Cassazione Penale, Sentenza n. 37746/2023 del 14/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Asti (sentenza del 20/07/2022) con cui l'imputato, giudicato con rito abbreviato, era stato condannato per il reato di rissa (art. 588 c.p.). La difesa aveva dedotto, tra i motivi di appello, la sussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa e l'eccessività della pena (ad es. rilevando che l'imputato non si sarebbe dato alla fuga e aveva chiamato la Polizia). Lamentava che la Corte territoriale avesse dichiarato l'inammissibilità per genericità dei motivi, in contrasto con i principi delle Sezioni Unite (Galtelli) e con la novellazione dell'art. 581 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alle ragioni indicate: ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia erroneamente valutato i motivi come inammissibili per difetto di specificità quando, invece, il vizio non era di specificità ma di eventuale infondatezza. La Cassazione ha affermato che il giudice dell'appello non può dichiarare l'inammissibilità per motivi che appaiono manifestamente infondati; può, al più, rigettare l'appello sul merito. Per tali ragioni la Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha trasmesso gli atti alla Corte d'Appello di Torino per nuovo giudizio in ordine all'appello
Norme richiamate
art. 588 cod. pen.
Norma che definisce il reato di rissa: la sentenza impugnata aveva condannato l'imputato per tale reato; la disposizione è il riferimento sostanziale del fatto oggetto dell'impugnazione.
art. 581 cod. proc. pen. (novellato)
Riferimento alla legge 23 giugno 2017 n. 103 e al d.lgs. 150/2022 che hanno modificato l'art. 581 c.p.p.
La Corte interpreta l'art. 581 nel senso che l'atto di gravame deve indicare con specificità i capi e i punti della decisione impugnata, le richieste e i motivi in fatto e diritto; tuttavia l'inammissibilità può essere dichiarata solo quando i motivi difettano di specificità (mancanza di enunciazione o argomentazione e/o non affrontano la motivazione), e non quando i motivi, pur specifici, risultino invece manifestamente infondati.
Sezioni Unite, sent. n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
Sez. Un., n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822
Richiamata come principio di riferimento: la specificità dei motivi d'appello è proporzionale alla specificità della motivazione della sentenza impugnata; i motivi devono contestare passaggi specifici della motivazione o elementi fattuali concreti.
Sez. 6, n. 37392 del 2/7/2014 (Alfieri)
Sez. 6, n. 37392 del 2/7/2014, Alfieri, Rv. 261650
Sostiene che l'appello non può limitarsi a confutare il decisum del primo giudice con considerazioni generiche e astratte; va formulata censura specifica sui passaggi motivazionali.
Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020 (Caruso)
Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020, Caruso, Rv. 278859
Riferimento a interpretazioni secondo cui, dopo la riforma, il giudice d'appello può dichiarare l'inammissibilità quando i motivi non siano specifici o non affrontino la motivazione impugnata; la Cassazione precisa tuttavia che non può dichiarare inammissibilità per mera manifesta infondatezza.
Massime di principio
- L'appello deve indicare con specificità i capi e i punti della decisione che si intendono contestare e motivare i rilievi con riferimento ai passaggi specifici della motivazione o a elementi fattuali concreti: la genericità assoluta può rendere l'atto inammissibile.
- Il principio del 'favor impugnationis' vale ma non autorizza la censura generica: la specificità richiesta è proporzionale alla precisione della motivazione del primo giudice.
- Il giudice d'appello, in fase di esame di ammissibilità, non può dichiarare l'inammissibilità dell'appello sulla base di una valutazione di manifesta infondatezza dei motivi; la valutazione di merito e l'eventuale rigetto per infondatezza devono essere compiute nel giudizio di merito, non nella fase di ammissione.
- Quando i motivi risultino formulati in termini almeno essenziali e affrontino la motivazione della sentenza impugnata, l'atto non deve essere dichiarato inammissibile ma va sottoposto a riesame nel merito da parte della Corte d'appello.
- Se si teme che i motivi siano facilmente confutabili, la corretta strada procedurale è il rigetto dell'appello nel merito e non la dichiarazione d'inammissibilità: le due decisioni hanno effetti processuali diversi e richiedono diversi standard di valutazione.
- Nelle impugnazioni che sollevano questioni di legittima difesa o di dosimetria della pena, è importante esplicitare i punti della motivazione del primo grado che si contestano e fornire elementi fattuali concreti (es. circostanze di tempo e luogo, comportamento dell'imputato) per evitare che la censura sia ricondotta a mero dissenso generico.
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