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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4912/2022 del 10/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del GUP di Macerata che aveva dichiarato il non luogo a procedere per estinzione dei reati (artt. 81, 612-bis e 614 c.p.) per remissione tacita di querela. Il PG denunciava la carenza di motivazione circa i comportamenti taciti ritenuti incompatibili con la volontà di persistere nella querela e, specificamente con riguardo al reato di atti persecutori (art. 612-bis), il mancato rispetto della previsione del comma 4 che richiede la remissione processuale della querela.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Dopo il deposito del ricorso, il difensore dell'imputato ha prodotto una remissione di querela rituale presentata presso la Stazione dei Carabinieri di Montecassino e la successiva accettazione da parte dell'imputato. Tale produzione ha eliminato l'interesse del Procuratore Generale a ottenere l'annullamento della sentenza, rendendo superato il vizio di motivazione relativo alla presunta remissione tacita. La richiesta del PG di qualificare il ricorso come appello e di trasmettere gli atti alla Corte d'appello non è stata accolta. Pertanto il ricorso è dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 612-bis cod. pen.

    La norma prevede che, per il delitto di atti persecutori, la remissione della querela debba essere processuale; la Corte ha ritenuto però che la successiva remissione rituale e l'accettazione sopravvenute eliminino l'interesse del ricorrente a censurare la precedente decisione basata su una presunta remissione tacita

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sul concorso di persone nel reato richiamata nell'oggetto della pronuncia; non rilevante per la decisione sulla remissione della querela

  • art. 614 cod. pen.

    Norma concernente le minacce, richiamata tra i reati contestati ma non determinante nella valutazione sull'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta remissione rituale

  • art. 425 cod. proc. pen.

    Disciplina la sentenza di non luogo a procedere; la Corte richiamata osserva che dopo le modifiche legislative la impugnazione di tale sentenza avviene tramite appello

  • art. 428 cod. proc. pen.

    Modificato dalla legge n. 103/2017; ha inciso sulle modalità di impugnazione delle decisioni di non luogo a procedere, con ricadute sulla possibilità di ricorso immediato in Cassazione

  • art. 569 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il ricorso per cassazione; la Corte sottolinea che, per le sentenze di non luogo a procedere emesse dopo le modifiche del 2017, non è ammesso il ricorso immediato in Cassazione ai sensi di questo articolo, essendo prevista l'impugnazione con appello

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha modificato l'art. 428 c.p.p. con effetti sull'impugnabilità delle sentenze di non luogo a procedere, rendendo rilevante la via dell'appello

Massime di principio

  • La produzione, anche successiva, di una remissione di querela rituale accettata dall'offeso determina la sopravvenuta estinzione del reato e può far venire meno l'interesse del pubblico ministero a proseguire l'impugnazione di una precedente decisione basata su una presunta remissione tacita.
  • La remissione tacita richiede una motivazione chiara da parte del giudice circa il comportamento incompatibile con la volontà di persistere nella querela; in assenza di tale motivazione il vizio può essere rilevabile, salvo che non intervengano atti successivi che estinguano il diritto del ricorrente.
  • Per le sentenze di non luogo a procedere rese dopo la legge n. 103/2017, l'impugnazione principale è l'appello; il ricorso immediato in Cassazione non è ammesso, per cui il Procuratore può dover convertire la sua impugnazione in appello, salvo che sopravvengano cause di estinzione che rendano l'impugnazione priva di interesse.
  • Se si vuole contestare una sentenza che dichiara l'estinzione per remissione tacita, è opportuno verificare tempestivamente se è possibile ottenere la remissione rituale dell'offeso; la produzione di tale atto può neutralizzare la gravità del vizio dedotto e rendere inammissibile l'impugnazione del pubblico ministero.
  • In casi di stalking (art. 612-bis), attenzione alla natura 'processuale' della remissione richiesta dalla norma: la forma e la modalità di presentazione della remissione possono incidere sull'efficacia estintiva, per cui la ritualità (presentazione a un ufficiale di P.G.) e l'accettazione devono essere documentate.

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