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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26808/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la totale genericità dell'unico motivo proposto e la conseguente mancanza di specificità e pertinenza censoria. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato, ma l'unico motivo risulta ritenuto dalla Corte del tutto generico. La censura non indica in modo chiaro i capi o i punti della decisione impugnata cui si riferisce, non formula richieste specifiche e non espone con pertinenza le ragioni di diritto e i dati di fatto posti a sostegno dell'impugnazione. La Corte osserva inoltre che il difetto di specificità va valutato anche in senso estrinseco: il motivo è solo apparente quando non si confronta con la complessità delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e non assolve alla funzione di critica argomentata della sentenza.

Norme richiamate

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici o privi di specificità, cioè non consentono di individuare con precisione le doglianze contro la decisione impugnata.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, il motivo deve essere specifico, pertinente e corredato dall'indicazione dei capi o punti della decisione impugnata cui si riferisce, nonché delle ragioni di diritto e di fatto poste a base della censura.
  • La mancanza di specificità non si valuta solo in astratto, ma anche in concreto: il motivo è inammissibile quando, per genericità o indeterminatezza, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non svolge una reale critica argomentata.
  • Un ricorso che si limiti a enunciazioni generiche, prive di effettiva correlazione con la decisione impugnata, è suscettibile di declaratoria di inammissibilità con le conseguenze accessorie previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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