Cassazione Penale, Sentenza n. 9515/2022 del 21/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza d'appello del 15/06/2020, contestando il vizio di motivazione per omissione della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. La difesa ha prodotto verbali di udienze attestanti cause di sospensione del corso della prescrizione (rinvii per concomitante impegno della difesa e astensione dei difensori) e ha chiesto la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione intervenuta prima della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile la censura relativa all'intervenuta estinzione per prescrizione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. Ha calcolato il termine di prescrizione sulla base della pena edittale massima prevista dall'art. 582 c.p., tenendo conto del tempus commissi delicti (18/02/2009), della sentenza di primo grado (7/07/2014) e delle cause di sospensione documentate (60 giorni per rinvio dal 1/07/2013 al 7/10/2013 e 119 giorni per astensione dal 7/10/2013 al 3/02/2014, complessivamente 179 giorni). Il termine massimo di prescrizione (anni 7 mesi 6) è spirato il 18/08/2016 e, con l'aggiunta dei giorni di sospensione, la prescrizione era maturata prima della sentenza impugnata. In mancanza di elementi per un proscioglimento nel merito, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai soli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione, mantenendo ferme le statuizioni con effetti civili pronunciate in primo grado.
Norme richiamate
art. 582 cod. pen.
La Corte ha preso come riferimento la pena edittale massima prevista da questa norma per determinare il termine di prescrizione ai sensi degli artt. 157 e 160 c.p.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Consente la deduzione in cassazione dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione anche con un unico motivo; la Corte ha ritenuto ammissibile tale doglianza.
art. 157 cod. pen.
Norma richiamata per la determinazione del tempo necessario alla prescrizione in relazione alla pena edittale.
art. 160 cod. pen.
Norma impiegata insieme all'art. 157 per definire la durata del termine di prescrizione.
art. 161 cod. pen.
Richiamata per l'effetto sospensivo derivante da rinvii/astensioni nelle udienze, i quali sospendono il computo della prescrizione per i giorni corrispondenti.
art. 129, comma 2, c.p.p.
Citata come norma relativa al proscioglimento nel merito; la Corte ha osservato l'assenza di elementi per disporre un proscioglimento nel merito e, pertanto, ha dichiarato l'estinzione per prescrizione.
decreto-legge 28/10/2020, n.137 e successive conversioni e proroghe (richiami procedurali)
Richiamati nella fase procedurale in relazione alla mancata richiesta di discussione orale e alla modalità di trasmissione della requisitoria scritta del Procuratore generale.
Massime di principio
- La deduzione dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione è ammissibile in cassazione anche come unico motivo ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- Per il calcolo della prescrizione va considerata la pena edittale massima prevista dalla norma incriminatrice (artt. 157 e 160 c.p.), non la pena inflitta in primo o secondo grado.
- Le decisioni di primo grado che interrompono il corso della prescrizione incidono sul computo temporale, ma occorre verificare la sequenza completa di interruzioni e sospensioni per stabilire se la prescrizione sia effettivamente maturata prima della sentenza impugnata.
- Le sospensioni processuali dovute a rinvii per concomitante impegno della difesa o astensione dei difensori producono effetti sospensivi sul decorso della prescrizione (art. 161 c.p.) per i giorni effettivamente documentati.
- Se la prescrizione è maturata prima della sentenza impugnata e non sussistono elementi per un proscioglimento nel merito, la Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza impugnata ai soli effetti penali (estinguendo il reato), lasciando ferme le eventuali statuizioni civili.
- La parte che invoca la prescrizione in sede di impugnazione dovrebbe produrre documentazione precisa (verbali, provvedimenti di rinvio/astensione) per dimostrare i periodi di sospensione/interruzione rilevanti ai fini del computo.
- L'estinzione del reato per prescrizione non pregiudica automaticamente i giudizi o gli obblighi di natura civile, che possono sopravvivere alle statuizioni penali estinte.
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