Sentenza n. 5460/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento - del risultato della prova scritta sostenuta il 15.12.2022, inerente al concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di complessivi 1188 allievi agenti della Polizia di Stato indetto con Decreto del 29.09.2022; - della graduatoria stilata a seguito della citata prova scritta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione del ricorrente. Le spese di lite sono state compensate, in assenza di opposizione dell'Amministrazione costituita in giudizio.
Atto impugnato: risultato della prova scritta del concorso per 1188 allievi agenti della Polizia di Stato e graduatoria conseguente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato ha impugnato il risultato della prova scritta sostenuta il 15 dicembre 2022, nella parte in cui gli era stato attribuito il voto complessivo di 9,710, nonché la graduatoria conseguente, nella quale risultava collocato al numero 454. Prima dell'udienza, con nota depositata il 5 gennaio 2026, ha dichiarato il venir meno dell'interesse alla decisione, mantenendo soltanto l'interesse alla compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 74 c.p.a.
La sentenza è pronunciata in forma semplificata, come indicato nell'epigrafe.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente che sia venuto meno l'interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse, quando non residui una domanda principale da esaminare.
- La permanenza del solo interesse alla regolazione delle spese non mantiene l'interesse alla decisione della domanda di annullamento e non impedisce la dichiarazione di improcedibilità.
- In assenza di opposizione dell'amministrazione costituita, la sopravvenuta carenza d'interesse può accompagnarsi alla compensazione delle spese di lite.
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