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Sentenza

Sentenza n. 4380/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del decreto di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, emesso in data 06.12.2024 dal Questore di Caserta -Prot.N.575 - e notificato, a mezzo pec, al difensore del ricorrente, in data 28 agosto 2025; di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202505685

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo adottato dal Questore

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo fondato su una condanna per reati in materia di stupefacenti risalente al 2007 e su generici precedenti di polizia, l'ultimo dei quali riferito al 2021. Ha dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l'Amministrazione non avesse svolto una valutazione autonoma, concreta e attuale della pericolosità sociale, né considerato la condotta successiva, l'affidabilità, l'inserimento sociale e lavorativo, la congruità dei redditi, la durata del soggiorno in Italia e i legami familiari. Sono stati inoltre valorizzati il matrimonio contratto in Italia, la presenza di tre figli minorenni nati in Italia, il conseguimento di un titolo di studio italiano e il precedente riconoscimento della protezione speciale da parte del Tribunale nel 2021.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha rilevato che il giudizio di pericolosità sociale richiesto per il rifiuto o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa, ma deve essere fondato su una valutazione concreta e attuale dell'idoneità delle condotte a costituire una minaccia per la convivenza civile. La condanna del 2007 e i generici precedenti di polizia non erano sufficienti, per la loro risalenza e indeterminatezza, a dimostrare l'attualità e la concretezza della pericolosità. L'Amministrazione avrebbe dovuto rinnovare l'istruttoria verificando l'effettività del lavoro autonomo, la congruità dei redditi e l'assenza di un'attuale pericolosità, nonché ponderando tali elementi con la durata del soggiorno, l'inserimento sociale e lavorativo, i legami familiari e i rapporti con il Paese d'origine. Il provvedimento non conteneva una specifica valutazione della preminenza delle ragioni di ordine e sicurezza pubblica rispetto agli interessi individuali documentati. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Non è ammesso in Italia lo straniero che (…) risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale.

    La disposizione individua cause ostative all'ingresso, ma il giudizio posto a fondamento del diniego deve comunque essere concretamente riferito alla pericolosità attuale secondo la disciplina applicata dal giudice.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato…sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.

    Il diniego o mancato rinnovo richiede una valutazione attuale e concreta della pericolosità e, nei casi considerati, il bilanciamento con durata del soggiorno, legami familiari e sociali, inserimento lavorativo, attività svolta e congruità dei redditi.

  • sentenza Corte costituzionale n. 202/2013

    L'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 deve essere interpretato nel senso che l'Amministrazione deve valutare la natura e l'intensità dei legami familiari e il grado di inserimento sociale e lavorativo dello straniero.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali della parte ricorrente.

Massime di principio

  • Il diniego o mancato rinnovo del permesso di soggiorno fondato sulla pericolosità sociale richiede una valutazione concreta, individualizzata e attuale dell'idoneità delle condotte dell'interessato a costituire una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica; una condanna risalente e generici precedenti di polizia, senza ulteriori elementi specifici, non sono di per sé sufficienti.
  • Nel valutare il rinnovo del permesso di soggiorno, l'Amministrazione deve svolgere un'istruttoria rinnovata e attuale sull'effettività dell'attività lavorativa, sulla congruità dei redditi e sulla permanenza dei presupposti di pericolosità, senza limitarsi a richiamare precedenti penali o di polizia già risalenti.
  • Il giudizio di pericolosità sociale deve essere bilanciato con la durata del soggiorno in Italia, l'inserimento sociale e lavorativo, la natura e intensità dei legami familiari, i rapporti con il Paese d'origine e ogni altro elemento concreto rilevante per la posizione individuale.
  • È illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno che non espliciti le ragioni per cui le esigenze di ordine e sicurezza pubblica prevalgano sugli elementi di radicamento sociale, familiare e lavorativo documentati dall'interessato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieLegami familiari e radicamentoDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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