Cassazione Civile, Ordinanza n. 17486/2025 del 29/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel giudizio di merito due soggetti avevano chiesto la declaratoria di inefficacia dell'atto con cui due coniugi avevano costituito un fondo patrimoniale. La domanda era fondata sul fatto che uno dei coniugi, amministratore e socio unico della società venditrice di un immobile, aveva prestato fideiussione a garanzia del saldo prezzo dovuto dalla società in forza di una compravendita immobiliare condizionata. La società aveva pagato solo una parte del prezzo e i creditori avevano ottenuto decreto ingiuntivo per il residuo. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva confermato. Avverso la sentenza di appello era stato proposto ricorso per cassazione con tre motivi dal coniuge garante, mentre l'altra coniuge aveva proposto ricorso incidentale con sei motivi. Prima della decisione, entrambe le parti ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia ai rispettivi ricorsi, con adesione dei controricorrenti. La questione devoluta in cassazione non è stata quindi esaminata nel merito, essendo stata dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia.
La decisione
La Corte, preso atto della rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale, accettata dai controricorrenti, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinunzia. Ha inoltre escluso la debenza del raddoppio del contributo unificato, osservando che tale misura si applica ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è estensibile analogicamente all'ipotesi di estinzione per rinuncia. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato come rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione
art. 391, quarto comma, c.p.c.
consente di non provvedere sulle spese del giudizio di legittimità in caso di estinzione per rinuncia
art. 19560/2015
Cass., 30/09/2015, n. 19560
citata per affermare che il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e si applica ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità
art. 10140/2020
Cass., 28/05/2020, n. 10140
citata per escludere l'applicazione analogica del raddoppio del contributo unificato all'estinzione del giudizio per rinuncia
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale, se accettata dalle controparti, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia non deve disporsi, salvo diversa previsione, la regolazione delle spese ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.
- Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria; pertanto si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non può essere esteso analogicamente all'estinzione per rinuncia.
Come è indicizzato
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