Sentenza n. 3181/2026 - Milano, Sezione 4
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS- – Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza civile di condanna del Ministero all'assegnazione di euro 1.500,00 mediante carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrisponderle, per gli anni scolastici dal 2022/2023 al 2024/2025, la somma complessiva di euro 1.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica prevista per l'aggiornamento e la formazione dei docenti. Ha chiesto inoltre la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l'avvenuta esecuzione. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. La sentenza esecutiva era stata notificata via PEC all'indirizzo dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it, indicato in un comunicato ministeriale, anziché all'indirizzo PEC primario del Ministero risultante dal Registro delle Pubbliche Amministrazioni, uffgabinetto@postacert.istruzione.it. La ricorrente sosteneva quindi, implicitamente, la validità della notificazione effettuata presso l'indirizzo indicato dal Ministero e l'idoneità della notificazione a far decorrere il termine dilatorio necessario per proporre l'ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 si applichi anche al giudizio di ottemperanza quando esso riguardi l'esecuzione di un giudicato avente ad oggetto un'obbligazione pecuniaria, anche se il pagamento deve avvenire mediante moneta elettronica. Il termine decorre soltanto dalla valida notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell'amministrazione debitrice, utilizzando il domicilio digitale individuato secondo le regole dei pubblici elenchi. Poiché il Ministero aveva indicato nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni l'indirizzo PEC primario uffgabinetto@postacert.istruzione.it, la notificazione effettuata presso altro indirizzo, riportato in un mero comunicato organizzativo ministeriale, non era idonea a far decorrere il termine. Il comunicato non aveva efficacia normativa e non poteva sostituire l'indirizzo risultante dal Registro delle Pubbliche Amministrazioni. Neppure la notificazione presso l'Avvocatura dello Stato poteva supplire alla notificazione presso la sede reale dell'amministrazione, essendo il domicilio dell'Avvocatura previsto per finalità processuali e non per gli effetti sostanziali dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Non essendo iniziato il decorso del termine di 120 giorni, l'azione di ottemperanza era stata proposta prematuramente ed era inammissibile. Le spese sono state compensate, considerata la difesa di mero stile del Ministero.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile.
art. 112 c.p.a.
È il fondamento dell'azione di ottemperanza, erroneamente indicato nel testo del ricorso come art. 112 c.p.c.; il giudizio è stato trattato quale rimedio esecutivo del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche all'azione di ottemperanza relativa a un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro; il termine decorre solo da una valida notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio digitale corretto dell'amministrazione debitrice.
art. 16-ter, commi 1 e 1-ter, d.l. n. 179/2012, convertito dalla l. n. 221/2012
in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni ... è validamente effettuata ... al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Il domicilio digitale risultante dal Registro IPA può essere utilizzato per la notificazione agli atti giudiziari soltanto quando l'amministrazione non abbia indicato il proprio indirizzo nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni; in presenza di un indirizzo nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni, occorre utilizzare quest'ultimo.
art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012
Individua il Registro delle Pubbliche Amministrazioni contenente gli indirizzi PEC utilizzabili per le notificazioni alle amministrazioni pubbliche.
art. 3-bis, comma 1-bis, l. n. 53/1994
la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
La disposizione non equipara autonomamente l'elenco IPA agli altri pubblici elenchi, ma rinvia ai criteri dell'art. 16-ter, comma 1-ter, sicché l'indirizzo IPA è utilizzabile solo in via sussidiaria, quando manchi l'indirizzo dell'amministrazione nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza quando il giudicato da eseguire contiene una condanna dell'amministrazione al pagamento di somme di denaro, poiché l'ottemperanza costituisce, in tale ipotesi, uno strumento alternativo all'esecuzione forzata ordinaria.
- Ai fini della decorrenza del termine di 120 giorni, il titolo esecutivo deve essere notificato presso il domicilio digitale corretto dell'amministrazione debitrice, individuato secondo la disciplina dei pubblici elenchi e, in particolare, presso l'indirizzo risultante dal Registro delle Pubbliche Amministrazioni quando l'amministrazione vi abbia inserito il proprio domicilio digitale.
- L'indirizzo PEC pubblicato dall'amministrazione in un comunicato o atto organizzativo interno non può sostituire il domicilio digitale primario risultante dal Registro delle Pubbliche Amministrazioni e non è idoneo, da solo, a far decorrere il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Il domicilio dell'Avvocatura dello Stato è funzionale alla rappresentanza e difesa processuale dell'amministrazione e non sostituisce la notificazione presso la sede reale o il domicilio digitale dell'amministrazione richiesta per produrre gli effetti sostanziali dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- La mancata valida notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio dell'amministrazione debitrice impedisce la decorrenza del termine dilatorio e determina l'inammissibilità dell'azione di ottemperanza proposta prima del suo compimento.
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