Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17486/2025 del 29/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Nel giudizio di merito due soggetti avevano chiesto la declaratoria di inefficacia dell'atto con cui due coniugi avevano costituito un fondo patrimoniale. La domanda era fondata sul fatto che uno dei coniugi, amministratore e socio unico della società venditrice di un immobile, aveva prestato fideiussione a garanzia del saldo prezzo dovuto dalla società in forza di una compravendita immobiliare condizionata. La società aveva pagato solo una parte del prezzo e i creditori avevano ottenuto decreto ingiuntivo per il residuo. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva confermato. Avverso la sentenza di appello era stato proposto ricorso per cassazione con tre motivi dal coniuge garante, mentre l'altra coniuge aveva proposto ricorso incidentale con sei motivi. Prima della decisione, entrambe le parti ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia ai rispettivi ricorsi, con adesione dei controricorrenti. La questione devoluta in cassazione non è stata quindi esaminata nel merito, essendo stata dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia.

La decisione

La Corte, preso atto della rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale, accettata dai controricorrenti, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinunzia. Ha inoltre escluso la debenza del raddoppio del contributo unificato, osservando che tale misura si applica ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è estensibile analogicamente all'ipotesi di estinzione per rinuncia. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato come rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione

  • art. 391, quarto comma, c.p.c.

    consente di non provvedere sulle spese del giudizio di legittimità in caso di estinzione per rinuncia

  • art. 19560/2015

    Cass., 30/09/2015, n. 19560

    citata per affermare che il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e si applica ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità

  • art. 10140/2020

    Cass., 28/05/2020, n. 10140

    citata per escludere l'applicazione analogica del raddoppio del contributo unificato all'estinzione del giudizio per rinuncia

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale, se accettata dalle controparti, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
  • In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia non deve disporsi, salvo diversa previsione, la regolazione delle spese ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.
  • Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria; pertanto si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non può essere esteso analogicamente all'estinzione per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.