Circolare n. 41 del 5/08/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce i primi chiarimenti sulle principali disposizioni fiscali introdotte dal decreto legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011. I temi trattati spaziano dalla nuova ritenuta sugli interessi infragruppo alla riduzione della ritenuta sui bonifici per ristrutturazioni ed efficienza energetica, dal riallineamento dei valori fiscali e civilistici per avviamento e attività immateriali alla soppressione della garanzia nei pagamenti rateali delle definizioni agevolate. Sono inoltre illustrati: la chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive, il potenziamento delle indagini finanziarie, le modifiche in materia di studi di settore e sanzioni, la razionalizzazione dei privilegi dei crediti tributari, le nuove regole sulle comunicazioni IVA per pagamenti con carte, la semplificazione per il noleggio senza conducente, gli obblighi sul codice fiscale negli atti giudiziari e il nuovo regime delle stock options e bonus nel settore finanziario.
Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98: novità fiscali e primi chiarimenti
Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98: novità fiscali e primi chiarimenti
La circolare fornisce i primi chiarimenti applicativi sulle principali misure fiscali introdotte dal decreto legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011. I chiarimenti riguardano sia profili impositivi sia aspetti procedurali e sanzionatori, con indicazioni su decorrenze, regimi transitori e adempimenti.
Interessi infragruppo e ritenuta agevolata
La prima parte della circolare illustra la nuova disciplina degli interessi infragruppo. Il decreto introduce nell’articolo 26-quater del DPR n. 600 del 1973 il comma 8-bis, che prevede una ritenuta alla fonte del 5% sugli interessi corrisposti da società italiane a società estere consociate in particolari casi.
La misura si colloca nel quadro della Direttiva 2003/49/CE, volta a eliminare la doppia imposizione sui pagamenti di interessi e canoni tra società consociate di Stati membri diversi. La circolare ricostruisce quindi il regime di esenzione ordinario già previsto dalla direttiva e dalla normativa di attuazione, richiamando i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per considerare le società come consociate, il possesso dei diritti di voto in misura non inferiore al 25%, la durata minima di possesso di un anno e il requisito del beneficiario effettivo.
La circolare chiarisce che la nuova ritenuta del 5% opera in ipotesi particolari, quando gli interessi sono destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dal percettore, i titoli sono negoziati in mercati regolamentati di Stati UE o SEE inclusi nella white list e i prestiti sono garantiti dal soggetto che corrisponde gli interessi, dalla capogruppo o da altra società controllata del gruppo. Viene anche precisato che l’atto di garanzia sconta l’imposta di registro dello 0,25%, con assoggettamento a registrazione in termine fisso e con presunzione assoluta di territorialità.
Decorrenza e disciplina transitoria della ritenuta sugli interessi
La circolare indica che la nuova disciplina si applica agli interessi corrisposti dal 6 luglio 2011. Per i prestiti in corso a quella data è possibile applicare la nuova ritenuta anche agli interessi pagati prima dell’entrata in vigore, purché il sostituto versi ritenuta e interessi legali entro il 30 novembre 2011. In tale ipotesi la ritenuta è del 6% ed è sostitutiva anche dell’imposta di registro sull’atto di garanzia.
La disciplina è applicabile anche agli interessi oggetto di attività di accertamento già avviata e non ancora definitiva.
Bonifici per ristrutturazioni ed efficienza energetica
Un ulteriore intervento riguarda la ritenuta operata da banche e Poste Italiane sui bonifici disposti per fruire di detrazioni fiscali o oneri deducibili, in particolare per ristrutturazioni edilizie e interventi di risparmio energetico. La ritenuta d’acconto è ridotta dal 10% al 4% a partire dal 6 luglio 2011.
La circolare precisa che restano fermi il provvedimento direttoriale del 30 giugno 2010 e la precedente circolare n. 40/E del 2010 per gli altri aspetti applicativi. Se, nelle more dell’adeguamento dei sistemi, è stata operata la ritenuta del 10%, l’intermediario può rimborsare al beneficiario la differenza del 6%.
Riallineamento dei valori fiscali e civilistici
La circolare analizza l’estensione del regime di affrancamento previsto dall’articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, ora applicabile anche a ulteriori ipotesi di riallineamento dei valori fiscali e civilistici relativi ad avviamento, marchi e altre attività immateriali.
L’opzione è ammessa sia per imprese IAS adopter sia per imprese che non applicano i principi contabili internazionali. In particolare, sono affrancabili i maggiori valori iscritti sulle partecipazioni di controllo nel bilancio dell’avente causa di fusioni, scissioni e conferimenti di azienda, purché tali maggiori valori risultino autonomamente iscritti nel bilancio consolidato come avviamento, marchi d’impresa o altre attività immateriali. La circolare spiega inoltre che il valore fiscale della partecipazione di controllo resta invariato.
La disciplina è stata ulteriormente estesa ai maggiori valori emersi a seguito di operazioni quali acquisto di azienda comprensiva della partecipazione di controllo o acquisto diretto della partecipazione stessa, sempre nei limiti dei valori riconoscibili nel bilancio consolidato. Per i valori relativi a operazioni effettuate nei periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 1° gennaio 2011, l’imposta sostitutiva va versata in unica soluzione entro il 30 novembre 2011. Gli effetti fiscali decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.
Rateazione delle somme dovute e soppressione della garanzia
La circolare dedica ampio spazio alle modifiche che incidono sull’accertamento con adesione, sull’acquiescenza e sulla conciliazione giudiziale. Il decreto sopprime l’obbligo di prestare garanzia, anche tramite polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, per il pagamento rateale delle somme dovute quando le rate successive alla prima superano 50.000 euro.
In caso di mancato pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine della rata successiva, l’ufficio iscrive a ruolo le somme residue e applica la sanzione in misura doppia, cioè pari al 60% del tributo residuo. La definizione si perfeziona con il versamento dell’intero dovuto o della prima rata; il tardivo pagamento delle rate successive costituisce violazione sanzionabile. La circolare richiama anche la possibilità, già prevista in precedenti chiarimenti, di mantenere il beneficio della dilazione in presenza di ravvedimento.
Le nuove regole si applicano agli atti di adesione, alle acquiescenze e alle conciliazioni giudiziali non ancora perfezionati al 6 luglio 2011. Per gli atti già perfezionati restano ferme le regole precedenti, compresa l’eventuale garanzia già prestata. Viene inoltre evidenziato che non è più applicabile l’istituto dell’ipoteca volontaria di primo grado previsto dalla precedente normativa e che le nuove regole si coordinano con la disciplina della concentrazione della riscossione nell’accertamento.
Chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive
Le disposizioni sulla revoca delle partite IVA inattive mirano a contrastare evasione e frode e a ridurre il numero delle posizioni formalmente aperte ma non operative. La circolare segnala che la revoca interviene se per tre annualità consecutive il titolare non esercita attività d’impresa o di lavoro autonomo oppure, se obbligato, non presenta la dichiarazione annuale IVA.
Il provvedimento di revoca è impugnabile davanti alle Commissioni tributarie. È inoltre prevista una sanatoria per chi non abbia presentato tempestivamente la dichiarazione di cessazione dell’attività: entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto può essere presentata la dichiarazione tardiva, versando una sanzione ridotta a 129 euro.
Indagini finanziarie e potenziamento degli strumenti di controllo
La circolare descrive l’ampliamento della platea dei soggetti sottoponibili a indagini finanziarie, che ora comprende anche le imprese di assicurazione. L’Amministrazione finanziaria può acquisire, con procedura autorizzata e tramite modalità telematiche, dati e notizie di natura finanziaria, incluse informazioni su polizze vita, index-linked, unit-linked e forme pensionistiche complementari individuali.
Viene inoltre esteso l’oggetto delle acquisizioni alle garanzie prestate dagli intermediari finanziari nell’interesse dei clienti e alla possibilità di identificare i soggetti che, sulla base della documentazione raccolta in un controllo, risultino aver effettuato operazioni finanziarie o essere titolari di rapporti finanziari rilevanti. La circolare evidenzia infine il coordinamento tra le norme che disciplinano l’accesso presso gli intermediari e i poteri autorizzatori attribuiti ai competenti dirigenti dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza.
Studi di settore: pubblicazione, sanzioni e accertamento
In materia di studi di settore, la circolare chiarisce che per quelli in evoluzione, a decorrere dal 2012, il termine di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è differito a regime al 31 dicembre del periodo d’imposta di entrata in vigore. È inoltre possibile apportare modifiche entro il 31 marzo successivo, per tenere conto di andamenti economici e mercati, con particolare riguardo a settori o aree territoriali specifiche.
Sul piano sanzionatorio, la mancata presentazione del modello dati comporta l’applicazione della sanzione nel massimo edittale di 2.065 euro, se il contribuente non provvede con dichiarazione integrativa, anche dopo specifico invito dell’Agenzia. La circolare precisa che la misura si applica alle violazioni commesse dal 6 luglio 2011.
È poi prevista la possibilità di procedere ad accertamento induttivo in caso di omessa o infedele indicazione dei dati rilevanti o di indicazione di cause di esclusione o inapplicabilità non sussistenti, ma solo nei casi in cui ricorrano le condizioni per l’irrogazione delle sanzioni più gravi previste in materia di studi di settore. La circolare richiama anche l’impatto della disciplina sulle sanzioni minime e massime in sede di rettifica delle dichiarazioni reddituali, IVA e IRAP, con aumento del 50% in specifiche ipotesi e con limite del 10% per il maggior reddito o maggiore imponibile accertato.
Razionalizzazione del procedimento sanzionatorio
La circolare spiega che il decreto interviene sul procedimento di irrogazione delle sanzioni per renderlo più lineare. Viene estesa la possibilità di definizione in misura ridotta anche ai casi in cui l’ufficio abbia accolto, totalmente o parzialmente, le deduzioni difensive del contribuente. Se invece le deduzioni non sono accolte, la definizione richiede il pagamento integrale.
Parallelamente, l’irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo diventa la regola generale e non più una facoltà dell’ufficio. La conseguenza è che l’intimazione ad adempiere contenuta negli avvisi di accertamento riguarderà sempre anche le sanzioni collegate e che i benefici della definizione in adesione o per mancata impugnazione si estenderanno alle sanzioni. La nuova disciplina si applica agli atti emessi dal 1° ottobre 2011.
Riduzione delle sanzioni per ritardi lievi nei versamenti
Il decreto estende a tutti i versamenti tributari la riduzione della sanzione per i ritardi non superiori a 15 giorni. La circolare sottolinea che la riduzione, pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo, si applica anche ai versamenti non assistiti da garanzia.
Viene fornito un esempio numerico: un versamento di 1.000 euro eseguito con due giorni di ritardo sconta una sanzione del 4%, pari a 40 euro. Se al ritardo si accompagna il ravvedimento operoso entro 30 giorni, la riduzione si cumula con quella prevista dal ravvedimento. La misura si applica anche alle violazioni precedenti, salvo che il provvedimento sanzionatorio sia divenuto definitivo.
Privilegi dei crediti tributari
La circolare illustra la razionalizzazione dei privilegi attribuiti ai crediti tributari. Il privilegio generale sui mobili viene esteso a tutti i crediti tributari; viene inoltre abrogato il previgente privilegio speciale sugli immobili per i redditi immobiliari.
Per i crediti per imposte dirette e relative sanzioni viene riconosciuta la collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, in caso di infruttuosa esecuzione mobiliare. La disciplina si applica anche ai crediti sorti prima dell’entrata in vigore del decreto. La circolare segnala infine una tutela specifica per i creditori già intervenuti nelle procedure concorsuali, che possono avvalersi dei mezzi di impugnazione previsti se ritengono pregiudicata la propria posizione.
Comunicazioni IVA per pagamenti con carte
Per le operazioni ai fini IVA escluse dall’obbligo di comunicazione telematica quando il pagamento è effettuato con carte di credito, debito o prepagate, la circolare precisa che i dati delle transazioni devono comunque essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate dagli operatori finanziari che hanno emesso le carte. Le modalità attuative saranno definite con provvedimento direttoriale.
Semplificazioni per il noleggio di veicoli senza conducente
Per le attività di locazione di veicoli senza conducente viene eliminato l’obbligo di ricevere o emettere ricevuta e scontrino fiscale, prevedendosi esclusivamente la fattura. La circolare ricostruisce il regime previgente e spiega che la nuova disciplina elimina un adempimento ritenuto gravoso e poco utile ai controlli.
Nel nuovo sistema, alla consegna del veicolo non viene emesso alcun documento fiscale, poiché la prestazione si considera effettuata al pagamento del corrispettivo. La fattura ordinaria viene emessa al momento del pagamento e deve indicare gli estremi del contratto di noleggio. Se possibile, la fattura va consegnata al cliente quando il veicolo è restituito presso un punto noleggio dell’impresa; in ogni caso restano rilevanti i documenti contrattuali e le scritture contabili per tracciare l’operazione.
Codice fiscale negli atti giudiziari
La circolare evidenzia l’introduzione dell’obbligo di indicare il codice fiscale negli atti introduttivi del giudizio e negli atti di prima difesa, insieme alle generalità complete delle parti e dei difensori, a pena di irricevibilità. L’obbligo si estende anche alle richieste di registrazione degli atti degli organi giurisdizionali, compresi i difensori.
Il coordinamento con la disciplina dell’imposta di registro comporta la soppressione di precedenti esclusioni. La finalità è quella di consentire una più agevole individuazione dei beneficiari economici dei provvedimenti giurisdizionali e dei soggetti coinvolti, con effetti di maggiore efficienza per i controlli fiscali.
Bonus e stock options nel settore finanziario
L’ultima parte della circolare riguarda la tassazione dei bonus e delle stock options nel settore finanziario. La disciplina previgente applicava un’addizionale del 10% ai compensi variabili che eccedevano il triplo della parte fissa della retribuzione dei dirigenti e dei collaboratori coordinati e continuativi del settore finanziario.
La nuova norma modifica la base imponibile: l’addizionale si applica sull’ammontare che eccede l’importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione. La circolare chiarisce che ciò amplia la quota di retribuzione variabile soggetta all’addizionale. La nuova disciplina si applica ai compensi corrisposti dal 17 luglio 2011, anche se maturati in precedenza; in caso di erogazioni rateali, rileva il cumulo delle somme già corrisposte per verificare il superamento della soglia.
Decorrenze e regimi transitori
La circolare è attenta alle decorrenze: alcune disposizioni operano dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del decreto; altre dal 17 luglio 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione; altre ancora dal 1° ottobre 2011. In più casi sono previsti regimi transitori, come per gli atti di definizione già perfezionati, per i versamenti rateali in corso, per le operazioni pregresse di affrancamento e per le sanzioni legate a violazioni commesse prima dell’entrata in vigore delle nuove regole.
Nel complesso, la circolare offre un quadro operativo delle misure fiscali urgenti introdotte dal decreto, con particolare attenzione agli adempimenti di sostituti d’imposta, intermediari finanziari, contribuenti in definizione agevolata e operatori economici interessati dalle nuove semplificazioni e dagli inasprimenti sanzionatori.
Punti principali
Interessi infragruppo e nuova ritenuta del 5%
Introduce una ritenuta a titolo d’imposta del 5% sugli interessi corrisposti da società italiane a società estere consociate in specifici casi in cui il percettore non dimostri adeguatamente il proprio status di beneficiario effettivo. La misura opera solo se gli interessi finanziano il pagamento di interessi e proventi su prestiti obbligazionari emessi dal percettore, i titoli sono negoziati in mercati regolamentati UE/SEE inclusi nella white list, e i prestiti sono garantiti dal soggetto pagante, dalla capogruppo o da altra società del gruppo. È prevista inoltre l’imposta di registro dello 0,25% sull’atto di garanzia.
Bonifici per detrazioni e oneri deducibili
La ritenuta d’acconto operata da banche e Poste Italiane sui bonifici relativi a spese agevolate viene ridotta dal 10% al 4% a decorrere dal 6 luglio 2011. Restano validi i chiarimenti già forniti in precedenza; in caso di applicazione temporanea della ritenuta al 10%, l’intermediario può rimborsare al beneficiario la differenza del 6%.
Riallineamento valori fiscali e civilistici di avviamento e immateriali
Vengono ampliate le ipotesi di affrancamento mediante imposta sostitutiva per riallineare i valori fiscali e civilistici relativi ad avviamento e altre attività immateriali. L’opzione è estesa sia ai soggetti IAS adopter sia ai non IAS, anche in relazione a maggiori valori iscritti su partecipazioni di controllo emersi da fusioni, scissioni, conferimenti, acquisto di azienda o di partecipazioni, purché i valori siano autonomamente iscritti nel bilancio consolidato. Per operazioni pregresse l’imposta sostitutiva va versata in unica soluzione entro il 30 novembre 2011; gli effetti fiscali decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.
Rateazione di adesione, acquiescenza e conciliazione senza garanzia
Per accertamento con adesione, acquiescenza e conciliazione giudiziale viene soppresso l’obbligo di prestare garanzia per importi rateali superiori a 50.000 euro. Se una rata diversa dalla prima non viene pagata entro il termine della rata successiva, l’ufficio iscrive a ruolo le somme residue e una sanzione pari al 60% del tributo residuo. Le nuove regole si applicano agli atti non ancora perfezionati alla data del 6 luglio 2011; per gli atti già perfezionati resta ferma la disciplina precedente.
Partite IVA inattive e sanatoria
È prevista la revoca d’ufficio della partita IVA se per tre annualità consecutive il titolare non esercita l’attività o, se obbligato, non presenta la dichiarazione annuale IVA. Il provvedimento è impugnabile davanti alle Commissioni tributarie. I contribuenti che non abbiano comunicato tempestivamente la cessazione dell’attività possono regolarizzare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, presentando la dichiarazione e versando una sanzione ridotta a 129 euro.
Indagini finanziarie rafforzate
Si amplia la platea dei soggetti sottoponibili a indagini finanziarie, includendo anche imprese di assicurazione. L’Amministrazione può acquisire, con procedura autorizzata e in via telematica, dati e notizie su rapporti e operazioni finanziarie, comprese informazioni su polizze vita e forme pensionistiche complementari, nonché sulle garanzie prestate dagli intermediari e sui soggetti che risultino operare tramite rapporti finanziari individuati nel corso dei controlli.
Studi di settore e regime sanzionatorio
Sono rinviati a regime al 31 dicembre i termini di pubblicazione degli studi di settore in evoluzione a partire dal 2012 e può essere prevista la modifica entro il 31 marzo successivo. La mancata presentazione del modello dati comporta sanzione massima di 2.065 euro, mentre l’omettere o indicare infedelmente i dati o invocare cause di esclusione/inapplicabilità non sussistenti può consentire l’accertamento induttivo, nei limiti e alle condizioni indicate. Sono inoltre aumentate le sanzioni per le rettifiche basate sugli studi di settore, con applicazione alle violazioni commesse dal 6 luglio 2011.
Razionalizzazione delle sanzioni e irrogazione contestuale
Viene estesa la definizione ridotta delle sanzioni anche ai casi in cui l’ufficio abbia accolto, in tutto o in parte, le deduzioni del contribuente. Inoltre l’irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo diventa regola ordinaria contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica, con effetti anche sull’intimazione ad adempiere e sui benefici della definizione per adesione o acquiescenza. La nuova disciplina si applica agli atti emessi dal 1° ottobre 2011.
Riduzione sanzioni per ritardi lievi
La diminuzione della sanzione per ritardi non superiori a 15 giorni si estende a tutti i versamenti tributari, non solo a quelli assistiti da garanzia. La riduzione è pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo e si somma, quando ne ricorrono i presupposti, agli effetti del ravvedimento operoso.
Privilegi dei crediti tributari
Viene ampliato e razionalizzato il sistema dei privilegi: tutti i crediti tributari godono del privilegio generale sui mobili; viene abrogato il vecchio privilegio speciale sugli immobili per i redditi immobiliari; i crediti per imposte dirette e relative sanzioni ottengono collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili in caso di infruttuosa esecuzione mobiliare. Le nuove regole operano anche per i crediti sorti prima dell’entrata in vigore, con tutela delle posizioni dei creditori già intervenuti nelle procedure concorsuali.
Comunicazioni IVA per pagamenti con carte
Per le operazioni escluse dalla comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA quando il pagamento avviene con carte di credito, debito o prepagate, i relativi dati devono comunque essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate dagli operatori finanziari emittenti delle carte. Le modalità attuative saranno definite con provvedimento direttoriale.
Noleggio senza conducente
Per le attività di locazione di veicoli senza conducente viene eliminato l’obbligo di ricevuta e scontrino fiscale: resta solo la fattura ai sensi dell’articolo 21 del DPR 633/1972. La fattura deve indicare gli estremi del contratto di noleggio e deve essere consegnata al cliente al momento del pagamento; la documentazione del noleggio resta comunque tracciata tramite contratto e scritture contabili.
Codice fiscale negli atti giudiziari
Gli atti introduttivi del giudizio e quelli di prima difesa devono indicare, a pena di irricevibilità, generalità complete e codice fiscale delle parti e dei difensori. Si estende inoltre l’obbligo di indicazione del codice fiscale nelle richieste di registrazione degli atti degli organi giurisdizionali e si coordinano le norme sull’imposta di registro.
Bonus e stock options nel settore finanziario
Per dirigenti del settore finanziario e collaboratori coordinati e continuativi, l’addizionale del 10% sui compensi variabili viene applicata sulla quota che eccede la parte fissa della retribuzione, e non più solo sulla parte eccedente il triplo della retribuzione fissa. La nuova regola si applica ai compensi corrisposti dal 17 luglio 2011, anche se maturati prima; in caso di erogazioni rateali si considera il cumulo delle somme già corrisposte.
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