Cassazione Civile, Ordinanza n. 09531/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un iscritto alla cassa previdenziale privata degli ingegneri e architetti ha agito per ottenere l’accertamento del diritto alla pensione di vecchiaia, da liquidare secondo il metodo reddituale previsto dagli artt. 25 e 42 dello statuto della cassa nel testo applicabile ratione temporis, con decorrenza dal febbraio 2010, e la condanna dell’ente al pagamento del trattamento dovuto nonché delle differenze tra la pensione spettante secondo tale criterio e quella in concreto percepita a titolo di pensione contributiva. Il tribunale ha rigettato la domanda, la corte d’appello ha confermato il rigetto, e il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 42 dello statuto della cassa, in combinato disposto con il d.lgs. n. 509/1994, oltre che di varie fonti normative richiamate come precedenti, dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, dell’art. 12 disp. prel. c.c. e degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe erroneamente negato il diritto al calcolo reddituale della pensione. La censura mirava sostanzialmente a sovvertire l’interpretazione data dal giudice di merito alla disciplina statutaria della prestazione previdenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso. Ha osservato che la disciplina dello statuto della cassa previdenziale privata, pur approvata con decreto ministeriale, conserva natura negoziale e non ha valore regolamentare in senso proprio; pertanto, la sua interpretazione da parte del giudice di merito è sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici contrattuali di cui agli artt. 1362 ss. c.c., con specifica indicazione delle regole interpretative asseritamente violate. Nel caso concreto, il ricorrente si era limitato a contrapporre una diversa lettura della disciplina statutaria senza dedurre in modo adeguato la violazione di specifici canoni ermeneutici. Per questo il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42 Statuto Inarcassa
ratione temporis applicabile in vigore sino al 31/12/2012
La disposizione statutaria sulla pensione va interpretata come fonte negoziale dell’autonomia dell’ente; il suo significato non può essere sindacato in cassazione con il solo richiamo all’art. 12 preleggi, ma solo per violazione dei canoni ermeneutici contrattuali.
art. 25 Statuto Inarcassa
Opera in combinato disposto con l’art. 42 per la disciplina della prestazione previdenziale invocata.
d.lgs. n. 509/1994
Ha conferito autonomia normativa agli enti previdenziali privatizzati e ha determinato la delegificazione della disciplina dei rapporti contributivi e previdenziali, ma non trasforma automaticamente lo statuto in fonte normativa primaria.
art. 3, comma 12, legge n. 335/1995
Richiamato dal ricorrente tra le fonti asseritamente violate, senza che la Corte ne ricavi un autonomo principio decisivo nel caso concreto.
art. 12 disp. prel. c.c.
Non è il parametro interpretativo applicabile allo statuto della cassa, che non ha natura di norma di legge ma di atto negoziale/autorganizzativo.
artt. 1362 ss. c.c.
Costituiscono i canoni ermeneutici applicabili all’interpretazione dello statuto della cassa; in cassazione è denunciabile la loro violazione solo se specificamente indicata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Consente la denuncia in cassazione della violazione o falsa applicazione dei canoni ermeneutici contrattuali.
art. 360 c.p.c., n. 5
Il vizio di motivazione non è configurabile quando la censura mira soltanto a sostituire la propria diversa interpretazione a quella coerente adottata dal giudice di merito.
art. 132 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per insufficienza e irragionevolezza della motivazione, senza che la Corte ravvisi un vizio decisivo autonomo.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione della sentenza impugnata, ma non ritenuto dirimente.
art. 1, n. 2, disp. prel. c.c.
La Corte distingue la natura negoziale dello statuto dalla nozione di regolamento in senso proprio.
Massime di principio
- Le disposizioni degli statuti delle casse previdenziali privatizzate, pur approvate dall’autorità ministeriale, conservano natura negoziale/autorganizzativa e non sono equiparabili a norme di legge ai fini dell’interpretazione.
- L’interpretazione di tali statuti è censurabile in cassazione solo nei limiti della violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c., con specifica indicazione delle regole interpretative asseritamente disattese.
- Non è ammissibile in sede di legittimità una censura che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, si risolva nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione del testo statutario rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
- Per gli enti previdenziali privatizzati, la delegificazione introdotta dal d.lgs. n. 509/1994 attribuisce autonomia regolatoria entro i limiti di legge e della Costituzione, ma non trasforma gli atti statutari in fonti normative soggette all’art. 12 disp. prel. c.c.
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