La motivazione deve essere chiara e completa, in modo da consentire al contribuente di comprendere le ragioni dell’atto e di tutelarsi in giudizio. La circolare raccomanda inoltre, in un’ottica di collaborazione e trasparenza, di garantire il contraddittorio prima della revoca e, se i tempi lo consentono, anche prima del diniego. Le istanze di autotutela devono essere trattate con la massima urgenza.
Rivisitazione automatica del VIES e gestione delle posizioni pregresse
La circolare disciplina anche la rivisitazione automatica del VIES effettuata in relazione ai soggetti già presenti nell’archivio alla data di pubblicazione dei provvedimenti direttoriali del 29 dicembre 2010, nonché ai soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività tra il 31 maggio 2010 e il 28 febbraio 2011.
Per i soggetti già presenti, l’inclusione automatica è stata esclusa in presenza di determinate condizioni, tra cui:
- mancata presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie in uno degli ultimi due anni (2009 e 2010);
- mancato assolvimento degli obblighi dichiarativi IVA per il 2009;
- mancanza di operazioni intracomunitarie in entrambi gli anni 2009 e 2010, anche se era stato presentato un elenco nel gennaio 2009 riferito al 2008.
Per i soggetti che hanno avviato l’attività tra il 31 maggio 2010 e il 28 febbraio 2011, l’inserimento automatico è previsto se nella dichiarazione è stata manifestata la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie o se le operazioni sono state effettuate nel secondo semestre 2010 con corretta presentazione degli elenchi riepilogativi.
La rivisitazione automatica è stata completata il 24 febbraio 2011. Per le istanze presentate entro tale data, la circolare distingue tra quelle ricevute prima e dopo il 26 gennaio 2011, con conseguenze diverse sulla decorrenza dell’inclusione.
Per i soggetti inclusi automaticamente, gli uffici devono svolgere una prima valutazione dei dati entro il 31 luglio 2011; considerata la numerosità delle posizioni, il termine può essere prorogato al 31 dicembre 2011.
Criticità emerse e reinserimento di posizioni escluse
Dopo la rivisitazione automatica sono emerse segnalazioni di posizioni non incluse per effetto di apparenti inadempimenti, in realtà riconducibili a esoneri previsti da regimi speciali, come per i contribuenti minimi esonerati dalla dichiarazione annuale IVA.
Per tali casi, la circolare prevede la possibilità di reinserimento nell’archivio, con retrodatazione al 29 dicembre 2010, previa verifica dei requisiti. Se necessario, l’ufficio può anche certificare la presenza nel VIES prima di tale data. Tuttavia, per ragioni di stabilità del sistema, dopo il 30 settembre 2011 non è più possibile prendere in considerazione nuovi reinserimenti o rilasciare tali certificazioni.
Rapporti con le amministrazioni fiscali estere e vigilanza interna
La circolare ricorda che l’Agenzia delle entrate ha informato le amministrazioni fiscali degli altri Stati membri sulle nuove modalità di inclusione nel VIES. Eventuali problematiche connesse ai controlli operati dalle amministrazioni comunitarie possono essere gestite tramite gli uffici dell’Agenzia.
Infine, le Direzioni Regionali e le Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano sono chiamate a vigilare sulla corretta attuazione delle istruzioni impartite, segnalando eventuali criticità operative di interesse generale.
Punti principali
Finalità e quadro normativo
La circolare spiega che l’art. 27 del DL 78/2010 ha introdotto misure di monitoraggio più stringenti per i contribuenti che effettuano operazioni intracomunitarie, modificando l’art. 35 del DPR 633/1972. Le novità riguardano: l’obbligo di indicare nella dichiarazione di inizio attività l’intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie; la possibilità per l’Agenzia delle entrate di negare o revocare l’autorizzazione; la disciplina di inclusione nell’Archivio VIES, banca dati dei soggetti autorizzati agli scambi intracomunitari.
Soggetti interessati all’inclusione nel VIES
Devono manifestare la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie i soggetti che iniziano un’attività in Italia o vi istituiscono una stabile organizzazione, già al momento della dichiarazione di inizio attività, oppure successivamente se già titolari di partita IVA. La stessa regola si applica ai non residenti identificati direttamente ai fini IVA o tramite rappresentante fiscale, ai contribuenti minimi, agli enti non soggetti passivi che superano la soglia di 10.000 euro per gli acquisti intracomunitari o optano per l’imposizione in Italia, e ai produttori agricoli che optano per la tassazione in Italia o superano la predetta soglia.
Ambito oggettivo delle operazioni
L’inclusione nel VIES è necessaria non solo per le cessioni intracomunitarie di beni, ma anche per le prestazioni di servizi intracomunitarie soggette a IVA nel Paese di destinazione ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/1972. La circolare precisa inoltre che il VIES è rilevante anche per i soggetti che ricevono prestazioni di servizi intracomunitarie, poiché il prestatore comunitario deve verificare lo status del committente consultando la banca dati VIES.
Modalità di manifestazione della volontà
I soggetti che iniziano l’attività devono compilare l’apposito campo del modello AA7 o AA9; gli enti non commerciali devono selezionare la casella "C" del quadro A del modello AA7. I soggetti già titolari di partita IVA non inclusi nel VIES devono presentare un’istanza, anche via PEC o raccomandata, con indicazione dei volumi presunti di acquisti e cessioni intracomunitarie. I non residenti con modello ANR devono presentare l’istanza al Centro Operativo di Pescara. È possibile anche comunicare la volontà di retrocedere dall’opzione mediante apposita istanza.
Controlli, diniego e revoca
Entro 30 giorni dall’attribuzione della partita IVA o dalla ricezione dell’istanza, l’ufficio competente svolge un’analisi di rischio per verificare eventuali finalità evasive o fraudolente. Se emergono rischi, può essere emesso un provvedimento motivato di diniego; in mancanza, l’inclusione avviene automaticamente al 31° giorno. Dopo l’inserimento, entro sei mesi, l’ufficio effettua ulteriori approfondimenti e può revocare l’inclusione con provvedimento motivato. Per i soggetti con volume d’affari, ricavi o compensi almeno pari a 100 milioni di euro, le competenze sono attribuite alle strutture regionali indicate nei provvedimenti richiamati; per i non residenti, al Centro Operativo di Pescara, salvo il caso dei soggetti di maggiori dimensioni.
Effetti fiscali dell’assenza dal VIES e impugnazione
La circolare afferma che l’assenza dal VIES comporta la sospensione della soggettività attiva e passiva per le operazioni intracomunitarie. Le operazioni effettuate prima dell’inclusione, o dopo diniego/revoca, non rientrano nel regime intracomunitario e devono essere trattate secondo il regime ordinario, con possibili conseguenze sanzionatorie se il contribuente ha applicato erroneamente il regime intracomunitario. I provvedimenti di diniego e revoca sono impugnabili davanti alle Commissioni tributarie entro 60 giorni; è anche possibile presentare istanza di autotutela all’ufficio che ha emanato l’atto.
Operazioni straordinarie d’azienda
In caso di fusioni, scissioni, conferimenti o altre trasformazioni sostanziali che estinguono il soggetto d’imposta, la volontà di operare intracomunitariamente deve essere espressa dal nuovo soggetto risultante dalla trasformazione. La circolare consente, su istanza di parte, una valutazione anticipata della posizione ai fini dell’inserimento nel VIES e, se del caso, il rilascio di una certificazione provvisoria utilizzabile verso le controparti comunitarie fino all’inserimento automatico dopo 30 giorni.
Contenuto dei provvedimenti e contraddittorio
I provvedimenti di diniego o revoca devono contenere ufficio emittente, riferimenti normativi, motivazione, dispositivo, data, luogo, sottoscrizione, organo competente per l’impugnazione e responsabile del procedimento. La motivazione deve essere chiara ed esaustiva. Prima della revoca, e ove possibile anche prima del diniego, l’ufficio dovrebbe consentire il contraddittorio con il contribuente; le istanze di autotutela devono essere trattate con urgenza.
Rivisitazione automatica del VIES e casi particolari
La circolare disciplina la rivisitazione automatica del VIES completata il 24 febbraio 2011 per i soggetti già presenti o che avevano presentato dichiarazione di inizio attività tra il 31 maggio 2010 e il 28 febbraio 2011. Sono previsti criteri di inclusione/esclusione basati sulla presentazione degli elenchi riepilogativi e degli adempimenti IVA. Per alcune posizioni escluse per apparenti inadempimenti, ma in realtà esonerate dai regimi speciali, è stata prevista la possibilità di reinserimento con retrodatazione al 29 dicembre 2010; tale possibilità e la relativa certificazione non sono più gestibili oltre il 30 settembre 2011.
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