Circolare n. 36 del 28/07/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare interviene sul regime dell’imposta sostitutiva applicato agli emolumenti legati alla produttività aziendale, richiamando i chiarimenti già forniti con la circolare congiunta n. 19/E del 10 maggio 2011. Viene confermato che, per i sostituti d’imposta che nei mesi di gennaio e febbraio 2011 avevano detassato voci variabili della retribuzione in assenza di accordi o contratti collettivi di II livello, non si applicano sanzioni se provvedono a versare la differenza d’imposta dovuta con gli interessi. Il termine originario del 1° agosto 2011 è prorogato al 16 dicembre 2011, e la proroga vale anche per eventuali rapporti di lavoro cessati nel frattempo.
Detassazione produttività aziendale: differimento al 16 dicembre 2011 del termine per la regolarizzazione
Imposta sostitutiva sugli emolumenti relativi alla produttività aziendale: differimento del termine per la regolarizzazione
La circolare interviene sul termine entro il quale i sostituti d’imposta possono regolarizzare, senza applicazione di sanzioni, la non corretta detassazione degli emolumenti relativi alla produttività aziendale. Il documento si colloca nel solco dei chiarimenti già forniti con la circolare congiunta n. 19/E del 10 maggio 2011 e si limita a differire il termine originariamente previsto, confermando le condizioni già fissate per l’accesso al regime di favore sanzionatorio.
Contesto e chiarimenti già forniti
Con la circolare congiunta n. 19/E del 10 maggio 2011, Agenzia delle entrate e Ministero del lavoro e delle politiche sociali avevano riconosciuto l’esistenza di obiettive condizioni di incertezza sull’ambito di applicazione della detassazione degli emolumenti legati alla produttività aziendale. In tale quadro, era stato precisato che i sostituti d’imposta che, nei mesi di gennaio e febbraio 2011, avevano applicato la detassazione su voci variabili della retribuzione, pur in assenza di accordi o contratti collettivi di II livello, non sarebbero stati colpiti da sanzioni, purché il comportamento fosse coerente con quello adottato negli anni precedenti e in ossequio al principio di tutela del contribuente richiamato dall’art. 10, comma 3, della legge n. 212/2000.
Condizione per evitare le sanzioni
La circolare ribadisce che la disapplicazione delle sanzioni non opera automaticamente, ma è subordinata al versamento della differenza tra:
- l’importo dell’imposta sostitutiva già versato;
- l’importo effettivamente dovuto applicando le ritenute ordinarie sui redditi di lavoro dipendente;
- gli interessi dovuti sulla maggiore imposta.
In altri termini, la regolarizzazione richiede il riversamento della maggiore somma dovuta, così da riallineare il trattamento fiscale applicato agli emolumenti alla disciplina ordinaria.
Differimento del termine
Per le difficoltà manifestate dai sostituti d’imposta, e d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il termine per effettuare il versamento viene spostato dal 1° agosto 2011 al 16 dicembre 2011. Il differimento consente di adempiere entro una scadenza più ampia, mantenendo fermo il beneficio della non applicazione delle sanzioni per chi regolarizza correttamente.
Ambito temporale della proroga
La proroga si applica anche ai casi in cui, nel frattempo, i rapporti di lavoro siano cessati. Pertanto, la possibilità di regolarizzazione entro il 16 dicembre 2011 resta valida anche per le posizioni non più in essere alla data del versamento.
Sintesi operativa per i soggetti interessati
La circolare interessa i sostituti d’imposta che avevano applicato la detassazione nei primi mesi del 2011 in presenza di un quadro interpretativo incerto. Per evitare sanzioni, tali soggetti devono versare entro il nuovo termine la differenza d’imposta dovuta, comprensiva di interessi. La novità sostanziale introdotta dal documento è quindi esclusivamente la proroga del termine di regolarizzazione, senza modificare i presupposti sostanziali già delineati nella precedente circolare congiunta.
Punti principali
Oggetto della circolare
La circolare riguarda l’imposta sostitutiva sugli emolumenti relativi alla produttività aziendale e, in particolare, il differimento del termine per la regolarizzazione dei versamenti effettuati in modo non corretto.
Richiamo ai chiarimenti della circolare congiunta n. 19/E del 10 maggio 2011
Si richiama quanto chiarito con la circolare congiunta Agenzia delle entrate-Ministero del lavoro n. 19/E/2011: in presenza di obiettive condizioni di incertezza sull’ambito di applicazione della detassazione, i sostituti d’imposta che nei mesi di gennaio e febbraio avevano applicato la detassazione a voci variabili della retribuzione, seguendo la prassi degli anni precedenti ma in assenza di accordi o contratti collettivi di II livello, non sono assoggettati a sanzioni, in applicazione dell’art. 10, comma 3, della legge n. 212/2000.
Condizione per la disapplicazione delle sanzioni
La non applicazione delle sanzioni resta subordinata al versamento della differenza tra l’imposta sostitutiva già versata e quella effettivamente dovuta secondo le ritenute ordinarie sui redditi di lavoro dipendente, comprensiva degli interessi.
Differimento del termine per la regolarizzazione
Il termine per effettuare il versamento utile a regolarizzare la non corretta applicazione della detassazione è prorogato dal 1° agosto 2011 al 16 dicembre 2011.
Ambito della proroga
La proroga opera anche con riferimento a eventuali rapporti di lavoro nel frattempo cessati, consentendo comunque la regolarizzazione entro il nuovo termine.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Circolare · 27 lug 2011Circolare n. 35 del 27/07/2011
- Circolare · 29 lug 2011Circolare n. 37 del 29/07/2011
- Circolare · 1 ago 2011Circolare n. 39 del 1/08/2011
- Circolare · 1 ago 2011Circolare n. 38 del 1/08/2011
- Circolare · 4 ago 2011Circolare n. 40 del 4/08/2011
- Circolare · 20 lug 2011Circolare n. 34 del 20/07/2011
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →