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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06595/2026 del 18/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, che aveva confermato la condanna per diffamazione. L'unico motivo deduceva, formalmente ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., la violazione di norme processuali a pena di nullità per asserita irritualità della notifica del decreto di citazione a giudizio e per la conseguente erronea dichiarazione di assenza. In particolare si sosteneva che non vi fosse prova della notifica, mancando la cartolina postale o altri atti dell'ufficiale postale attestanti il compimento degli avvisi o il mancato ritiro dell'atto. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e generico, rilevando dagli atti che la notifica era stata rinnovata e che, per l'udienza successiva, l'imputato aveva rifiutato di ricevere gli atti dopo averne preso cognizione. La difesa aveva inoltre contestato la rilevanza di un'annotazione di servizio della polizia giudiziaria perché non depositata in primo grado, ma la Corte ha osservato che tale censura era priva di base normativa e che, in ogni caso, l'annotazione era utilizzabile per verificare la ritualità della citazione.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Il motivo formalmente dedotto come violazione di legge processuale è stato ritenuto manifestamente infondato e generico, perché smentito dagli atti e dalla corretta applicazione delle regole sulla notificazione.

  • art. 157, comma 7, c.p.p.

    Non occorre procedere alle ulteriori ricerche previste da questa norma quando il destinatario, dopo aver preso cognizione dell'atto, rifiuti di riceverlo materialmente.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La notificazione è validamente eseguita quando il destinatario, dopo aver preso cognizione del contenuto dell'atto, rifiuti di riceverlo materialmente: tale rifiuto è equiparato alla consegna dell'atto.
  • Il principio sulla validità della notificazione per rifiuto del destinatario opera anche quando la notifica sia eseguita dalla polizia giudiziaria e non solo dall'ufficiale giudiziario.
  • Nel ricorso per cassazione che censuri la ritualità di una decisione in rito, la Corte può accedere direttamente agli atti e valutare la correttezza giuridica della decisione, prescindendo dalla motivazione del giudice di merito.
  • Una doglianza processuale è inammissibile se si limita a contestazioni apodittiche e non si confronta con gli atti che dimostrano la ritualità della notifica.
  • L'evidente inammissibilità dell'impugnazione legittima la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa.
  • La mancata produzione in primo grado di un atto richiamato in cassazione non è, di per sé, argomento sufficiente a escluderne la rilevanza ai fini del controllo di legittimità sulla regolarità del rito, se l'atto è comunque acquisibile o esaminabile nel giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDiffamazione
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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