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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29770/2025 del 27/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara il ricorso inammissibile de plano, perché il motivo dedotto riguarda la misura della pena in una sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti e quindi esula dai motivi proponibili in cassazione in tale sede. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale di Bari resa all'esito di applicazione della pena su richiesta delle parti, deducendo esclusivamente una censura sulla dosimetria della pena. La Corte rileva che, dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento non può essere utilizzato per contestare l'entità della pena concordata, salvo il caso di pena illegale, che nel caso concreto non ricorre. La domanda di applicazione della pena formulata dall'imputato comporta infatti rinuncia alle questioni sulla colpevolezza e accettazione del trattamento sanzionatorio pattuito con il pubblico ministero.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    applicazione pena su richiesta delle parti

    La richiesta di patteggiamento implica accettazione dell'accordo sanzionatorio e preclude, salvo pena illegale, censure sull'entità della pena concordata.

  • legge n. 103 del 2017

    entrata in vigore il 3 agosto 2017

    Le modifiche al codice di rito introdotte da tale legge delimitano i motivi proponibili con ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, escludendo la doglianza sulla dosimetria della pena.

  • codice di procedura penale

    modifiche apportate al codice di rito

    Il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è soggetto a limiti specifici quanto ai motivi deducibili.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non è deducibile in cassazione una mera censura sulla quantificazione della pena, quando questa sia quella concordata tra le parti e non risulti illegale.
  • La richiesta di patteggiamento formulata dall'imputato comporta una sostanziale rinuncia alle questioni attinenti alla colpevolezza e all'assetto sanzionatorio liberamente accettato nel patto.
  • La pena può essere oggetto di sindacato in cassazione solo nei casi in cui sia illegale; in difetto di illegalità, la doglianza sulla dosimetria è inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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