Cassazione Penale, Ordinanza n. 26808/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la totale genericità dell'unico motivo proposto e la conseguente mancanza di specificità e pertinenza censoria. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato, ma l'unico motivo risulta ritenuto dalla Corte del tutto generico. La censura non indica in modo chiaro i capi o i punti della decisione impugnata cui si riferisce, non formula richieste specifiche e non espone con pertinenza le ragioni di diritto e i dati di fatto posti a sostegno dell'impugnazione. La Corte osserva inoltre che il difetto di specificità va valutato anche in senso estrinseco: il motivo è solo apparente quando non si confronta con la complessità delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e non assolve alla funzione di critica argomentata della sentenza.
Norme richiamate
art. 591 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici o privi di specificità, cioè non consentono di individuare con precisione le doglianze contro la decisione impugnata.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, il motivo deve essere specifico, pertinente e corredato dall'indicazione dei capi o punti della decisione impugnata cui si riferisce, nonché delle ragioni di diritto e di fatto poste a base della censura.
- La mancanza di specificità non si valuta solo in astratto, ma anche in concreto: il motivo è inammissibile quando, per genericità o indeterminatezza, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non svolge una reale critica argomentata.
- Un ricorso che si limiti a enunciazioni generiche, prive di effettiva correlazione con la decisione impugnata, è suscettibile di declaratoria di inammissibilità con le conseguenze accessorie previste dalla legge.
Come è indicizzato
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