Sentenza del 02/01/2020 n. 8 - Comm. Trib. Prov. Imperia
Processo tributario - fallimento - impugnazione - legittimazione processuale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento che contestava (i) l'emissione da parte di A S.r.l. di fatture per operazioni inesistenti per complessivi € 104.020.000 (periodo 2011) e (ii) maggiori ricavi non dichiarati per € 165.815.214, relativi ai lavori di costruzione delle infrastrutture portuali. Preliminarmente il Fallimento eccepiva illegittimità per legittimazione passiva e mancato coinvolgimento del contribuente. In sede istruttoria sono intervenute pronunce penali (Corte d'Appello di Torino e GIP di Roma) e perizie che hanno ricostruito natura privatistica del rapporto contrattuale, qualificato molte fatture come acconti/anticipi finanziari e ricostruito i costi effettivi dell'opera (almeno € 82.250.668), contestando le valutazioni della G.d.F. e della Procura.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Imperia ha accolto il ricorso n. 11/2017 del Fallimento P I S.p.a. Preliminarmente ha ritenuto infondata l'eccezione sul mancato coinvolgimento del contribuente, perché la procedura fallimentare ha attivamente tutelato gli interessi (esclusa l'ipotesi di inerzia degli organi fallimentari). Nel merito ha condiviso le valutazioni assolutorie/di non luogo a procedere espresse dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria e le conclusioni peritali: esclusa la natura pubblicistica del contratto, escluse fatture per operazioni inesistenti per l'importo contestato e non fondati i maggiori ricavi accertati. Ha quindi annullato l'accertamento e compensato integralmente le spese di giudizio.
Norme richiamate
Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 12854
Secondo la giurisprudenza citata al soggetto fallito è eccezionalmente riconosciuta legittimazione processuale nel processo tributario solo in caso di disinteresse o inerzia degli organi fallimentari; nel caso di specie tale requisito non sussisteva.
Corte EDU - Grande Stevens
Il principio del ne bis in idem può estendersi al caso di identità del fatto storico tra illecito penale e illecito amministrativo/tributario; la Commissione ha richiamato tale orientamento per valorizzare l'incidenza delle pronunce penali sul contenzioso tributario.
Corte EDU - Nikanen
Ulteriore conferma del principio di ne bis in idem applicabile in presenza di identità del fatto; rilevante ai fini dell'autonomia ma possibile interazione fra esiti penali e contenzioso tributario.
Codice di procedura penale, art. 422 comma 1
Norma che consente al giudice per le indagini preliminari di disporre attività integrative d'istruttoria; nel caso è stata disposta perizia che ha approfondito la natura delle fatture e i costi effettivi.
Codice Penale, artt. 81 comma finale e 110
Riferimenti agli artt. citati nelle imputazioni penali relative alla vicenda; le valutazioni penali sul fondamento degli addebiti hanno inciso sul giudizio tributario.
Legge n. 74/2000, art. 8
Richiamata in relazione ai reati fiscali contestati nella fase penale; l'esito penale di non luogo a procedere/assoluzione ha contribuito alla disarticolazione dell'accertamento tributario fondato sulle stesse risultanze.
Codice Civile, art. 1241 e ss.
Richiamato dal perito per giustificare la possibilità di estinzione delle obbligazioni mediante compensazione fra crediti e debiti e l'uso contabile degli 'acconti' senza movimenti finanziari.
Massime di principio
- La legittimazione del fallimento nel processo tributario è ammessa solo in via eccezionale: occorre dimostrare disinteresse o inerzia del curatore; se la procedura concorsuale tutela attivamente gli interessi, il curatore rimane parte legittimata.
- Le pronunce penali con accertamenti sulla natura dei fatti (assoluzioni o non luogo a procedere) possono avere rilievo decisivo nel giudizio tributario, specialmente se vi è identità del fatto storico; la giurisprudenza CEDU sul ne bis in idem va considerata quando penalmente è accertata l'insussistenza dei fatti.
- Le perizie tecniche (anche disposte in sede penale) e la ricostruzione documentale dei costi e delle modalità di fatturazione sono decisive per distinguere fatture 'acconto' o anticipi finanziari da fatture per operazioni inesistenti: la qualificazione contabile e contrattuale è centrale.
- Per accertare fatture inesistenti non è sufficiente un confronto basato solo sul criterio di cassa tra fatture emesse e pagamenti a catena di subappalti; va valutata la natura contrattuale degli acconti, la contabilità e la congruità dei lavori effettivamente eseguiti.
- La prova dell'esistenza e del valore delle opere, nonché della privatisticità del rapporto contrattuale, esclude l'applicazione automatica di regole proprie dei contratti pubblici e incide sulla configurabilità di illeciti fiscali e penali.
- Quando l'accertamento fiscale si fonda prevalentemente su risultanze investigative/penali, l'esito favorevole in sede penale giustifica la revisione (anche annullamento) dell'atto tributario e può giustificare la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 gen 2020Sentenza del 02/01/2020 n. 1 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 2 gen 2020Sentenza del 02/01/2020 n. 1 - Comm. Trib. Prov. Imperia
- Sentenza · 2 gen 2020Sentenza del 02/01/2020 n. 2 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 2 gen 2020Sentenza del 02/01/2020 n. 3 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 2 gen 2020Sentenza del 02/01/2020 n. 3 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 2 gen 2020Sentenza del 02/01/2020 n. 3 - Comm. Trib. Prov. Udine
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →