Ordinanza n. 932/2026 - Bari, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia comunale sull'istanza di riconoscimento dell'interesse pubblico di un progetto di riqualificazione e di affidamento diretto gratuito della gestione dell'impianto, nonché, con motivi aggiunti, la delibera di Giunta e il diniego dirigenziale sopravvenuti
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario uscente)
Prevale il privato
La controversia
L'associazione aveva presentato un'istanza ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 38/2021 per ottenere il riconoscimento dell'interesse pubblico di un progetto di riqualificazione dell'impianto natatorio già gestito e l'affidamento diretto gratuito della gestione per ulteriori trentuno anni. Il rapporto concessorio, relativo a un complesso integrato di strutture socio-sportive realizzato su aree comunali contigue, era scaduto il 31 dicembre 2025. A seguito dell'accoglimento del precedente ricorso avverso il silenzio e della nomina di un commissario ad acta, il Comune ha adottato una delibera di Giunta che ha escluso ulteriori proroghe e indirizzato l'amministrazione verso una procedura a evidenza pubblica. Successivamente il dirigente ha comunicato i motivi ostativi e ha rigettato l'istanza, ritenendo preferibile la gara, non impossibile la configurazione patrimoniale dell'impianto e discrezionale la scelta di non riconoscere l'interesse pubblico ai fini dell'affidamento diretto. Con i primi motivi aggiunti l'associazione ha chiesto cautelarmente che il commissario o il dirigente fossero obbligati a orientare il procedimento verso l'accoglimento dell'istanza e ha impugnato la delibera di Giunta. Con i secondi motivi aggiunti ha impugnato anche il diniego dirigenziale e ha chiesto la proroga tecnica della concessione fino al nuovo affidamento. Il Comune ha contestato la praticabilità della proroga tecnica, l'insussistenza dei presupposti dell'affidamento diretto e l'estraneità delle domande di annullamento rispetto al rito sul silenzio.
La decisione
Il Collegio ha rilevato che l'adozione del provvedimento dirigenziale dell'11 giugno 2026 ha concluso il procedimento e ha fatto venire meno l'inerzia originaria. Tuttavia, nell'incidente di esecuzione della precedente sentenza sul silenzio, ha ritenuto ancora attuale l'interesse alla continuità del servizio e alla gestione dell'impianto nelle more dell'individuazione del nuovo concessionario. Poiché la concessione era scaduta senza che ciò fosse imputabile all'associazione, in conseguenza dell'inerzia comunale e della protrazione del procedimento, e poiché tutte le parti avevano riconosciuto la necessità di evitare l'interruzione di un servizio di rilevante interesse pubblico in favore di persone con disabilità, il TAR ha ordinato al Comune di adottare una proroga tecnica alle medesime condizioni, anche economiche, della concessione scaduta, fino alla completa operatività del nuovo concessionario. La proroga è stata ritenuta strumento di chiusura idoneo a garantire la continuità del servizio e della gestione, senza attribuire all'associazione alcun diritto al futuro affidamento diretto e senza limitare la discrezionalità comunale nella scelta della procedura, inclusa la gara pubblica. È stato escluso un canone mensile aggiuntivo, perché avrebbe modificato sostanzialmente le condizioni del rapporto e sarebbe stato incompatibile con la natura conservativa della proroga, non essendo la situazione interinale imputabile al concessionario uscente. In caso di inadempimento entro trenta giorni, il commissario ad acta già nominato dovrà adottare in via sostitutiva l'atto entro il 30 settembre 2026. La domanda diretta a imporre l'accoglimento dell'istanza di affidamento diretto è stata dichiarata inammissibile, perché il giudice del silenzio può ordinare la conclusione del procedimento ma non sostituirsi all'amministrazione nell'esercizio della discrezionalità, e comunque improcedibile per sopravvenuta adozione del provvedimento finale. Le domande di annullamento della delibera di Giunta e del diniego dirigenziale sono state separate e il rito è stato convertito in ordinario, con fissazione dell'udienza pubblica. Le spese della fase incidentale sono state compensate.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Nel giudizio sul silenzio e nella relativa fase esecutiva il giudice può ordinare all'amministrazione di concludere il procedimento e adottare misure connesse alla soddisfazione del bene della vita, ma non può imporre il contenuto discrezionale dell'atto finale; le domande di annullamento di atti definitivi estranei all'oggetto proprio del rito devono essere trattate con il rito ordinario.
art. 2, comma 7, l. 241/1990
Richiamato nel procedimento comunale quale base della sospensione tecnica dei termini.
art. 5 d.lgs. 38/2021
Costituisce la base normativa dell'istanza dell'associazione per il riconoscimento dell'interesse pubblico del progetto e l'affidamento diretto della gestione dell'impianto.
art. 120, comma 11, d.lgs. 36/2023
È qualificato come disposizione di chiusura idonea a fondare la proroga tecnica quando la sospensione del rapporto arrecherebbe grave danno all'interesse pubblico e occorra evitare la gestione di fatto priva di titolo, applicando le medesime condizioni fino alla completa operatività del nuovo affidatario.
artt. 224-229 d.lgs. 36/2023
Richiamati in relazione all'applicazione intertemporale della disciplina dei contratti pubblici.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione il giudice può imporre la conclusione del procedimento, ma non può ordinare l'adozione di un provvedimento dal contenuto predeterminato quando residuano margini di discrezionalità amministrativa.
- Quando l'inerzia dell'amministrazione e la protrazione del procedimento determinano la scadenza del titolo di gestione di un bene pubblico, e sussiste un'esigenza condivisa di continuità di un servizio di rilevante interesse pubblico, la proroga tecnica può essere disposta quale misura interinale fino alla completa operatività del nuovo affidatario.
- La proroga tecnica interinale deve operare alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del rapporto scaduto, senza introdurre un canone aggiuntivo o altre controprestazioni nuove, se tali modifiche non sono giustificate e risultano incompatibili con la natura conservativa della proroga.
- La proroga tecnica disposta per assicurare la continuità del servizio non attribuisce al gestore uscente un diritto al futuro affidamento diretto e non impedisce all'amministrazione di procedere successivamente mediante gara o altra procedura ritenuta legittima.
- Nel rito sul silenzio le domande di annullamento rivolte contro atti amministrativi definitivi sopravvenuti, contenenti autonome censure di legittimità, eccedono l'oggetto proprio del giudizio e devono essere separate e trattate con conversione al rito ordinario.
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