Ordinanza n. 90/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, e/o dichiarazione di inefficacia ex art. 49-ter d.lvo n. 259/03 e s.m., - della determinazione del SUAP del Comune di Corropoli del 19.1.2026 prot. n. 636 (doc. 1), con la quale è stata rigettata l’istanza presentata da Inwit e Fibercop, ex art. 44 CCE, finalizzata a ottenere l’autorizzazione a installare un impianto di comunicazioni elettroniche sul territorio comunale in Via Colle, distinta al catasto al foglio 1, p.lla 69 (nome sito Inwit: I223TE; codice sito Inwit: PNRR-NIN6242-Controguerra); - dei pareri igienico-sanitari negativi del Sindaco del Comune di Corropoli del 18.11.2025 prot. n. 13348 (doc. 2) e del Sindaco del Comune di Controguerra del 18.11.2025 prot. n. 13365 (doc. 3); del parere tecnico urbanistico negativo del Comune di Corropoli del 18.11.2025 prot. n. 13349 (doc. 4); - del preavviso di rigetto del 21.11.2025 prot. n. 13517 (doc. 5); - della richiesta di integrazioni documentali trasmessa dalla Regione Abruzzo – Dipartimento Infrastrutture e Trasporti – Ufficio Sismica del 4.11.2026 prot. n. 12765 (doc. 6); - dell’atto del 15.10.2025 prot. n. 12000 (doc. 7) di convocazione della conferenza di servizi, nella parte in cui ha inserito tra i destinatari anche Amministrazioni che non avrebbero dovuto partecipare al procedimento; - dell’atto del 16.12.2025 prot. n. 14412 di convocazione di una nuova conferenza di servizi (doc. 8); dell’art. 71 delle NTA del PRE attualmente vigenti (doc. 9), nella parte in cui fosse interpretato nel senso di vietare l’installazione di impianti di tlc nelle zone “Ambiti della collina”; - delle (non conosciute) omologhe NTA (art. 81) asseritamente adottate con la variante di cui alla deliberazione consiliare n. 14/2025 (doc. 10), nonché dell’osservazione alla predetta variante trasmessa dall’Ufficio Tecnico con nota del 12.8.2025 prot. n. 9617, qualora ritenute già efficaci e interpretate nel senso di vietare nelle medesime zone l’installazione di SRB; - del (non conosciuto) Regolamento comunale impianti eventualmente adottato dal Comune resistente, ai sensi dell’art. 8 co. 6 l. n. 36/2001, qualora ostativo all’installazione della SRB di cui alla istanza presentata da Inwit e Fibercop; di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, anche se non conosciuto. nonché previo accertamento della formazione del silenzio-assenso sulla istanza di autorizzazione ex art. 44 CCE per l’installazione dell’impianto di telecomunicazioni di cui è causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del SUAP del Comune di Corropoli relativo all'autorizzazione per l'installazione di un impianto di comunicazioni elettroniche, unitamente agli atti presupposti e connessi; è stato inoltre chiesto l'accertamento del silenzio-assenso
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore telecomunicazioni)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione del SUAP del Comune di Corropoli che ha rigettato l'istanza presentata ai sensi dell'art. 44 del Codice delle comunicazioni elettroniche per l'installazione di una stazione radio base in Via Colle, nonché i pareri igienico-sanitari negativi dei Comuni di Corropoli e Controguerra, il parere tecnico-urbanistico negativo, il preavviso di rigetto, gli atti di convocazione delle conferenze di servizi, una richiesta di integrazioni documentali della Regione Abruzzo, le pertinenti norme tecniche di attuazione urbanistica e gli ulteriori atti pianificatori o regolamentari eventualmente ostativi. È stato altresì domandato l'accertamento della formazione del silenzio-assenso sull'istanza autorizzatoria. Il testo dell'ordinanza non riporta l'illustrazione analitica dei singoli motivi di ricorso, limitandosi a rilevare che le questioni dedotte richiedono una trattazione in sede di cognizione piena.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza pronunciarsi sulla fondatezza delle censure relative al diniego, ai pareri, agli atti della conferenza di servizi, alle norme urbanistiche e all'eventuale silenzio-assenso. Ritenendo che le questioni richiedessero una cognizione piena e che gli interessi coinvolti potessero essere adeguatamente tutelati mediante la rapida definizione del giudizio, il Collegio ha applicato l'art. 55, comma 10, c.p.a. e ha fissato l'udienza pubblica per l'11 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
le ragioni sottese all’istanza cautelare possano essere adeguatamente tutelate con la sollecita definizione del giudizio nel merito
Quando la controversia richiede una cognizione piena, il giudice può tutelare provvisoriamente la posizione cautelare disponendo la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza adottare una misura sospensiva sostanziale sull'atto impugnato.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa della domanda cautelare esaminata dal TAR.
art. 44 d.lgs. 259/2003
È la disposizione indicata quale fondamento dell'istanza autorizzatoria per l'installazione dell'impianto di comunicazioni elettroniche; l'ordinanza non ne esamina nel merito l'applicazione.
art. 49-ter d.lgs. 259/2003
È richiamato nella domanda di annullamento e/o dichiarazione di inefficacia, ma l'ordinanza non decide sulla relativa applicabilità.
Massime di principio
- Quando le questioni sottoposte al giudice cautelare richiedono una cognizione piena, la tutela può essere assicurata, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, anziché attraverso una sospensione sostanziale dell'atto impugnato.
- L'accoglimento dell'istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito non comporta una valutazione positiva della fondatezza dei motivi di ricorso né anticipa la decisione sull'annullamento dell'atto amministrativo.
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