Cassazione Penale, Sentenza n. 08023/2026 del 02/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente, in qualità di terza interessata, aveva chiesto il riesame del decreto di sequestro relativo a rapporti finanziari a lei intestati e la restituzione di una somma di euro 20.050,00 (convertita da precedente sequestro probatorio relativo al convivente Manolo Tagliaferri). Successivamente ha integrato il ricorso lamentando anche la mancata restituzione del saldo di conto pari a euro 2.604,82 ancora sottoposto a sequestro. Denuncia la mancanza di motivazione del tribunale perché, pur avendo il PM disposto il dissequestro del conto corrente intestato alla ricorrente il 20/09/2025, il tribunale non si sarebbe confrontato con la richiesta di restituzione delle somme ancora oggetto di sequestro (in particolare gli euro 20.050,00 e gli euro 2.604,82).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la richiesta di restituzione degli euro 20.050,00 non fosse stata specificamente dedotta in sede di riesame (la domanda era volta a contestare il sequestro nei confronti della ricorrente, mentre gli euro 20.050,00 risultavano riferibili al convivente Tagliaferri). Quanto alla domanda integrativa relativa agli euro 2.604,82, la Corte ha rilevato che si tratta di una questione inerente l'esecuzione del dissequestro disposto dal P.M., e quindi non proponibile in sede di riesame/cassazione come fatto; pertanto il motivo è inammissibile. Per tali ragioni la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00 (determinata in via equitativa), tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000 e della mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
La norma è stata applicata per imporre alla ricorrente l'onere delle spese del procedimento e per giustificare il pagamento, in via equitativa, di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile
Sentenza della Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Corte costituzionale, 13/06/2000, n. 186
Richiamata per stabilire che, non essendo provata una colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può comunque essere disposto un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende anziché escludere ogni sanzione; la Corte ha applicato tale principio nel determinare l'importo di euro 3.000,00
Massime di principio
- La richiesta di riesame come terza interessata deve contenere espressamente e specificamente la domanda di restituzione delle somme che si intendono ottenere; omissioni o genericità rilevabili in sede di riesame possono portare all'inammissibilità del ricorso
- Se il pubblico ministero dispone il dissequestro di un conto o di rapporti finanziari, il giudice del riesame può dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse e respingere/declinare il riesame rispetto a quegli oggetti; tuttavia, eventuali somme non effettivamente restituite devono essere contestate nella sede procedimentale corretta e con deduzioni puntuali
- Le questioni relative alla concreta esecuzione del dissequestro (modalità di restituzione delle somme già dissequestrate) sono questioni esecutive e non sono tipicamente proponibili con l'impugnazione del riesame; per tali profili vanno esperiti rimedi diretti all'esecuzione o all'ufficio che ha disposto il dissequestro
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile non è escluso un onere economico verso la Cassa delle Ammende: la giurisprudenza costituzionale e la Corte di Cassazione ammettono una determinazione equitativa dell'importo qualora non si rinvenga colpa nella determinazione dell'inammissibilità
- Quando le somme oggetto di sequestro risultano riferibili a terzi (es. conviventi o conviventi dell'indagato), il terzo deve fornire elementi probatori chiari sulla titolarità o sulla legittimità del possesso delle somme per ottenere la restituzione
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