Sentenza del 31/05/2017 n. 2409 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IVA - Cessioni intracomunitarie - Esenzione - Requisiti - Diligenza - Prova - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata. Il cedente non ha dimostrato di aver adottato le verifiche normalmente esigibili da un operatore diligente e, pertanto, non ha potuto beneficiare del regime di esenzione o non imponibilità IVA per le operazioni contestate.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la legittimità dell'esenzione o non imponibilità IVA applicata a operazioni intracomunitarie. Il cedente sosteneva di aver effettuato cessioni esenti, ma gli veniva contestato di non aver verificato con l'ordinaria diligenza la reale sussistenza dei requisiti, tra cui l'effettiva natura intracomunitaria delle operazioni e il trasferimento dei beni in altro Stato membro. La mancanza di diligenza è stata desunta da una pluralità di indizi: la non coincidenza tra gli importi fatturati e quelli incassati, l'illeggibilità degli assegni circolari, la mancata comunicazione delle cessioni intracomunitarie da parte del cessionario, l'impossibilità materiale dei trasporti a carico di quest'ultimo e l'utilizzo esclusivo di pagamenti in contanti.
Norme richiamate
Disciplina IVA delle cessioni intracomunitarie
L'applicazione del regime di esenzione o non imponibilità IVA richiede la sussistenza effettiva dei requisiti sostanziali dell'operazione intracomunitaria e non è tutelata quando il cedente non abbia svolto i controlli esigibili secondo l'ordinaria diligenza.
Principio dell'ordinaria diligenza del cedente
Il cedente deve verificare, in rapporto alle circostanze concrete, la regolarità dell'operazione e l'affidabilità degli elementi che attestano la cessione intracomunitaria. La presenza di molteplici anomalie non ignorabili esclude la buona fede e impedisce di invocare l'esenzione IVA.
Massime di principio
- Per applicare l'esenzione o non imponibilità IVA alle cessioni intracomunitarie non basta la sola documentazione formale: il cedente deve verificare concretamente l'identità e l'affidabilità del cessionario, la validità della sua posizione IVA e l'effettivo trasferimento dei beni in altro Stato membro.
- La buona fede del cedente viene valutata sulla base dell'ordinaria diligenza e dell'insieme degli indizi disponibili. Una pluralità di anomalie commerciali, finanziarie o logistiche può rendere non credibile l'ignoranza dell'irregolarità.
- In presenza di pagamenti anomali, discrepanze tra fatture e incassi, documenti illeggibili, trasporti materialmente implausibili o omissioni del cessionario negli adempimenti intracomunitari, il cedente deve svolgere verifiche rafforzate e conservare prove adeguate.
- L'assenza di frode direttamente organizzata dal cedente non è necessariamente sufficiente a salvaguardare il regime IVA: il beneficio può essere negato anche quando il cedente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando la normale diligenza, che i requisiti dell'operazione non erano soddisfatti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 31 mag 2017Sentenza del 31/05/2017 n. 13724 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 mag 2017Sentenza del 31/05/2017 n. 13737 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 mag 2017Sentenza del 31/05/2017 n. 13741 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 mag 2017Sentenza del 31/05/2017 n. 13742 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 mag 2017Sentenza del 31/05/2017 n. 58 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 31 mag 2017Sentenza del 31/05/2017 n. 800 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →