Cassazione Penale, Sentenza n. 39400/2025 del 05/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di inammissibilità dell'appello pronunciata dalla Corte di Appello di Bari. I motivi del ricorso in Cassazione sono quattro: (1) omessa notifica del dispositivo della sentenza al domicilio eletto dall'imputato e notificazione effettuata solo tramite PEC al difensore, in violazione dell'art. 161 c.p.p.; (2) nullità della notifica a mezzo PEC per mancato preventivo tentativo di notifica al domicilio eletto; (3) vizio di motivazione per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in violazione dell'art. 125 c.p.p.; (4) vizio di motivazione per mancata assoluzione per speciale tenuità ex art. 131-bis c.p., nonché censura del trattamento sanzionatorio. In sostanza il ricorrente deduce vizi di notifica e carenze motivazionali rispetto alle valutazioni di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla questione delle notifiche, ha rilevato che l'imputato aveva eletto domicilio presso il difensore di ufficio e che la notifica della sentenza era stata eseguita regolarmente presso il difensore, quindi i presunti vizi relativi al dispositivo non determinano la nullità della sentenza ma possono al più incidere sui termini di impugnazione; tale vizio è comunque assorbito dalla tempestiva impugnazione da parte del ricorrente (che ha quindi conosciuto il contenuto della decisione). Quanto ai profili di merito (attenuanti generiche e speciale tenuità), la Corte ha ritenuto che l'appello era stato dichiarato inammissibile in sede di merito per totale genericità dei motivi: le istanze erano formulate in modo generico e non specificavano i punti e gli elementi del caso concreto che avrebbero dovuto indurre il giudice ad accordare le attenuanti o l'assoluzione. La sentenza conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza della parte civile per euro 3.686,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 23-bis, comma 3, legge n. 176/2020
«Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità di cui all'articolo 23, comma 9. Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti»
La comunicazione del dispositivo è prevista ma eventuali vizi nella notifica del dispositivo non comportano automaticamente la nullità della sentenza; possono incidere sui termini di impugnazione.
art. 23, comma 9
«...dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile»
Stabilisce la procedura di sottoscrizione e deposito del dispositivo; il corretto deposito in cancelleria è elemento rilevante per la conoscibilità della decisione.
art. 161, quarto comma, c.p.p.
Regola le notifiche via PEC alle difese: la notificazione al difensore è idonea quando l'imputato ha eletto domicilio presso di lui; quindi la notifica al difensore può valere per l'imputato se il domicilio è stato regolarmente eletto.
art. 111 Cost. e art. 6 CEDU
Richiamate come principi costituzionali e convenzionali sul diritto al giusto processo: i vizi procedurali possono essere dedotti in quanto incidono sul diritto di difesa, ma vanno valutati alla luce della loro incidenza effettiva (es. conoscibilità della decisione).
art. 581 cod. proc. pen. (come novellato dalla legge 23/6/2017 n.103 e dal d.lgs. n.150/2022)
Impone obblighi stringenti di specificità dell'impugnazione in appello: l'appellante deve indicare puntualmente i capi e i punti della decisione impugnati e i motivi in fatto e in diritto. La carenza di specificità determina l'inammissibilità dell'appello.
art. 125 cod. proc. pen.
Regola la motivazione della sentenza: le decisioni devono avere una motivazione idonea a consentire il controllo giurisdizionale; la mancata motivazione delle esclusioni delle attenuanti deve essere adeguatamente spiegata.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Consente la censura per vizio di motivazione in Cassazione: però la censura è inammissibile se l'appello di merito è stato dichiarato inammissibile per genericità e non ha permesso l'effettiva trattazione del motivo.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla speciale tenuità del fatto che permette, in presenza di condizioni previste, di escludere la punibilità; l'invocazione deve essere specificamente motivata rispetto alle circostanze concrete del caso.
legge 23 giugno 2017 n. 103, art. 1, comma 55
Ha introdotto, ancor prima della riforma Cartabia, oneri di specificità per le impugnazioni in appello, rafforzando l'obbligo di indicare puntualmente i rilievi critici.
Massime di principio
- La notifica del solo "dispositivo" non è di per sé causa di nullità della sentenza: i vizi di notifica possono incidere sui termini di impugnazione ma non necessariamente annullano il provvedimento se la parte ha poi effettivamente conosciuto il contenuto e ha tempestivamente impugnato.
- Se l'imputato ha eletto domicilio presso il difensore, la notifica effettuata al difensore (anche tramite PEC) è normalmente valida e rilevante nei confronti dell'imputato.
- Le censure sulla carenza di motivazione (es. esclusione delle attenuanti o mancata applicazione della speciale tenuità) richiedono che l'appellante indichi con precisione i fatti e i punti del provvedimento impugnato: deduzioni generiche sono idonee a determinare l'inammissibilità dell'appello.
- Per invocare attenuanti generiche o la speciale tenuità occorre spiegare in quale modo gli elementi del caso concreto giustificano quelle statuizioni; la mera enunciazione dell'istituto senza riferimenti fattuali è insufficiente.
- La regola della specificità delle impugnazioni (art. 581 c.p.p. e successive modifiche) va osservata rigorosamente: chi impugna deve indicare capi, punti e motivi in forma puntuale ed esplicita.
- Le questioni procedurali possono essere considerate assorbite se la parte ha poi effettivamente conosciuto la decisione e ha esercitato i rimedi disponibili in termini tempestivi.
- In sede di Cassazione il vizio di motivazione è sindacabile solo se il motivo era stato previamente e correttamente dedotto nel grado di merito (ossia l'appello non doveva essere dichiarato inammissibile per genericità).
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