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Circolare

Circolare n. 40 del 4/08/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce la nuova disciplina dell’imposta di bollo applicabile alle comunicazioni periodiche relative ai depositi di titoli inviate dagli intermediari finanziari, introdotta dal DL n. 98/2011 e poi modificata in sede di conversione. Vengono distinti gli importi dovuti in base al valore complessivo dei titoli detenuti presso ciascun intermediario e alla periodicità della comunicazione, con una disciplina transitoria per le comunicazioni emesse tra il 6 e il 16 luglio 2011 e un ulteriore aumento dal 2013 per gli scaglioni superiori a 50.000 euro. La circolare precisa inoltre quali comunicazioni sono soggette al tributo, come si determina il valore dei titoli, come si gestiscono più depositi o depositi cointestati, l’applicazione delle note 3-bis e 3-ter, l’irrilevanza dell’addizionale del 50% per le persone fisiche e le modalità di riliquidazione dell’imposta virtuale da parte degli intermediari.

Imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli: chiarimenti su misure, soggetti, decorrenza e riliquidazione

Imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli

La circolare fornisce chiarimenti sulla disciplina introdotta dall’articolo 23, comma 7, del DL 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge n. 111/2011, che ha previsto un regime autonomo di imposta di bollo per le comunicazioni periodiche relative ai depositi di titoli inviate dagli intermediari finanziari. Il documento distingue la nuova disciplina da quella degli estratti di conto corrente e precisa criteri di applicazione, importi, decorrenza, esclusioni e modalità di riliquidazione dell’imposta assolta in modo virtuale.

Modifiche all’articolo 13 della Tariffa

La modifica normativa ha espunto dal comma 2-bis dell’articolo 13 della Tariffa il riferimento alle comunicazioni relative ai depositi di titoli, collocandole nel nuovo comma 2-ter. Rimane quindi invariata la disciplina degli estratti di conto corrente.

Il nuovo comma 2-ter prevede che le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 119 del TUB siano assoggettate a imposta di bollo in misura graduata in base al valore complessivo nominale o di rimborso dei titoli detenuti presso ciascun intermediario.

Misura dell’imposta dal 2011

Per il periodo successivo alla conversione del decreto-legge, gli importi sono differenziati per scaglioni di valore e periodicità della comunicazione:

  • valore inferiore a 50.000 euro: € 34,20 annuale, € 17,10 semestrale, € 8,55 trimestrale, € 2,85 mensile;
  • valore pari o superiore a 50.000 euro e inferiore a 150.000 euro: € 70,00 annuale, € 35,00 semestrale, € 17,50 trimestrale, € 5,83 mensile;
  • valore pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 500.000 euro: € 240,00 annuale, € 120,00 semestrale, € 60,00 trimestrale, € 20,00 mensile;
  • valore pari o superiore a 500.000 euro: € 680,00 annuale, € 340,00 semestrale, € 170,00 trimestrale, € 56,67 mensile.

La circolare precisa che tali importi si applicano dal 17 luglio 2011, giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione. Per il periodo dal 6 al 16 luglio 2011 si applicano invece gli importi originari del decreto-legge:

  • € 120 annuali,
  • € 60 semestrali,
  • € 30 trimestrali,
  • € 10 mensili, indipendentemente dall’ammontare del deposito.

Misura dell’imposta dal 2013

Dal 2013 aumentano gli importi per i depositi di valore pari o superiore a 50.000 euro, mentre resta ferma la misura per lo scaglione inferiore. I nuovi importi risultano così fissati:

  • da 50.000 a meno di 150.000 euro: € 230,00 annuale, € 115,00 semestrale, € 57,50 trimestrale, € 19,17 mensile;
  • da 150.000 a meno di 500.000 euro: € 780,00 annuale, € 390,00 semestrale, € 195,00 trimestrale, € 65,00 mensile;
  • da 500.000 euro in su: € 1.100,00 annuale, € 550,00 semestrale, € 275,00 trimestrale, € 91,67 mensile.

Comunicazioni soggette e comunicazioni escluse

L’imposta si applica alle comunicazioni periodiche che banche, Poste Italiane e altri intermediari finanziari inviano alla clientela per rapporti di custodia e amministrazione di titoli, anche dematerializzati. Si tratta delle informative periodiche, dovute almeno una volta l’anno, relative al rapporto in essere.

La circolare chiarisce che:

  • se un medesimo soggetto ha più rapporti di deposito presso l’intermediario, l’imposta è dovuta per ciascun rapporto;
  • se il deposito è cointestato e la comunicazione è unica, l’imposta è dovuta una sola volta;
  • non sono soggette all’imposta le comunicazioni inviate a soggetti diversi dai clienti, secondo la nozione di cliente rinviata al Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009;
  • non è dovuta l’imposta per i depositi di titoli dematerializzati con valore complessivo non superiore a 1.000 euro.

Determinazione del valore dei titoli

Il valore del deposito va determinato in base al valore nominale o di rimborso. Se tali valori coesistono e divergono, prevale il valore nominale. Se il titolo non presenta né valore di emissione né valore di rimborso, occorre utilizzare il valore di acquisto.

Ai fini dell’individuazione dello scaglione, conta il valore del deposito alla data di chiusura del periodo rendicontato, anche se nel corso del periodo il valore degli investimenti aumenta o diminuisce. La circolare fornisce un esempio in cui, su base trimestrale, un deposito passa da 40.000 a 60.000 euro e la misura dell’imposta cambia di conseguenza.

Pluralità di depositi presso il medesimo intermediario

Quando il cliente detiene più depositi presso lo stesso intermediario, l’imposta resta riferita a ciascun deposito, ma per stabilire lo scaglione occorre considerare il valore complessivo dei depositi intestati al medesimo soggetto. Se il complesso dei depositi supera una soglia, l’intermediario deve applicare lo scaglione superiore al deposito che, cumulato con gli altri, raggiunge o supera il limite.

Il criterio di cumulo si applica anche se i depositi hanno periodicità diverse. Per i depositi cointestati, il calcolo va svolto con riferimento ai depositi cointestati ai medesimi soggetti.

Note 3-bis e 3-ter dell’articolo 13

La circolare afferma che le note 3-bis e 3-ter si applicano anche alle comunicazioni relative ai depositi di titoli, oltre che agli estratti conto di cui al comma 2-bis.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la nota 3-bis comporta una maggiorazione dell’imposta pari a:

  • € 26,40 annuale,
  • € 13,20 semestrale,
  • € 6,60 trimestrale,
  • € 2,20 mensile.

Tale maggiorazione non si applica alle comunicazioni inviate alle società fiduciarie quando il fiduciante è una persona fisica.

Resta inoltre ferma, ai sensi della nota 3-ter, l’esclusione dall’imposta per le comunicazioni relative a depositi di titoli dematerializzati il cui valore complessivo presso ciascuna banca non superi 1.000 euro.

Addizionale del 50% prevista dal DL n. 691/1994

La circolare interpreta l’addizionale del 50% prevista dall’articolo 11, comma 5, del DL n. 691/1994 come applicabile solo all’imposta di cui al comma 2-bis e alla relativa nota 3-bis. Ne consegue che tale addizionale non si applica alle comunicazioni relative ai depositi di titoli disciplinate dal comma 2-ter quando sono intestate a persone fisiche.

L’addizionale continua invece ad applicarsi alla maggiorazione della nota 3-bis per i clienti diversi dalle persone fisiche. In tal caso gli importi complessivi diventano, ad esempio, € 73,80 annuali, € 36,90 semestrali, € 18,45 trimestrali e € 6,15 mensili per depositi inferiori a 50.000 euro intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche.

Decorrenza delle nuove regole

Per gli atti soggetti a imposta sin dall’origine, la disciplina applicabile dipende dalla data di invio della comunicazione, non dal periodo cui essa si riferisce. Pertanto:

  • per le comunicazioni inviate fino al 5 luglio 2011 si applica la disciplina previgente del comma 2-bis;
  • per le comunicazioni inviate tra il 6 e il 16 luglio 2011 si applica il comma 2-ter con gli importi del decreto-legge;
  • per le comunicazioni inviate dal 17 luglio 2011 si applica il comma 2-ter come modificato dalla legge di conversione.

Riliquidazione dell’imposta assolta in modo virtuale

Richiamando l’articolo 15 del DPR n. 642/1972, la circolare afferma che, poiché gli uffici delle entrate non dispongono dei dati necessari sulla consistenza dei depositi, la riliquidazione dell’imposta deve essere effettuata dagli intermediari finanziari.

Gli intermediari già autorizzati al pagamento in modo virtuale devono presentare agli uffici competenti, entro il 31 ottobre 2011, una comunicazione con:

  • gli estremi dell’autorizzazione;
  • il numero delle comunicazioni relative ai depositi titoli, divise per scaglioni di valore, che si presume saranno inviate dal 6 luglio al 31 dicembre 2011;
  • la liquidazione provvisoria delle maggiori somme dovute per il periodo 6 luglio-31 dicembre 2011;
  • la ripartizione dell’imposta nelle rate di ottobre e dicembre 2011.

Gli intermediari non ancora autorizzati devono presentare domanda di autorizzazione con apposita dichiarazione contenente il numero presuntivo delle comunicazioni fino al 31 dicembre 2011, l’importo dovuto per il residuo periodo dell’anno e la relativa ripartizione bimestrale. Nella dichiarazione definitiva da presentare entro gennaio 2012 dovrà essere indicata la voce delle comunicazioni relative ai depositi di titoli suddivisa per scaglioni di valore.

Punti principali

Nuova disciplina dell’imposta di bollo sui depositi titoli

L’articolo 23, comma 7, del DL n. 98/2011 ha introdotto un regime specifico per le comunicazioni relative ai depositi di titoli, separandole dagli estratti di conto corrente disciplinati dal comma 2-bis dell’articolo 13 della Tariffa del DPR n. 642/1972. La nuova disciplina è contenuta nel comma 2-ter e si applica in funzione del valore complessivo nominale o di rimborso dei titoli detenuti presso ciascun intermediario finanziario.

Misura dell’imposta dal 2011 e disciplina transitoria

Dal 17 luglio 2011 si applicano gli importi definiti in sede di conversione del decreto-legge. Per il periodo 6-16 luglio 2011, invece, valgono gli importi originari del decreto-legge. La circolare distingue gli scaglioni di valore dei titoli e la periodicità della comunicazione (annuale, semestrale, trimestrale, mensile), precisando che l’importo si applica per ogni esemplare della comunicazione.

Aumenti dal 2013 per i depositi di valore pari o superiore a 50.000 euro

A partire dal 2013 aumentano gli importi dovuti per le comunicazioni relative a depositi di titoli con valore complessivo almeno pari a 50.000 euro. Restano invece invariati gli importi per lo scaglione inferiore a 50.000 euro. La circolare riporta i nuovi importi per ciascuna fascia di valore e per ciascuna periodicità.

Comunicazioni soggette al tributo e casi di esclusione

Sono soggette all’imposta le comunicazioni periodiche inviate da banche, Poste Italiane e altri intermediari finanziari alla clientela per rapporti di custodia e amministrazione di titoli, anche dematerializzati. L’imposta si applica per ciascun rapporto; in caso di depositi cointestati con una sola comunicazione, il tributo è dovuto una sola volta. Restano escluse le comunicazioni a soggetti che non siano clienti e quelle relative a depositi dematerializzati di valore complessivo non superiore a 1.000 euro.

Determinazione del valore dei titoli

Il valore dei titoli deve essere determinato sulla base del valore nominale o di rimborso; se entrambi esistono e differiscono, si assume il valore nominale. Se non esistono né valore di emissione né di rimborso, si considera il valore di acquisto. Ai fini dello scaglione applicabile rileva il valore del deposito alla data di chiusura del periodo rendicontato.

Pluralità di depositi presso lo stesso intermediario

Se un cliente intrattiene più depositi presso lo stesso intermediario, l’imposta si applica per ciascun deposito, ma la determinazione dello scaglione deve considerare il complessivo valore dei depositi intestati al medesimo soggetto. Per depositi cointestati, il valore complessivo va calcolato con riferimento ai depositi cointestati ai medesimi soggetti. La circolare chiarisce che i depositi vanno cumulati anche se hanno periodicità di rendicontazione diverse.

Applicazione delle note 3-bis e 3-ter

Le note 3-bis e 3-ter si applicano anche alle comunicazioni relative ai depositi di titoli. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la nota 3-bis prevede una maggiorazione dell’imposta, con importi differenziati secondo la periodicità della comunicazione. La nota 3-ter conferma l’esclusione dall’imposta per le comunicazioni relative a depositi di titoli dematerializzati con valore complessivo non superiore a 1.000 euro presso ciascuna banca.

Addizionale del 50% e sua applicazione

La circolare interpreta l’addizionale del 50% prevista dall’articolo 11 del DL n. 691/1994 come non più applicabile alle comunicazioni relative ai depositi di titoli intestati a persone fisiche, perché la disposizione richiama il solo comma 2-bis dell’articolo 13. L’addizionale continua invece ad applicarsi alle maggiorazioni della nota 3-bis per i clienti diversi dalle persone fisiche.

Decorrenza delle nuove disposizioni

Per stabilire la disciplina applicabile conta la data di invio della comunicazione, non il periodo di riferimento del documento. Le comunicazioni inviate fino al 5 luglio 2011 seguono la vecchia disciplina; quelle inviate dal 6 al 16 luglio 2011 seguono il comma 2-ter con gli importi del decreto-legge; quelle inviate dal 17 luglio 2011 seguono il comma 2-ter come modificato dalla legge di conversione.

Riliquidazione dell’imposta assolta in modo virtuale

Poiché gli uffici non dispongono dei dati sulla consistenza dei depositi, la riliquidazione dell’imposta virtuale deve essere effettuata dagli intermediari finanziari. Gli intermediari già autorizzati al pagamento in modo virtuale dovevano presentare entro il 31 ottobre 2011 una comunicazione con gli estremi dell’autorizzazione, il numero presunto delle comunicazioni per scaglioni di valore e la liquidazione provvisoria delle maggiori somme dovute. Gli intermediari non autorizzati devono richiedere l’autorizzazione presentando apposita domanda con una dichiarazione analoga.

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