Sentenza n. 7582/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza, della sentenza del Tribunale di ordinario di Velletri, Sez. Lav. n. 699/2024 depositata e resa pubblica il 19.04.2024, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario di Velletri, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente e ordinato l'accredito di 2.500 euro, oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Velletri, Sezione lavoro, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi, deducendo che il Ministero non aveva adempiuto all'obbligo di attivare in suo favore la Carta del docente e di accreditare l'importo riconosciuto per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente e non ha fornito chiarimenti o prova dell'avvenuta esecuzione. Il ricorso per ottemperanza è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza posta in esecuzione era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata all'Amministrazione e che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha riconosciuto la competenza del TAR ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. e ha ritenuto provato l'inadempimento ministeriale, anche in ragione dell'assenza di chiarimenti o indicazioni da parte dell'Amministrazione. In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa già accertata nel giudicato. Il Ministero è stato quindi obbligato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, da attivare su richiesta della ricorrente entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. È stata respinta, allo stato, la richiesta di penalità di mora, fatta salva la possibilità di proporla in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il TAR ha ordinato all'Amministrazione di eseguire il giudicato e ha previsto la nomina del commissario ad acta.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Fondamento della competenza del TAR a conoscere dell'ottemperanza relativa al titolo giudiziale indicato nella pronuncia.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione consente la proposizione dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta del docente riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario; i relativi presupposti non sono più sindacabili nel giudizio di ottemperanza.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Richiamato nel titolo esecutivo per la determinazione degli accessori dovuti, nella misura del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, una volta verificati il passaggio in giudicato del titolo, la sua rituale notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione inadempiente di dare esecuzione alla decisione.
- Nel giudizio di ottemperanza non è consentito rimettere in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già definitivamente accertata dal giudicato; il giudice deve assicurare l'attuazione del comando giudiziale nei suoi esatti contenuti.
- Quando l'amministrazione, a fronte dell'allegazione di inadempimento, non fornisce chiarimenti né prova dell'avvenuta esecuzione, l'inadempimento può essere ritenuto sussistente secondo le regole sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- L'ordine di esecuzione può essere accompagnato dalla nomina preventiva di un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell'interessato dopo l'infruttuosa scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
- La penalità di mora non deve essere disposta automaticamente: può essere negata allo stato e riservata a una successiva valutazione in caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato dal giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 924/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 925/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 926/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 927/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 928/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 164/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →