Cassazione Civile, Ordinanza n. 27557/2023 del 28/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (attore)
La controversia
Un soggetto aveva agito in giudizio contro due coniugi chiedendo di accertare il grave inadempimento di obblighi contrattuali assunti con scritture private del 1997 e del 2001, di dichiarare la risoluzione dei vincoli contrattuali derivanti da proposte irrevocabili di acquisto, di ottenere il rilascio di porzioni immobiliari e il risarcimento dei danni da asserita occupazione illegittima; in via subordinata aveva chiesto il rilascio e i danni per occupazione sine titulo. Il Tribunale aveva respinto le domande e la Corte d'appello aveva confermato, valorizzando la ricostruzione tecnica dei beni e ritenendo che gli immobili fossero stati legittimamente trasferiti ai convenuti dal Comune di Frascati nell'ambito di una procedura di alienazione di terreni di demanio civico con sovrastanti costruzioni, oltre a rilevare la mancata prova, da parte dell'appellante, della titolarità dei diritti invocati e del danno. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) illegittimità costituzionale della disciplina sui giudici ausiliari di appello e conseguente nullità della sentenza per invalida costituzione del collegio; 2) violazione dell'art. 934 c.c., della normativa sugli usi civici e della disciplina sul condono edilizio, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente applicato l'accessione e non considerato la separazione tra suolo e fabbricato, nonché l'illegittimità della normativa regionale richiamata; 3) violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. e del divieto di reformatio in peius, perché la Corte d'appello, pur rigettando l'appello, aveva posto integralmente a carico dell'appellante le spese del primo grado nonostante la compensazione disposta dal Tribunale e in assenza di appello incidentale.
La decisione
La Corte ha dichiarato infondato il primo motivo, inammissibile il secondo e fondato il terzo. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sola statuizione sulle spese del primo grado, che aveva condannato il ricorrente al pagamento di euro 4.500 oltre accessori, confermando invece la regolamentazione delle spese del giudizio di appello. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per soccombenza reciproca/parziale.
Norme richiamate
art. 1456 c.c.
richiamato come base della domanda di risoluzione per clausola risolutiva espressa, ma non oggetto di accoglimento nel merito
art. 1453 c.c.
richiamato come base alternativa della domanda di risoluzione per inadempimento
art. 934 c.c.
invocato dal ricorrente per escluderne l'applicazione alla fattispecie di fabbricato insistente su area gravata da uso civico; la Corte però non entra nel merito per difetto di specificità del motivo
art. 9 l. n. 1766 del 1927
richiamato dal ricorrente in tema di usi civici
art. 32 l. n. 47 del 1985
richiamato dal ricorrente per sostenere la sanabilità degli immobili abusivi su terreni vincolati da usi civici
art. 8 l. Regione Lazio 3 gennaio 1986 n. 1
richiamato dal ricorrente e indicato come norma dichiarata incostituzionale; la Corte rileva comunque l'inammissibilità del motivo per difetto di specificità
artt. 62-72 d.l. n. 69 del 21 giugno 2013 convertito dalla l. n. 98 del 9 agosto 2013
oggetto della questione di legittimità costituzionale dedotta nel primo motivo; la Corte esclude la nullità della sentenza richiamando la decisione della Corte costituzionale
art. 106, comma 2, Cost.
parametro costituzionale evocato nella questione sulla composizione del collegio d'appello
art. 158 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità della sentenza per invalida costituzione del collegio
art. 91 c.p.c.
richiamato per censurare la condanna alle spese disposta dalla Corte d'appello
art. 112 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 91 c.p.c. per contestare la statuizione sulle spese
art. 336 c.p.c.
richiamato dalla Corte per affermare che la riforma della sentenza comporta la caducazione del capo sulle spese
sentenza Corte cost. n. 41 del 2021
utilizzata per escludere l'illegittimità della composizione del collegio quando vi sia partecipazione di non più di un giudice ausiliario
sentenza Corte cost. n. 113 del 2018
richiamata dal ricorrente in relazione all'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge regionale Lazio n. 1/1986
Massime di principio
- La censura di legittimità costituzionale relativa alla composizione del collegio d'appello è infondata quando la decisione sia stata resa da un collegio nel quale abbia partecipato non più di un giudice ausiliario, alla luce della disciplina costituzionalmente interpretata dalla Corte costituzionale.
- Nel ricorso per cassazione che censuri la qualificazione giuridica di scritture private e la ricostruzione della vicenda sostanziale, è necessario riprodurre o almeno riassumere in modo chiaro il contenuto essenziale dei documenti e il nesso tra gli atti richiamati, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
- Il giudice d'appello che rigetti il gravame non può, in assenza di impugnazione incidentale o specifica censura sulle spese, modificare la statuizione di compensazione delle spese del primo grado e porle integralmente a carico dell'appellante.
- La riforma, totale o parziale, della sentenza di primo grado comporta la caducazione del capo relativo alle spese e impone un nuovo regolamento delle stesse; viceversa, se l'appello è respinto, il capo sulle spese del primo grado resta fermo salvo specifica impugnazione.
- La deduzione di violazioni urbanistiche, usi civici e disciplina del condono non può essere esaminata nel merito se il motivo non consenta di comprendere con precisione l'oggetto della controversia, il contenuto delle pattuizioni e il collegamento tra le diverse vicende negoziali.
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