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Sentenza

Sentenza n. 58/2026 - Trento, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600041

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trento, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione di decadenza dal contributo per il primo insediamento di giovani agricoltori e recupero dell’anticipo erogato

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (provincia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determinazione provinciale con cui era stato dichiarato decaduto da un contributo di euro 40.000,00, con recupero dell’anticipo di euro 30.000,00, contestando anche gli atti istruttori e procedimentali presupposti. In via preliminare ha sostenuto la giurisdizione del giudice amministrativo, assumendo che l’Amministrazione avesse accertato l’originaria carenza di un requisito essenziale di ammissibilità e avesse quindi esercitato un potere pubblicistico di autotutela. Nel merito ha dedotto: violazione dell’art. 3 l. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà manifesta, per non avere l’Amministrazione adeguatamente esaminato le controdeduzioni e la documentazione riguardanti il calcolo delle ore lavorative relative alla coltivazione del ribes, alla gestione delle arnie, alla gestione dei prati e al computo complessivo; violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e legittimo affidamento, per avere disposto la decadenza totale anziché una riduzione parziale del contributo e per avere adottato il provvedimento dopo l’approvazione della domanda e l’erogazione dell’anticipo. La Provincia ha eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che la controversia riguardasse l’inadempimento di un obbligo assunto nella fase esecutiva del rapporto di sovvenzione, non l’originaria ammissibilità del beneficio. Ha inoltre contestato nel merito le censure, rilevando che il requisito delle 2.080 ore annue doveva essere conseguito entro 36 mesi dalla concessione e che l’istruttoria, le controdeduzioni e le singole contestazioni erano state adeguatamente esaminate.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, qualificando il ricorso come inammissibile per difetto di giurisdizione e consentendone la riproposizione ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Il requisito del volume di lavoro pari a 2.080 ore annue non costituiva, nel caso concreto, una condizione originaria di ammissibilità della domanda già insussistente al momento della concessione: il programma consentiva infatti l’ammissione anche in assenza del requisito, purché esso fosse conseguito entro 36 mesi dalla concessione del sostegno. La decadenza e il recupero dell’anticipo derivavano dunque dall’inadempimento del beneficiario a un obbligo da adempiere nella fase esecutiva del rapporto di sovvenzione. In tale fase il beneficiario è titolare di una posizione di diritto soggettivo e la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria, indipendentemente dalla qualificazione formale dell’atto come revoca o decadenza. Il giudice ha chiarito che la giurisdizione amministrativa sussiste invece per le controversie relative alla fase procedimentale precedente all’attribuzione discrezionale del beneficio o all’annullamento/revoca del provvedimento attributivo per vizi di legittimità o per contrasto originario con l’interesse pubblico, non per l’inadempimento degli obblighi assunti dal beneficiario. La qualificazione della controversia dipende dalla natura concreta del potere esercitato e non dalle espressioni formali utilizzate dall’Amministrazione. Le censure di merito non sono state esaminate per difetto di giurisdizione. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione del giudizio in forma semplificata quando, sentite le parti, sussistono i relativi presupposti.

  • art. 3 l. 241/1990

    Invocato dal ricorrente con riferimento all’obbligo di motivazione del provvedimento; la relativa censura non è stata esaminata nel merito per difetto di giurisdizione.

  • art. 11 c.p.a.

    il processo può essere riproposto

    Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione.

  • Regolamento (CE) n. 1305/2013

    Richiamato quale base normativa del Programma di sviluppo rurale e dell’operazione di aiuto per l’avviamento delle imprese di giovani agricoltori.

  • deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1997 del 19 novembre 2021

    il requisito del volume di lavoro doveva essere conseguito necessariamente entro 36 mesi dalla data di concessione del sostegno

    Prevede che il requisito delle 2.080 ore lavorative annue, se non posseduto alla presentazione della domanda, possa essere conseguito entro 36 mesi dalla concessione; il mancato conseguimento integra inadempimento nella fase esecutiva del rapporto di sovvenzione.

Massime di principio

  • Nel riparto di giurisdizione sulle controversie relative a finanziamenti pubblici occorre guardare alla natura della situazione giuridica dedotta e alla fase del rapporto interessata, non alla denominazione formale dell’atto amministrativo.
  • Quando il beneficio è già stato concesso e la decadenza o il recupero dipendono dal mancato adempimento di obblighi previsti per la fase esecutiva del programma finanziato, la posizione del beneficiario è di diritto soggettivo e la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria, anche se l’atto è formalmente denominato revoca o decadenza.
  • La giurisdizione amministrativa sussiste per le controversie concernenti la fase di assegnazione del finanziamento, quando l’Amministrazione deve esercitare un potere discrezionale sull’an, sul quid o sul quomodo del beneficio, nonché per l’annullamento o la revoca del provvedimento attributivo per vizi di legittimità o per contrasto originario con l’interesse pubblico.
  • La verifica successiva di un requisito che il bando o l’atto di concessione consentivano di conseguire entro un termine successivo non configura l’accertamento di una carenza originaria di ammissibilità, ma può integrare un inadempimento dell’obbligo di esecuzione del programma finanziato.
  • Per determinare la giurisdizione rileva il potere concretamente esercitato dall’Amministrazione e la causa sostanziale della decadenza, mentre non sono decisive le espressioni formali utilizzate nel provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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